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Ordinanza — n. 20977/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed by withdrawal; court declares process extinguished per renunciation under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20977/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal renunciation filed before the scheduled hearing. Roberto D'Imperio withdrew his challenge against CONSOB's administrative decision, and the respondent company accepted the withdrawal while agreeing to waive litigation costs. Consequently, the court issued an order declaring the process terminated under the relevant civil procedure provisions.

Regesto Legislator

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Art. 390 co. 1 c.p.c.; Art. 390 co. 2 c.p.c.: The process is extinguished when the appellant renounces the appeal before the hearing, and the court must declare the process terminated without further proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal process extinction civil procedure code appellant renunciation litigation costs waiver condono delle spese procedurali diritto di ottenere una decisione conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 co. 1 c.p.c.
Art. 390 co. 2 c.p.c.
Art. 13 DPR n.115/2002
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24811/2019 R.G. proposto da D'IMPERIO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI BANCHI NUOVI 39, presso lo studio dell’avvocato RENATO MARIANI che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI MARIO PORZIO,GIUSEPPE MELONE ; -ricorrente- contro CONSOB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B. MARTINI, 3 C/O CONSOB, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMISANO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNUNZIATA PALOMBELLA; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 84/2019 depositata il 15/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere TIZIANA MACCARRONE. FATTI DI CAUSA Roberto D’Imperio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia pubblicata in data 15.1.2019, non notificata, con la quale era stata respinta l’opposizione proposta ex art.195 TUF avverso la delibera CONSOB n.20033 del 14.6.2017, affidandolo a otto motivi volti a contestare il deciso sotto diversi profili affermati rilevanti ex art.360 co 1 c.p.c. CONSOB ha depositato controricorso.

Fissata adunanza camerale per la discussione del ricorso al 3.4.2025, prima del suo svolgimento Roberto D’Imperio ha depositato nel PCT atto di rinuncia, accettato da CONSOB che ha aderito anche alla richiesta di nulla disporre a carico del ricorrente rinunciante in ordine alle spese del giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE L’atto di rinuncia, sottoscritto sia dalla parte che dai difensor i nel rispetto del disposto dell’art.390 co 2 c.p.c., è intervenuto il 25- 27/3/2025, prima della data dell’adunanza fissata per la decisione del ricorso:

è pertanto rispettato anche il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo. CONSOB ha aderito alla rinuncia anche per quanto riguarda la richiesta del ricorrente di non essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in relazione alle quali nulla deve essere conseguentemente disposto. Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.

La Corte di Cassazione dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia, ex artt.390-391 c.p.c. Così deciso in Roma, nella camera