Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The material facts show the appellant did not act within the statutory timeframe, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13655/2021 R.G. proposto da: GUERRINI MANUELA, GUERRINI ORNELLA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA LUCREZIO CARO, 62, presso lo studio dell’avvocato RIBAUDO SEBASTIANO (RBDSST51A13F251Z) che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'ALESSANDRIA ANTONINO (DLSNNN46R28L951B) -ricorrenti- contro BORDANZI GIACINTO, elettivamente domiciliato in CASTIGLIONE DELLE STIVIER VIA ORDANINO 77, presso lo studio dell’avvocato SARZI SARTORI STEFANO (SRZSFN67L30C118S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.325/2021 depositata il 17/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 13655/2021 Numero sezionale 809/2025 Numero di raccolta generale 20832/2025 Data pubblicazione 23/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 08/07/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 13655/2021 Numero sezionale 809/2025 Numero di raccolta generale 20832/2025 Data pubblicazione 23/07/2025