Cassation court dismisses appeal where preliminary contract transfer was not perfected by final judgment transcription before bankruptcy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal filed by the buyer against the bankruptcy trustee regarding a forced transfer of property under Article 2932 of the Civil Code. Although the initial lawsuit was transcribed before the bankruptcy declaration, the final judgment confirming the transfer was never transcribed into the public records. The court ruled that without this final transcription, the buyer failed to establish the necessary public notice required to bind the bankruptcy trustee, who remains a third party to the original contract.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2932 c.c.; Art. 2652 c.c., n. 2: The bankruptcy trustee cannot be bound by a forced transfer of property under Article 2932 unless the final judgment confirming the transfer is transcribed, as the publicity mechanism requires both the initial demand and the final decision to be recorded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6947/2023 R.G. proposto da PUGLIANO RAFFAELLA, MORELLI GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato TORRISI SALVATORE (TRRSVT66T11H501M) rappresentati e difesi dall'avvocato CAPOLUPO FRANCESCO (CPLFNC70L20H825M) -ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTO MANDARINO PIERO, elettivamente domiciliato in COSENZA VIA ADIGE 40, presso lo studio dell’avvocato DE SANTIS STANISLAO (DSNSNS54L17D086L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n. 802/2022depositata il 30/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di Cosenza, nel 1989, da Morelli Giuseppe nei confronti di Mandarino, imprenditore edile, al fine di ottenere, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento coattivo dell’immobile sito in Cerisano alla via Santuccio 2, fg. 17, partt. 366 e 21, al prezzo di lire 70.000.000, oltre al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata stipulazione del contratto definitivo nei termini previsti nella scrittura privata del 31.3.1987.
Nelle more del giudizio di primo grado intervenne, nel 1994, la dichiarazione di fallimento dell’impresa Mandarino Pierino. Nel contraddittorio con il fallimento, il Tribunale di Cosenza accolse la domanda di Giuseppe Morelli ed ordinò alla curatela fallimentare di Mandarino Pierino il trasferimento in suo favore della piena proprietà dell’immobile oggetto del preliminare, condannando la curatela al risarcimento dei danni nella misura di € 25.000,00. La suddetta sentenza venne impugnata, in via principale, dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro, dal curatore del fallimento di Mandarino Pierino, che dedusse la violazione dell’art. 72 L.
Fall. in quanto, in data 8 febbraio 1995, il curatore aveva provveduto ad inoltrare a Giuseppe Morelli una missiva con la quale comunicava la volontà di sciogliere il contratto preliminare. La Corte d’appello di Catanzaro rigettò la domanda ex art. 2932 c.c. e dichiarò l’improcedibilità della connessa domanda volta alla condanna del costruttore al risarcimento dei danni in quanto, essendo intercorso il fallimento di Mandarino Pierino, detta domanda avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al tribunale fallimentare competente per materia. La sentenza della Corte d’appello, impugnata da Morelli Giuseppe, venne cassata con sentenza n. 24975/2015, che, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 18131/2015, stabilì che il curatore del fallimento del promittente venditore non può sciogliersi dal contratto preliminare, ai sensi dell'art. 72 legge fallimentare, con effetto verso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 cod. civ., e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta.
Nel giudizio di rinvio riassunto da Pugliano Raffaella, in proprio e nella qualità di tutore di Morelli Giovanni, la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda ex art.2932 c.c. proposta da Morelli Giuseppe nei confronti della curatela del fallimento Mandarino Pierino e dichiarò improcedibile la domanda di risarcimento danni. Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello di Reggio Calabria ritenne che, benché emergesse per tabulas che la domanda giudiziale fosse stata trascritta in data 12/06/1989 e la dichiarazione del Fallimento del Mandarino fosse stata dichiarata con sentenza del 17-22/2/1994, non vi era prova della trascrizione della sentenza n. 109/2004, con cui il Tribunale di Cosenza aveva accolto la domanda ex art. 2932 c.c.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso in Cassazione Pugliano Raffaella e Morelli Giovanni sulla base di un unico motivo. 2.1.Il Fallimento Mandarino Pierino ha resistito con controricorso. 2.2. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 2932, 2652, comma 1, n. 2 e 2915 c.c., nonché dell’art. 72, 4° comma, nella formulazione all’epoca vigente, del R.D. 267/1942, per avere la Corte d’appello ritenuto che, ai fini dell’accoglimento della domanda spiegata ex art. 2932 c.c. nei confronti del promittente venditore, dichiarato fallito nel corso del giudizio, fosse necessario trascrivere non solo la domanda ma anche la sentenza di primo grado, favorevole al promissario acquirente, ancorché non passata in giudicato, con ciò travisando il contenuto della sentenza delle Sezioni Unite n. 18131/2015.
Il motivo è infondato. La sentenza impugnata è conforme alla granitica giurisprudenza di questa Corte che, con sentenza a Sezioni Unite del 16/09/2015, n.18131, correttamente interpretata dalla Corte territoriale, ha statuito che se la domanda di esecuzione in forma specifica proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore è riassunta nei confronti del curatore, il curatore mantiene la titolarità del potere di scioglimento del contratto ex art. 72 l. fall., ma se la domanda è stata trascritta prima del fallimento, l'esercizio del diritto di scioglimento non è opponibile nei confronti dell'attore promissario acquirente.
Superando un contrasto insorto all'interno della Corte, le Sezioni Unite hanno stabilito il principio secondo cui il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi della L. Fall., art. 72 con effetto verso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell'art. 2652 c.c., n. 2, la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese (cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13687 del 30/05/2018).
E’, quindi, necessario che la sentenza che accoglie la domanda sia trascritta ai fini dell'effetto prenotativo che attua la trascrizione della domanda ex art. 2652 c.c., n. 2, il cui meccanismo pubblicitario si articola in due momenti: quello iniziale, costituito dalla trascrizione della domanda giudiziale e quello finale, rappresentato dalla trascrizione della sentenza di accoglimento (cfr. sempre, Cass., Sez, Un., n. 18131 del 16/09/2015, cit supra). In definitiva, la soluzione delineata dalla richiamata sentenza delle Sezione Unite e dalla giurisprudenza delle Sezioni semplici ( ex multis Cass., 16 dicembre 2019, n. 33238) si fonda sul profilo prenotativo della trascrizione delle domande giudiziali e sul connesso richiamo alla disposizione dell'art. 2652 c.c., n. 2, nel ravvisato presupposto della "terzietà" del curatore fallimentare, quale figura che esprime, e sintetizza, la "terzietà" riconducibile alla massa dei creditori ammessi al passivo Ciò posto, appare ancora importante mettere in chiara evidenza che l'effettivo traslativo previsto dalla norma dell'art. 2932 c.c., rimane comunque frutto dalla sentenza che definisce il giudizio, come poi pure trascritta (cfr. sul punto Cass., 29 settembre 2020, n. 20533), pur se posteriore alla dichiarazione di fallimento e all'iscrizione della relativa sentenza nel registro delle imprese (cfr. pure qui la disposizione della L.
Fall., art. 72, comma 5). Tale effetto, retroagisce al momento della presentazione della domanda giudiziale. A tali principi si è uniformata la Corte d’appello di Reggio Calabria: benché emergesse per tabulas che la domanda giudiziale fosse stata trascritta in data 12/06/1989 e la dichiarazione del Fallimento dell’impresa di Piero Mandarino fosse stata dichiarata con sentenza del 17-22/2/1994, mancava la prova della trascrizione della sentenza di accoglimento della domanda. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrentidi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna i ricorrent i al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di C