Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20842/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claim for excessive legal fees in civil compensation proceedings due to procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20842/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's decision regarding legal fees in a civil compensation case. The appellants argued that the appellate court incorrectly reduced fees for the monitoring phase and failed to apply the correct tariff scale for the opposition phase. The court ruled that since the opposition was not incidental, the entire procedural history must be considered to determine the correct fee scale, and the lower court erred by reducing fees below the statutory minimum.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2-bis comma 3 legge n. 89/2001; Art. 5-ter legge n. 89/2001: When a private party files an opposition in a civil compensation proceeding, if it is not incidental, the court must calculate legal fees based on the total amount awarded in the entire procedure, ensuring the monitoring phase fees do not fall below the statutory minimum.

Parole chiave

Generato dall'IA
civil compensation proceedings legal fees calculation opposition phase tariff scale application procedural error monitoring phase fees statutory minimum fees calcolo dell'indennità risarcitoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2-bis comma 3 legge n. 89/2001
Il Consigliere d esignato d a lla Corte di Appello di Perugia accoglieva la domanda: a fronte di una protrazione ingiustificata eccedente di sei anni la ragionevole durata del procedimento presupposto, , in applicazione dell’art. 2-bis comma 3 , legge n.
Art. 5-ter legge n. 89/2001
Nell’opposizione exart. 5- ter legge n.
D.M. n. 55/2014
5.200,00 , tabella 8 D.M. n. 55/2014, venivano ridotti del 50% per €.
D.M. n. 147/2022
37/2018 e D.M. n. 147/2022.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 26625 del 14/10/2024
Cass. n. 26625 del 14/10/2024; Sez.
Sez. 2, Ordinanza n. 10860 del 2023
26625 del 14/10/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 10860 del 2023 ; Cass.
Cass. n. 32458/2021
10860 del 2023 ; Cass. n. 32458/2021; Cass.
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020
32458/2021; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv.
Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26851 del 22/12/2016
658012 -01; Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26851 del 22/12/2016, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14211/2023 R.G. proposto da: TERZITTA ANDREINA, TITOCCI SERGIO, POMPEI FRANCO, rappresentati e difesi dall’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO; -ricorrenti – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso il DECRETO dellaCORTE D'APPELLO di PERUGIA n.32 /202 3 , depositatoil 08/03/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025dal Consigliere CRISTINA AMATO. FATTI DI CAUSA 1. Andreina Terzitta, Franco Pompei, Sergio Titocci proponevano domanda di equa riparazione in relazione alla durata irragionevole di un precedente giudiziodi equa riparazione, instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Roma nel maggio 2012, protrattosi per oltre nove anni (maggio 2012 –giugno 2021 ), per tre effettivi gradi di giudizio.

Il Consigliere d esignato d a lla Corte di Appello di Perugia accoglieva la domanda: a fronte di una protrazione ingiustificata eccedente di sei anni la ragionevole durata del procedimento presupposto, , in applicazione dell’art. 2-bis comma 3 , legge n. 89/2001, conteneva il risarcimento in €.1.625,00, corrispondenti alla somma riconosciuta ai ricorrenti al termine del giudizio presupposto, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. Liquidava le spese di lite, poste a carico dell’Amministrazione soccombente, determinate in €. 500,00 per compenso professionale, oltre a IVA e contributo ex art. 11 l egge n. 576/1980, al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato, e a € 27,00 per spese vive.

2. Nell’opposizione exart. 5- ter legge n. 89 del 2001, i ricorrenti indicati in epigrafe lamentavano che ove l’indennizzo sia limitato ai sensi dell’art. 2 bis, comma 3 , legge n. 8 9 del 2001, alla somma liquidata nel giudizio presupposto devono aggiungersi gli interessi decorrenti dalla proposizione della domanda al deposito del decreto. In accoglimento dell’opposizione, la Corte d’Appello di Perugia, con il decreto n. 32/2023, revocava il decreto opposto e rideterminava l’indennizzo in complessivi € 1.722, 01 (€.1.625,00 di indennizzo oltre€. 97,01 di interessi), sui quali applicava gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla domanda.

