Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The applicant, Ricci Livio, had not responded to the proposal to define the judgment, while the opposing party, Bartalini Ambra, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that this inaction constituted a renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the case and an order for the applicant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16366/2019 R.G. proposto da: RICCI LIVIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CAPONE ALESSANDRO (CPNLSN66B11G702W) -ricorrente- contro BARTALINI AMBRA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RASELLA 6, presso lo studio dell’avvocato SANTORO GIORGIO (SNTGRG83M29A509A) rappresentata e difesa dall'avvocato GIGLIO ANASTASIA (GGLNTS68C48A509Z) -controricorrente- nonchè contro WINTHORPE TRADING LTD, RICCI LAURA -intimati- Numero registro generale 16366/2019 Numero sezionale 811/2025 Numero di raccolta generale 21106/2025 Data pubblicazione 24/07/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.2608/2018 depositata il 13/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 17/07/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 16366/2019 Numero sezionale 811/2025 Numero di raccolta generale 21106/2025 Data pubblicazione 24/07/2025