Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The parties involved were the Belle' family against the respondent Belle', with the appeal lodged in 2021 and the proposal communicated in 2025. The court ruled that the statutory silence on the appellant's request constituted a formal renunciation, extinguishing the proceedings and awarding costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1118/2021 R.G. proposto da: BELLE' ANTONIO, MARELLA MARISA, BELLE' VALERIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MICHELE MERCATI 39, presso lo studio dell’avvocato STUDIO MACCHI DI CELLERE - CANGEMI rappresentati e difesi dall'avvocato BOGONI FRANCESCA MARTA (BGNFNC75D46F205U) -ricorrenti- contro BELLE' BRUNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato D'ERRICO CARLO (DRRCRL57P07A662P) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato AMBROSINI FLAVIO (MBRFLV56R04L781Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.2818/2020 depositata il 28/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 1118/2021 Numero sezionale 810/2025 Numero di raccolta generale 20843/2025 Data pubblicazione 23/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15/07/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 1118/2021 Numero sezionale 810/2025 Numero di raccolta generale 20843/2025 Data pubblicazione 23/07/2025