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Ordinanza — n. 21170/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; case settled via transactional agreement with no further interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21170/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the client's formal withdrawal of the lawsuit. The client had previously settled the dispute transactionally and explicitly stated they no longer had an interest in continuing the proceedings. Consequently, the court applied procedural rules regarding withdrawal and accepted the counterparty's acceptance of this termination.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished when the appellant withdraws the appeal and the appellee accepts the withdrawal, provided the withdrawal is timely and formal.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings transactional settlement cassation procedure loss of interest acceptance of withdrawal litigation costs restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.
Art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.
civ., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell'art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione.
art. 1671 cod. civ
, costituitesi, interponevano domanda riconvenzionale d i accertamento della misura dell'indennizzo dovuto exart. 1671 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6888 del 2015
Cass. n. 19562 del 2015
6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32095/2020 R.G. proposto da: CENTRO FUORIGROTTA S . R . L. , rappresentat a e difes a dall'avvocato SEPE ANDREA; -ricorrente – contro LA LOGGETTA IMMOBILIARE S . R . L. , rappresentata e difesa dall’avvocato RINALDI FRANCESCA PAOLA; -controricorrente – nonchè contro FRAMI COSTRUZIONI S.R.L., EDIL QUARTO S.R.L.; -intimate - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1170/2020, depositata i l 19/03/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Consigliere CRISTINA AMATO.

FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Loggetta Immobiliare s.r.l. ci tava in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la Fra.Mi C ostruzioni s.r.l. e la E dil Q uarto 90 s.r.l. chiedendo, tra l'altro, accertare e dichiarare il l egittimo recesso dall'atto d'impegno del 09.02.2007 per l’esecuzione di lavori presso il cantiere di via Terracina in Napoli, e relativo atto integrativo; nonché l 'inesistenza d i alcun contratto di appalto intercorrente con le convenute. 1.1. Fra .M i C ostruzioni s.r.l. e la Edil Quarto 90 s.r.l. , costituitesi, interponevano domanda riconvenzionale d i accertamento della misura dell'indennizzo dovuto exart. 1671 cod. civ.

2. Il Tribunale di Napoli, per quanto di interesse, dichiarava la legittimità del recesso esercitato dalla committente La L oggetta Immobiliare s.r.l., accoglieva per quanto di ragione la domanda riconvenzionale, condannando parte attrice al pagamento di €. 210.000,00 in favore di Fra.Mi costruzioni s.r.l. e la Edil Quarto 90 s.r.l., a titolo di indennizzo ai sensi dell’art. 1671 cod. civ. 2.1. Il credito litigiosoveniva ceduto da Fra.Mi Costruzioni s.r.l. e la Edil Quarto 90 s.r.l.alla Centro Fuorigrotta s.r.l.

3. La sentenza di prime cure veniva appellata da La Loggetta Immobiliare s.r.l. i nnanzi alla Corte d'appello di Napoli c he, in parziale riforma della pronuncia di primo grado , con sentenza n. 1170/2020, rigettava la domanda riconvenzionale avanzata Fra.Mi Costruzioni s.r.l. e la Edil Quarto 90 s.r.l. , a titolo di indennizzo ai sensi dell’art. 1671 cod. civ.

4. Avverso la suddetta sentenza h a proposto ricorso per Cassazione Centro Fuorigrotta s.r.l.sulla base di un unico motivo. 5.La Loggetta Immobiliare s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

6. Parte ricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, regolarmente notificato alla controparte, evidenziando di aver definito la lite in via transattiva e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, con richiesta di compensazione delle spese di lite.

7. P arte controricorrente ha depositato formale atto di accettazione della rinuncia con richiesta di compensazione delle spese di lite.

8. Rileva il Collegio che l’atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, cod. proc. civ., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell'art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione.

9. Nulla sulle spese.

10. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudiziodi legittimità. Così deciso in