Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Cerrone Legnami SRL, did not act within the timeframe required by law, while the opposing parties, represented by the State Attorney, contended that the delay constituted a waiver of their right to proceed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination of proceedings within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3630/2025 R.G. proposto da: CERRONE LEGNAMI SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Romano. - ricorrente - Contro MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato. - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1054/2024 emessa da Corte d’appello Salerno il 03/12/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 3630/2025 Numero sezionale 813/2025 Numero di raccolta generale 21628/2025 Data pubblicazione 28/07/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 16/07/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 3630/2025 Numero sezionale 813/2025 Numero di raccolta generale 21628/2025 Data pubblicazione 28/07/2025