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Ordinanza — n. 21161/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for contradictory reasoning on warranty claims and repair costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21161/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation accepted the appeal against the Ancona Court of Appeal's dismissal of a writ of execution opposition. The appellant argued that the lower court contradicted itself by acknowledging defective electronic control boards while rejecting the claim for repair costs based on unpaid invoices. The court ruled that this reasoning was irreconcilable because the existence of defects was admitted, yet the specific number of faulty units and associated costs were never evaluated despite the production of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 132 cod. proc. civ.; Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.: A judgment is void if it contains an irreconcilable contradiction where the court acknowledges the existence of a defect or damage but fails to evaluate the evidence proving the extent of the loss and the corresponding costs.

Parole chiave

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contradictory reasoning warranty claims repair cost evidence writ of execution insanable contradiction spese di ripristino difetti materiali vizio di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. proc. civ.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
A prescindere dall’errata censura ricondotta in ricorso alla violazione di legge(art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.), anziché al profilo dellamotivazione apparente (art.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n.
Art. 1241 cod. civ.
Art. 2697 cod. civ.
artt. 1490 cod. civ
civ., violazione e/o comunque errata applicazione degli artt. 1490 cod. civ.e 1243 cod.
art. 1490 cod. civ
Dal momento che il giudice di secondo grado ha ritenuto valida l’eccezione riconvenzionale sollevata dall’opposta, la conseguenza logico giuridica di tale affermazione avrebbe dovuto necessariamente comportare la revoca del decreto ingiuntivo.La Corte di Appello ha citato l’art. 1490 cod. civ.
art. 1241 cod. civ
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 30 ottobre 2001 n. 13533
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15788/2023 R.G. proposto da: SP.EL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa d a ll’avvocato BERTELLI PAOLA; -ricorrente - contro ELMARC S.P.A.IN AMMISTRAZIONE STRAORDINARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato CICALA CARLO, unitamente all'avvocato RICCIONI ALESSANDRO; -controricorrente - avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ANCONA n. 90/2023 , depositata il 12/01/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025dal Consigliere CRISTINA AMATO. FATTI DI CAUSA 1.

Con atto di citazione in opposizione, la società Sp.El. s.r.l. in liquidazione (‘Sp.El.’) si opponeva al decreto ingiuntivo n. 984/2015 emesso dal Tribunale di Ancona in data 07.05.2015 e notificato in data 19.05.2015, con cui la Elmarc s.p.a.– in amministrazione straordinaria (‘Elmarc’) - le aveva ingiunto il pagamento della somma di €. 92.386,32 per fatture scaduterelative a forniture dell’anno 2011, oltre interessi moratori exd.lgs. n. 231/2002 e spese legali. Deduceva l’opponente che le due società avevano stipulato un accordo con cui Elmarc si impegnava alla costruzione e fornitura di schede elettroniche di controllo per la programmazione di elettrodomestici di tipo lavabiancheria, dietro il pagamento di un corrispettivo.

In ragione dei vizi e difetti della fornitura, Sp.El. proponeva eccezione riconvenzionale al fine di accertare il suo maggior credito risarcitorio, pari ad €. 189.295,00, operandone ove occorra, la compensazione con il minor credito vantato da Elmarc , oggetto del decreto ingiuntivo opposto. 1.1. Il Tribunale adìto concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto; dichiarava l’improcedibilità dell’opposizione ex artt. 93 ss. legge fallimentare, ritenendo che alla base di essa vi fosse una domanda riconvenzionale, non un’eccezione.

2. La decisione di prime cure veniva impugnata da Sp.El. innanzi alla Corte d’Appello di Ancona, che, in parziale accoglimento dell'appello, respingeva l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'appellata, qualificando l'istanza come eccezione riconvenzionale; nel merito, respingeva l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall'appellante, sostenendo che: - applicando i principi sulla garanzia per vizi alla compravendita intercorsa tra le parti, grava sul compratore convenuto l’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi, alla stregua del principio fissato dall’art.2697 cod. civ. (per cui chi vuol far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne sono a fondamento), non trovando applicazione il principio, affermato in via generale da Cass., Sez.

U, 30 ottobre 2001 n. 13533, per cui il creditore che agiscaper la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento o l'inesatto adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o l'inesatto adempimento della controparte per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni (Cass. n. 9960/2022); -alla luce della rilettura del complesso degli elementi documentali prodotti dall’opponente, e delle dichiarazioni rese dai testi, ritiene il Collegio che, pur emergendo l’esistenza di problemi tecnici su alcune schede fornite dalla Elmarc addebitabili a vizi delle stesse, rimane tuttavia del tutto indeterminato il necessario accertamento dell’esatto numero dei guasti riconducibili a malfunzionamento delle schede elettroniche, il numero di interventi effettivamente giustificati dal vizio, il costo effettivo di ogni intervento.

Né la parte appellante ha offerto un’adeguata ricostruzione contabile del rapporto tra schede acquistate e schede risultate difettose; - in tale contesto va escluso un intervento secondo equità del giudice, la cui funzione è solo quella di colmare le lacune insuperabili nell'iterdella determinazione dell'equivalente pecuniario del danno.

3. La sentenza in epigrafe è impugnata da Sp. E l . s.r.l. per la cassazione, e il ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. Resiste Elmarcs.p.a. in amministrazione straordinaria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n.

3) cod. proc. civ., violazione e/o comunque errata applicazione degli artt. 1490 cod. civ.e 1243 cod. civ., nel punto in cui la Corte di Appello di Ancona, pur qualificando l’istanza sollevata da Sp.El.come eccezione riconvenzionale, in quanto volta solo a paralizzare la pretesa creditoria di Elmarc, ha ritenuto che, nonostante fossero certi i difetti della merce fornita (per stessa ammissione di controparte), non vi fossero i presupposti per accoglierel’opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto non vi era certezza sulla quantificazione dell’effettivo danno subìto dall’attore opponente.

Dal momento che il giudice di secondo grado ha ritenuto valida l’eccezione riconvenzionale sollevata dall’opposta, la conseguenza logico giuridica di tale affermazione avrebbe dovuto necessariamente comportare la revoca del decreto ingiuntivo.La Corte di Appello ha citato l’art. 1490 cod. civ. , norma nella quale espressamente si dice che il venditore è tenuto a garantire l’immunità da vizi della cosa venduta. Per fare valere questa garanzia è sufficiente che l’acquirente dimostri l’esistenza del vizio, cosa che nel caso di specie è stata fatta.

Inoltre, a differenza di quanto sostiene la Corte di Appello, Sp.El. non si è limitata a dimostrare l’esistenza del vizio, ma ha anche prodotto in giudizio tutti i costi sostenuti per la riparazione della merce danneggiata.Una volta accertata la presenza di vizi nelle schede fornite da Elmarc, il Giudice di secondo grado avrebbe potuto e dovuto revocare il decreto ingiuntivo opposto sulla base di due ragionamenti giuridici: o considerando provato l’inadempimento di Elmarc per i vizi contenuti nelle schede fornite e, quindi , concludendo che il prezzo richiesto non fosse dovuto, oppure applicando il principio della compensazione tra crediti e debiti di cui all’art. 1241 cod. civ.

2. Con il secondo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3)cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art.132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. La motivazione della sentenza risultacarente e contraddittoria: l’illogicità della decisione risiede precisamente nel fatto che la Corte territoriale si rifiuta di revocare il decreto ingiuntivo pur considerando valida, nella medesima motivazione, tutta la documentazione prodotta da Sp.El., con la quale è stato accertato il numero preciso di schede danneggiate e il danno subìto.

Infatti, Sp.El. ha prodotto in giudizio fatture pagate relative ai costi sostenuti per gli interventi riparativi (ogni fattura riporta il numero di interventi eseguiti per la sostituzione delle schede difettate, per un totale complessivo di n. 500 ed un corrispondente controvalore di €. 500.000,00). La conseguenza necessaria dell’accertamento dell’esistenza del vizio lamentato e la lettura dei documenti prodotti avrebbe dovuto portare il Collegio a riformare integralmente la sentenza di primo grado, accogliendo la relativa opposizione con conseguente caducazione del decreto ingiuntivo opposto.

3. Ritiene il Collegio di dover esaminare il secondo motivo in via prioritaria. Esso è fondato per le ragioni che seguono. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha effettivamente riscontrato –pur alla luce delle lacunose risultanze istruttorie – « … l'esistenza di problemi tecnici su alcune schede fornite dalla Elmarc addebitabili a vizi delle stesse» (p. 8, righi 6 - 7) senza , tuttavia , ritenere provato l’esatto numero dei guasti riconducibili a malfunzionamento delle schede elettroniche, il numero di interventi effettivamente giustificati dal vizio, il costo effettivo di ogni intervento, la ricostruzione contabile del rapporto tra schede acquistate e schede risultate difettose (v. sentenza p. 8, righi 8-12).

A prescindere dall’errata censura ricondotta in ricorso alla violazione di legge(art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.), anziché al profilo dellamotivazione apparente (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.), ritiene il Collegio la motivazione del giudice di seconde cure sia affetta da insanabile contraddittorietà, laddove ha rigettato l’eccezione della opponente per indeterminatezza del numero dei guasti verificatisi e del costo dei relativi interventi di riparazione e nello stesso tempo ha dato atto della produzione in giudizio delle fatture emesse (e onorate da Sp.El.) relative ai costi dalla stessa sostenuti per i suddettiinterventi riparativi, omettendone completamente la valutazione al fine anche di determinare il numero di schede risultate difettose.

4. Il primo motivo si dichiara assorbito.

5. In definitiva, il Collegio accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d’Appello, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona , in diversa