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Ordinanza — n. 20979/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses administrative sanction appeal due to death of respondent, extinguishing the personal liability obligation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20979/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the subject matter of the dispute extinguished following the death of the respondent, Maurizio Stella. Although the administrative sanction was imposed for omissions in capital increase prospectuses, the court held that the obligation to pay pecuniary sanctions is personal and does not transmit to heirs under Article 7 of Law No. 689/1981. Consequently, the cassation appeal was rendered moot as the underlying liability ceased to exist upon the respondent's death.

Regesto Legislator

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Art. 7 della l. n. 689 del 1981; Art. 8 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002: The obligation to pay administrative pecuniary sanctions is personal and extinguishes upon the death of the sanctioned individual, thereby terminating the subject matter of the dispute and rendering further judicial proceedings unnecessary.

Parole chiave

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administrative sanction personal liability death of respondent extinguishment of dispute non-transmissibility to heirs sanzioni pecuniarie irregolarità finanziarie misure per il settore finanziario

Disposizioni normative citate

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Art. 7 della l. n. 689 del 1981
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa la morte dell’autore della violazione, comportando l’estinzione dell’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall’amministrazione che, ex art. 7 della l.
Art. 8 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002
soccombenza virtuale, in quanto l’erede succede nel processo, ma non nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio che ne forma l’oggetto sostanziale, il carico delle spese resta regolato dall’art. 8, comma 1, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1938/2024
689 del 1981, non si trasmette agli eredi, attesa la natura personale della responsabilità amministrativa, determina la cessazione della materia del contendere(Cass. n. 1938/2024).
Cass. Sez. 2, n. 16747 del 24/05/2022
115 del 2002, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie (Cass. Sez. 2, n. 16747 del 24/05/2022).
Sez. 3, n. 20697 del 20/07/2021
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5072/2019proposto da: STELLA MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Roma Piazza Della Cancelleria 85, presso lo studio dell’avvocato Alberto Tucci (TCCLRT73A21D086F) rappresentato e difeso dagli Avvocati Eugenio Targa (TRGGNE70B13A059Y), Massimo Zuppa (ZPPMSM71R04E716T); -Ricorrente - Contro CONSOB, elettivamente domiciliata in Roma V . Martini Giovanni Battista 3, presso lo studio dell’avvocato Salvatore Providenti (PRVSVT63R24F158N) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Maria Gioconda De Gaetano Polverosi (DGTMGC65A63H501G), Gianfranco Randisi (RNDGFR65L23F158W); -Controricorrente - Avverso la sentenza della C orte d’appello di Venezia n. 98/2018 depositata il 28/06/2018.

Sanzioni amministrative Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025dal Consigliere Riccardo Guida. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Consob, con delibera n. 19932 del 30 marzo 2017, ha applicato a Maurizio Stella, componente del CdA della Banca Popolare di Vicenza dal 09/07/1991, la sanzione pecuniaria di euro 40.000,00 per effetto del cumulo giuridico tra le sanzioni di euro 25.000,00 e di euro 20 .000,00, ex art. 191 TUF, per l’omissione di rilevanti informazioni nei prospetti relativi ai due aumenti di capitale deliberati nel 2014, il primo dei quali mediante l’emissione di azioni in opzione ai soci per un importo fino ad un massimo di euro 607.786.750,00 (periodo di offerta dal 12/05/2014 all’08/08/2014), il secondo, mediante l’emissione di azioni, finalizzato all’ampliamento della base sociale, da offrire esclusivamente a non soci, fino ad un importo massimo di euro 300mln, entro un triennio (periodo di offerta dal 12/05/2014 al 19/12/2014).

2. Maurizio Stella ha proposto opposizione e ha chiesto l’annullamento della sanzione. La Corte d’appello di Venezia, nella resistenza della Consob, respinto la domanda.

3. Maurizio Stella ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi.

4. La Consobha resistito con controricorso.

5. Le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

6. In pendenza del giudizio, il ricorrente è deceduto, come attestato dal suo difensorenella memoria depositata il 07 /0 2 /202 5 e nella memoria depositata per l’udienza.

7. Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa la morte dell’autore della violazione, comportando l’estinzione dell’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall’amministrazione che, ex art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, attesa la natura personale della responsabilità amministrativa, determina la cessazione della materia del contendere(Cass. n. 1938/2024).

8. Nulla occorre statuire sulle spese del giudiziodi cassazione. Non potendo infatti trovare applicazione i princ ì pi della soccombenza e della causalità propri della c.d. soccombenza virtuale, in quanto l’erede succede nel processo, ma non nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio che ne forma l’oggetto sostanziale, il carico delle spese resta regolato dall’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie (Cass. Sez. 2, n. 16747 del 24/05/2022).

9. Non opera il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, perché il procedimento per cassazione non si è concluso con integrale conferma della statuizione impugnata ovvero con la “ordinaria”dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ma con cessazione della materia del contendere, con conseguente caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata (Sez. 3, n. 20697 del 20/07/2021). P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nella