Procedeva, quindi, alla regolazione delle spese di lite, condannando l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali della fase monitoria, pari a €. 27,00 per spese e d €.292,50 per compensi professionali; della fase di opposizione, pari ad €.27,00 per spese ed €. 390,91 per compensi professionali, oltre IVA, CPAe rimborso forfettario spese generali, con distrazione. Più precisamente: -i compensi della fase monitoria, corrispondenti allo scaglione da €.0 a €. 5.200,00 , tabella 8 D.M. n. 55/2014, venivano ridotti del 50% per €. 225,00, e aumentati del 30% per l’uso di tecniche informatiche exart. 4, comma 1 - bis D.M. 55 del 2014, per un totale di €.292,50; -i compensi della fase di opposizione ex art. 5 - ter legge n. 89 del 2001, nella quale il ricorrente ha agito per ottenere una parte ulteriore di indennizzo pari agli interessi, corrispondenti allo scaglione da €.0,01 a 1.100,00, v enivano ridotti del 70 % n ella fase istruttoria e del 50%per le altre voci, per un totale di €. 300,70, da aumentare del 30% per l’uso di tecniche informatiche ex art. 4 , comma 1 - bis D.M. 55 del 2014, per complessivi €.390,91.

3. Il suddetto decreto è impugnato innanzi a questa Corte da Andreina Terzitta, Franco Pompei, Sergio Titocci. Il ricorso è affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria. Resiste il Ministero della Giustiziacon controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 5 - ter , legge n. 89/2001; art t . 91 e 324 cod. proc. civ.; art. 2233, comma2, cod. civ.; liquidazione compensi exD.M. n. 55/2014, D.M. n. 37/2018 e D.M. n. 147/2022. Lamentano i ricorrenti che la liquidazione delle spese di lite della fase di opposizione, poste a carico del Ministero soccombente, avrebbe dovuto avvenire sulla base dello scaglione superiore, da €. 1.100,01 a €. 5.200,00, avendo il giudice dell’opposizione riconosciuto alle parti privateopponenti la somma complessiva di €. 1.722,01, all’esito dell’integrale accoglimento dell’opposizione.

Inoltre, il complessivo riconoscimento di appena €. 390,91 (peraltro dopo aver anche applicato l’aumento del 30%, ex art. 4, comma 1 - bis, del D.M. n. 55/2014), risulta di gran lunga inferiore (pari a circa l’80% in meno) rispetto ai minimi tariffari, previsti per le fasi del procedimento presso la Corte d’Appello, stabiliti dalla Tabella n. 12 del D.M. n. 55/2014 (così come modificata dal D.M. n. 147/2022 applicabile al caso di specie, in quanto è entrato in vigore il 23 ottobre 2022 e trova applica zione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore; il decreto impugnato è stato depositato l’8 marzo 2023).

Lamentano, inoltre, i ricorrenti che il decreto monitorio - poi opposto dai soli odierni istanti – aveva liquidato le spese, a carico dell’Amministrazione, in €. 500,00 per compenso professionale, mentre il decreto collegiale, in questa sede impugnato, riduce tale liquidazione ad appena €. 225,00, poi incrementati - per effetto dell’aumento del 30%, ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 -ad €. 292,50. Osservano i ricorrenti che ove il decreto che accolga integralmente l’opposizione exart. 5-ter, legge n. 89/2001, ed utilizzi come tecnica di liquidazione delle spese con cui determina separatamente, a carico dell’Amministrazione soccombente, quelle delle due fasi (monitoria ed opposizione), non può comunque quantificare le spese della fase monitoria in misura inferiore a quelle già riconosciute dal relativo decreto monitorio opposto (misura non contestata dall’Amministrazione, e sulla quale, quindi, si è comunque formato, in parte qua, giudicato interno).

Oltre al fatto, prosegue il ricorso, che la somma di €. 225,00 non corrisponde neanche al minimo tariffario di cui alla Tabella n. 8 del D.M. n. 55/2014, così come modificata dal D.M. n. 147/2022, pari- per lo scaglione da Euro 0 ad € 5.200,00- alla somma di € . 237,00). Il ricorsoè fondato. Quanto alle spese liquidate nel giudizio di opposizione, costituisce affermazione costante di questa Corte quella per cui l'opposizione di cui all'art. 5-terdella legge 24 marzo 2001, n. 89 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza a misura dell'intera vicenda processuale solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripeterequelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (ex multis:

Cass. n. 26625 del 14/10/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 10860 del 2023 ; Cass. n. 32458/2021; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv. 658012 -01; Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26851 del 22/12/2016, Rv. 641924 -01). Corollario del principio sopra riportato è che ai fini dell’individuazione del corretto scaglione tariffario deve considerarsi l’intera somma liquidata dal secondo giudice a ciascun istante, ossia €. 1.772, 01, atteso che nel caso che ci occupa gli odierni ricorrenti risultano integralmente vittoriosi nel giudizio di opposizione, né il Ministero della Giustizia aveva proposto opposizione in via incidentale.

La Corte d’Appello si è discostata da questo principioe, per di più, in assenza di una opposizione incidentale, ha ridotto anche le spese della fase monitoria. L’errore di diritto è evidente e comporta la cassazione del decreto e il rinvio per nuovo esame sulla scorta del citato principio. Il Collegio accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato