Cassation court quashes appeal judgment for null notification due to family member delivery error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially quashed the Lecce Court of Appeal's judgment declaring the first-instance citation null. While the lower court found the citation invalid because it was delivered to a family member named 'Vitinia' instead of the appellant's mother, the Cassation court held this error did not automatically invalidate the notification. The court ruled that the presumption of delivery to a family member remains valid unless the recipient proves they did not live with the family member, a burden the appellant failed to meet. Consequently, the Cassation court rejected the appeal's main argument regarding the nullity of the citation and remanded the case for a new examination of the notification's validity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164 c.p.c.; Art. 7, ultimo comma, della legge n. 890 del 1982: Delivery of a legal act to a family member residing with the recipient creates a valid presumption of knowledge, which can only be rebutted by proof of non-cohabitation, not merely by an error in identifying the family member's relationship.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8009/2021 R.G. proposto da BOSIA GIANCARLO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMO GRAZIANA (GGLGZN67R52B616J) -ricorrente- contro RUSSO GIANCARLO, RUSSO ALFONSINA, RUSSO ALFREDO, RUSSO ANTONIO, elettivamente domiciliat i in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO, rappresentatie difesi dall'avvocato DE MAURO ANTONIO TOMMASO (DMRNNT66C07B506V) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 1245/2020 depositata il 22/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA Nella controversia in materia di rapporti di vicinato, promossa da Bosia Giancarlo nei confronti di Russo Giancarlo, Russo Alfonsina, Russo Alfredo e Russo Antonio, il Tribunale di Lecce ha accertato che i convenuti, nella ricostruzione di un edificio preesistente, avevano modificato la preesistente volumetria; li condannava, quindi, a demolire quanto costruito in violazione delle distanze, ordinando inoltre la regolarizzazione delle luci.
Contro la sentenza hanno proposto appello Russo Giancarlo e Russo Alfonsina, lamentando che la citazione iniziale non era stata notificata alla stessa Russo Alfonsina, contumace nel giudizio di primo grado, ma a una sua omonima. La Corte d’appello di Lecce, muovendo dalla premessa che la controversia dava luogo a una ipotesi di litisconsorzio necessario, ha rilevato che, in effetti, la citazione non fu notificata a Russo Alfonsina, ma a una sua omonima. Secondo la Corte territoriale la consegna a persona diversa risultava dal fatto che l’atto fu preso in consegna da persona qualificatasi madre della destinataria, che sottoscrisse la relata apponendovi il proprio nome “Vitinia”, che non è il nome del genitore dell’appellante, ma della sua omonima, il che costituiva decisiva conferma che l’atto non fu portata nella sfera di conoscenza dell’appellante, la cui madre non si chiama Vitinia, ma è Laura Benegiamo.
La Corte di merito, pertanto, ha dichiarato la nullità della notifica della citazione a Russo Alfonsina e la conseguente nullità della sentenza di primo grado del Tribunale di Lecce, dinanzi al quale ha rimesso le parti in applicazione dell’art. 354 c.p.c. Per la cassazione della sentenza Bosia Giancarlo ha proposto ricorso, affidato a sette motivi: i primi sei motivi censura la dichiarazione di nullità della notifica, sotto una molteplicità di profili: perché la notificazione si era perfezionata (primo motivo), perché la Corte d’appello non aveva tratto le debite implicazione dalla CAN (comunicazione dell’avvenuta notifica), omettendo l’esame del fatto e non motivando sul punto (secondo e terzo motivo); perché la Corte d’appello non ha posto a fondamento della propria decisione il certificato di residenza della convenuta e l’avviso di ricevimento (quarto motivo); perché la Corte d’appello non ha considerato la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento, destinato a fare prova fino a querela di falso (quinto motivo); perché la convenuta aveva avuto conoscenza del processo (sesto motivo) e perché non ricorreva una ipotesi di litisconsorzio necessario (settimo motivo).
Giancarlo Russo, Alfonsina Russo, Russo Antonio e Russo Alfredo hanno resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Si giustifica in via prioritaria l’esame del quarto e del quinto motivo di ricorso, i quali, da esaminare congiuntamente, sono fondati e il cui accoglimento comporta l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi. Secondo i controricorrenti, la citazione, per un “probabile errore dell’ufficiale postale”, non è stata consegnata nella residenza di Alfonsina Russo, ma “al contrario, in quella della omonima, nata a Lecce e figlia di Vitinia Russo, che, in effetti, ha ritirato il plico qualificandosi quale “mamma”.
Da qui la conclusione che l’atto di citazione non è stato notificato all’appellante, residente in Tricase alla via Toma 28, “bensì alla sua omonima residente in Tricase, ma al differente numero civico 22”. Tale modo di vederela cosa trascura che l’ipotesi della consegna al diverso indirizzo, evidentemente recepita dalla sentenza impugnata, è in contrasto con le indicazioni risultanti dall’avviso di ricevimento (verificabili da questa Corte in via diretta, essendo denunziato un error in procedendo), sul quale compare l’indirizzo via Toma 28, che risulta essere il luogo di residenza della convenuta Russo Alfonsina.
Si ricorda che, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avvisodi ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino aquerela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue che l'avvisodi ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino aquerela di falso (Cass. n. 22058/2019).
Si fa salva l’ipotesi che dallo stesso contesto dell'atto emerga in modo evidente che il pubblico ufficiale ha compiuto un mero errore materiale nella sua redazione, il quale ricorre, ad esempio, nel caso di indicazione di data inesistente o anteriore a quella della formazione dell'atto notificato o non ancora maturata (Cass. n. 8082/2019). Solo in tali casi il giudice può disattendere le risultanze apparenti dell'atto di notifica, mentre in ogni altro caso, qualora si intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avvisodi ricevimento, occorre proporre la querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale (Cass.n. 8500/2005; n. 8032/2004).
Si deve ancora considerare «in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia checonviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire (Cass. n. 28591/2017). Invero, per affermare la nullità della notifica, non è sufficiente neppure la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto la riferita presunzione può essere superata soltanto dalla prova, posta a carico del destinatario della notifica, dell'insussistenza del rapporto di convivenza con il familiare consegnatario dell'atto (Cass. n. 15973/2014).
È stato ancora precisato che l’operatività di tale presunzione non è paralizzata dall’errore eventualmente incorso nella indicazione del rapporto di parentela fra la “persona di famiglia” cui l’atto è consegnato e il destinatario, non incidendo, fino a prova contraria, un tale errore sulla sussistenza del rapporto di convivenza anche temporanea con il destinatario, in virtù del quale, per la costanza di quotidiani contatti, si giustifica affidamento che l'atto sia portato a conoscenza del destinatario (Cass. n. 7544/1997). Infine, è il caso di ricordare che la notifica dell'atto tramite consegna a persona diversa dal destinatario (es. familiare) è da considerarsi valida, purché seguita dall'invio di una raccomandata semplice in conformità con l'art. 7, ultimo comma, della legge n. 890 del 1982 e l'art. 139, comma 4, c.p.c.
Tale formalità è stata nella specie eseguita, come risulta dalla annotazione fatta sull’avviso di ricevimento. La sentenza impugnata si discosta da tali principi, non avendo tenuto conto, nella valutazione della fattispecie, del complesso delle indicazioniriportate nell’avviso di ricevimento. Sono assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata va cassata, dunque, in accoglimento del quarto e del quinto motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, la quale esaminerà la validità della notificazione dei ricordati principi; ad essa si demanda, altresì, la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M La Corte accoglie il quarto e il quinto di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la