Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, De Angelis Giulio, did not act to preserve the right to have the appeal decided, while the intimated parties argued no further action was needed. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19244/2023 R.G. proposto da: DE ANGELIS GIULIO, elettivamente domiciliato in CAMERINO VIA PALLOTTA N 15/C, presso lo studio dell’avvocato CAPIZZANO CLAUDIA (CPZCLD73L65D612P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DE ANGELIS GUGLIELMO, DE ANGELIS PAOLO, DE ANGELIS ROBERTO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1575/2023 depositata il 03/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 19244/2023 Numero sezionale 814/2025 Numero di raccolta generale 21629/2025 Data pubblicazione 28/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 23/07/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 19244/2023 Numero sezionale 814/2025 Numero di raccolta generale 21629/2025 Data pubblicazione 28/07/2025