Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding technical report errors and clerical mistakes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that the lower court erred in valuing assets or failed to order costs for a deceased party. The court determined that alleged discrepancies in the technical report constituted a factual error subject to revocation proceedings, not a ground for cassation. Similarly, the omission of costs for a living party who was mistakenly thought deceased was deemed a mere clerical mistake warranting revocation rather than cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 395, n. 4 c.p.c.: Claims that a trial court misinterpreted technical report findings or made clerical errors regarding party status are inadmissible in cassation and must be raised via revocation proceedings.
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18033/2023 R.G. proposto da: DE CAROLIS MARIA, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA TUSCOLANA 739, presso lo studio dell’avvocato VANI DOMENICO (VNADNC58L28G935I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- DE CAROLIS ELENA, MOSCONE GIUSEPPINAe DE CAROLIS MARIO, rappresentati e difesi d a ll’avvocato PERRELLI PAOLO (PRRPLA60A01H824W); -controricorrenti- DE CAROLIS ELIOe DE CAROLIS ANTONIO BRUNO ; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4792/2022 depositata il 11/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA La presente controversia riguarda la successione di Alberico De Carolis, definita dalla Corte d’appello di Roma con sentenza n. 4782 del 2022. La causa è stata iniziata da De Carolis Maria nei confronti dei fratelli Immacolata, Elio, Mario, Antonio e nei confronti Moscone Giuseppina. Per quanto interessa in questa sede, la Corte d’appello, dopo avere disposto la rinnovazione della consulenza tecnica, ha riconosciuto il diritto di De Carolis Maria alla legittima, calcolata sul complessivo valore dei beni indicati nella stessa sentenza; quindi, ha liquidato la legittima, in parte, mediante attribuzione di buoni fruttiferi postale(per la quota di ½ dei buoni compresa nell’asse) e, per il residuo, tramite condanna dei beneficiari delle disposizioni testamentarie.
Per la cassazione della decisione De Carolis Maria ha proposto ricorso sulla base di due motivi. De Carolis Mario, in proprio e quale erede di De Carolis Immacolata, De Carolis Elena e Moscone Giuseppina hanno resistito controricorso. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, già accertato e dichiarato dal giudice di primo grado. La Corte d’appello ha identificato i valori mobiliari compresi nell’asse tramite riferimento alla consulenza tecnica eseguita in primo grado.
Nel fare ciò la corte di merito ha ritenuto di dover escludere “le somme indicate al punto 16 della Ctu 1° grado”. La ricorrente sostiene che la motivazione è errata, in quanto si omette di comprendere nell’asse le “somme di cui al punto 14 della Ctu di primo grado e precisamente […]. In entrambi i casi trattasi di somme non contestate dalle parti, non oggetto di appello e che la stessa Corte territoriale non ha escluso dalla massa ereditaria, avendo escluso le somme di cui al punto 16 della Ctu di primo grado, ma non quelle indicate al punto 14”.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 91 c.p.c. La condanna alle spese non è stata pronunziata anche nei confronti di Moscone Giuseppina, soccombente al pari delle parti destinatarie della stessa condanna; nel motivo si evidenzia che la Moscone non è stata menzionata neanche nell’intestazione della sentenza. Si evidenzia ancora che la Corte d’appello ha ritenuto che la medesima fosse defunta, mentre era invece vivente e aveva anch’essa proposto appello. Il primo motivo –con il quale si invoca una norma non più in vigore da oltre decennio, essendo stato il n. 5 del primo comma dell'art.360 cod. proc. civ. sostituito dall'art. 54.1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in I. 7 agosto 2012, n. 134 - è radicalmente inammissibile.
Si sostiene che la consulenza tecnica espletata in primo grado, recepita dalla corte, nell’indicare le somme comprese nell’asse aveva incluso poste ulteriori, oltre a quelle considerate dalla sentenza: in questo senso, però, la censura rivolta alla sentenza di merito è quella di essere l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti stessi della causa, il che costituisce viziorevocatorio (art. 395, n. 4, c.p.c. ) , e d è quindi inammissibile come motivo di impugnazione con ricorso percassazione (Cass. n. 1061/2001). «Il ricorso per cassazione, fondato sull'affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze dellaconsulenza tecnica, è inammissibile, configurandosi in questa ipotesi esclusivamente il rimedio della revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.(Cass. n. 3867 /20 19; n. 7772/2012).
Del resto, è la stessa ricorrente ad ammettere nella memoria « che ci troviamo di fronte ad una semplice omissione per distrazione e non ad una decisione della Corte territoriale di riformare la sentenza di primo grado eliminando dalla massa ereditaria le somme di cui al punto 14) della CTU di primo grado». È altrettanto inammissibile il secondo motivo: la corte di merito ha ritenuto erroneamente che fosse deceduta una delle parti in causa, omettendo di condannarla alle spese insieme a coloro che avevano agito insieme a lei. Anche in questo caso non si denunzia un errore di giudizio, ma un “mero errore” (cfr. memoria ricorrente), per avere la corte d’appello suppo sto che Moscone Giuseppina fosse la defunta moglie di De Carolis Elio, laddove Moscone Giuseppina aveva proposto l’appello insieme a De Carolis Mario e De Carolis Elio.
Si denunzia, in altre parole, una mera svista materiale , rilevante ai fini della revocazione della sentenza, avendo indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto che risulta incontestabilmente escluso alla stregua degli atti di causa(Cass. n. 16439/2021). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese in favore dei controricorrenti. Nulla sulle spese quanto alle parti rimaste intimate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così