Cassation court declares revocation appeal inadmissible against a mere rejection order due to statutory limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the revocation appeal inadmissible because the challenged Cassation order was a mere rejection, not a decision on the merits. The appellant argued a new 2008 sale document proved a decisive factual error, claiming the lower court ignored it. The court ruled that statutory provisions explicitly exclude revocation for mere rejection orders, preserving finality and preventing endless litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 391-ter c.p.c.; Art. 395 c.p.c.: Revocation proceedings are strictly limited to specific grounds and do not apply to Cassation orders that merely reject appeals without deciding the case on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7887/2024 R.G. proposto da: DI ROCCO DIEGO S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Valentina Matta e Salvatore Matta -ricorrente- COEDIR S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Daniele Braccini -controricorrente- avverso l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA N. 2554, depositata il 26/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Prato ha accolto domanda proposta dalla Coedir s.r.l. nei confronti della Di Rocco Diego s.r.l., di annullamento della a vendita effettuata del 17 maggio 2004, con la quale l’attrice, rappresentata da uno dei propri amministratori, aveva trasferito alla società convenuta beni immobili ubicati in Comune di Prato.
Il Tribunale ha ravvisato l’ipotesi del conflitto di interesse, in quanto la vendita fu posta in essere dalla Coedir rappresentata dal proprio amministratore Diego di Rocco, il quale aveva operato in palese conflitto di interesse, trasferendo il compendio immobiliare a società - la Di Rocco Diego s.r.l. – i cui soci erano il medesimo Di Rocco Diego, con una partecipazione pari al 95%, e la moglie, titolare della quota di partecipazione del 5%. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1267/2019, pubblicata il 28 maggio 2019, ha confermato la sentenza.
Contro la decisione la Di Rocco Diego s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, che è stato rigettato dalla Suprema corte con ordinanza n. 2554 del 2024. Contro tale ordinanza la medesima Di Rocco Diego s.r.l. ha proposto ricorso per revocazione sulla base di un unico motivo, così rubricato: «Esistenza di un atto non prodotto nel giudizio del quale non si aveva conoscenza che costituisce fatto decisivo». L’atto, del quale il ricorrente assume di avere avuto conoscenza il 20 marzo 2024, è una compravendita attuata dalla Coedir nel 2008. Si sostiene nel ricorso che la considerazione di tale compravendita illuminava l’intera vicenda, rendendo palese l’ingiustizia della decisione della Corte fiorentina, resa definitiva dalla Suprema corte.
Nella memoria, in replica all’eccezione di inammissibilità formulata dalla controparte il ricorrente precisa: «In nessuna parte del ricorso per revocazione si fa riferimento all’errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione. Trattasi dunque di una personale interpretazione del Legale della COEDIR in liquidazione s.r.l. L’atto in argomento costituisce un documento nuovo decisivo, del quale il Sig. Di Rocco Diego è venuto a conoscenza soltanto in data 20 marzo2024 e ben tempestivamente ha ritenuto che tale documento costituisse valido presupposto per richiedere la revoca dell’ordinanza de quo, ripristinando la piena validità ed efficacia del contratto di compravendita rogato dal Not.
D’Ambra». Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Essendo l’ordinanza della Corte di cassazione n. 12227 del 2018 che ha definito il giudizio una pronuncia di rigetto del ricorso e non una sentenza con cui la Corte ha deciso la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. contro la stessa non è ammissibile l'impugnazione per revocazione per il prospettato motivo, evidentemente riconducibile al numero 3) del primo comma dell'art. 395 c.p.c. Si tratta di conclusione che deriva dal piano esame della lettera degli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.; e si tratta di conclusione convalidata dalla giurisprudenza di questa Corte.
È stato infatti sottolineato (Cass., Sez. II, 14 gennaio 2011, n. 862) che la scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito, emesse ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma di cui al citato art. 391-ter, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost. di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente (Cass. n. 21912/2015; n. 31265/2018).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con addebito di spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in € 11.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma,