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Ordinanza — n. 20715/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of standing proof by successor company against original debtor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20715/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, 'Due Porte SRL,' failed to prove its legal standing as a successor to the original appellant. While the appellant claimed succession via a business transfer, the court found no explicit or implicit recognition of this status by the opposing party, shifting the burden of proof to the appellant. Consequently, the appeal was rejected for lack of standing, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 372 c.p.c.; Art. 111 c.p.c.: A successor in right is legitimated to challenge a judgment against their predecessor only if they provide documentary proof of succession, unless the opposing party explicitly or implicitly recognizes such standing.

Parole chiave

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successor in right standing to appeal business transfer burden of proof legittimazione ad agire urbanizzazione particolare obbligo d'urbanizzazione mancato rinnovo del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 372 c.p.c.
Art. 111 c.p.c.
Art. 378 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n.31313 del 04/12/2018
Cass. n.5874 del 13/04/2012
Cass. Sez. U, n.11650 del 18/05/2006
Cass. n.5190/2025
Cass. n.16007/2024
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37484/2019 R.G. proposto da DUE PORTE SRL CON SOCIO UNICO, rappresentata e difes a dall'avvocato PETRACCA ANGELO -ricorrente- contro GINEVRA SRL, rappresentata e difesa d agli avvocat i CHIOZZA ANNA, ONOFRI GIUSEPPE e ONOFRI ALESSANDRA -controricorrente- e nei confronti di IMMOBILIARE VAL DI GENOVA SRL, in liquidazione -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1371/2019 depositata il 26/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI.

Premesso che: La srl Immobiliare Val di Genova otteneva dal Tribunale di Brescia un decreto ingiuntivo per la somma di 484.000 euro nei confronti della srl Ginevra (già s.r.l. Sacos) in forza di clausola contenuta nella scrittura privata del 3 novembre 2010, con la quale era stato stabilito che la s.r.l. Ginevra, ove avesse acquistato dalla s.r.l. Immobiliare Val di Genova un determinato terreno, in Mazzano (Bs), incluso in un piano di lottizzazione denominato Due Porte, avrebbe pagato quella somma a titolo di “corrispettivo” per attività amministrative e opere di urbanizzazione eseguite o da eseguirsi da parte della s.r.l.

Immobiliare Val di Genova riguardo a tale terreno. La s.r.l. Ginevra si opponeva al decreto deducendo che la pattuizione a cui la controparte aveva ricondotto il credito era risolutivamente condizionata alla stipula, entro i 10 giorni successivi al 3 novembre 2010, del preliminare di vendita del terreno e che detta pattuizione aveva perso effetto a seguito della scadenza del termine senza che il preliminare fosse stato concluso. La s.r.l. Ginevra deduceva altresì che le pattuizioni del 3 novembre 2010, ove non avessero perso effetto a seguito della scadenza del termine dei 10 giorni, sarebbero state comunque “superate” e caducate da pattuizioni successive.

La opponente rappresentava infatti che con atto del 18 novembre 2010 stipulato con la Val di Genova e con un’altra società, aveva promesso di acquistare, dalla prima, il terreno già oggetto della scrittura del 3 novembre e, dalla seconda, un altro terreno; rappresentava di aver stipulato il contratto definitivo il 3 gennaio 2012 e di avere, in sede di definitivo, concordato che dovevano considerarsi caducate le righe della clausola 2 del preliminare in cui era previsto il rimborso da parte di essa s.r.l. Ginevra “delle spese, degli oneri e delle sanzioni a qualsiasi titolo sostenuti dalle promittentivenditrici nelle more del rogito notarile per le opere realizzande dalla promissaria acquirente”.

Il Tribunale di Brescia accoglieva l’opposizione di s.r.l. Ginevra e revocava il decreto ingiuntivo. Contro la sentenza di primo grado l a Val di Genova proponeva appello, chela Corte territoriale di Brescia respingeva con sentenza n. 1371 del 2019, da ndo atto che era intervenuta nel giudizio la s.r.l. Due Porte, ai sensi dell’art.111 c.p.c., quale “cessionaria di ramo di azienda della appellante”. Per la cassazione della suddetta sentenza, la s.r.l. Due Porte ha proposto ricorso con sei motivi. LaGinevra s.r.l. resiste con controricorso .

La s.r.l. Immobiliare Val di Genova è rimasta intimata. Le parti hanno depositato memoria. Considerato che: Preliminarmente, rileva la Corte che nel presente giudizio, regolato dal rito camerale, il Procuratore Generale non ha ritenuto di rassegnare conclusioni, come è in sua facoltà e pertanto è irrilevante l’eccezione formulata in memoria dalla ricorrente. Sempre preliminarmente, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla controricorrente con il controricorso e ribadita con la memoria. La s.r.l.

Ginevra sostiene che il ricorso per cassazione sia inammissibile perché propostoda un soggetto, la s.r.l. Due Porte la quale, così come non aveva la legittimazione ad intervenire nel giudizio di appello, non haneppure la legittimazione a ricorrere per cassazione. A dire della controricorrente, il difetto di legittimazione della Due Portea ricorrere per cassazione, già eccepito in sede di gravame, si fonda sul rilievo che il ramo di azienda, in relazione al cui acquisto l’intervento era stato giustificato, non comprendeva il credito controversoazionato col ricorso per decreto ingiuntivo.

La Due Porte nel ricorso per cassazione premette che l’eccezione è stata, in appello, inammissibilmente sollevata oltre ogni preclusione, solo con la comparsa conclusionale di replica, e che essa non è riproponibile contro il ricorso per cassazione. Ribadisce di essersi costituta in appello quale successore della s.r.l. Immobiliare Val di Genova nel diritto controverso con comparsa del 19 settembre 2017 e che la s.r.l. Ginevra, fino alla comparsa conclusionale di replica, si è del tutto disinteressata della posizione di essa interveniente. L’eccezione di inammissibilità è fondata ed assorbe l’ e same dei motivi di ricorso.

La successione a titolo particolare nel diritto controverso, oveintervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art.111 c.p.c., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento pure nel giudizio di appello, al di fuori dei limiti dell'art.344 c.p.c., e di impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa. Questa Corte ha precisato che il successore interveniente ha l'onere di allegare la propria qualità e di offrire la prova delle circostanze che costituisconoi presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contradditorio, è rilevabile anche d'ufficio” (v.

Cass. n.31313del 04/12/2018; Cass.n.5874 del 13/04/2012). Questa Corte ha altresì affermato che il successore a titolo particolare neldiritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa ed in particolare a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di una società, della quale affermi di essere successore (a titolo universale o particolare) ed ha l’onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, nelle forme previste dall'art.372 cod. proc. civ., a meno che il resistente non l'abbia - nel controricorso, e non successivamente, nella memoria ex art.378 cod. proc. civ. - esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell'impugnazione (tra le varie, Cass.

Sez. U, n.11650 del 18/05/2006; Cass.n.5190/2025; cass. n. 16007/2024). Al fatto che il controllo sulla sussistenza dei presupposti della legittimazione ad intervenire e ad impugnare possa e debba essere effettuato d’ufficio,salvo che la legittimazione sia stata riconosciuta dalla parte originaria, consegue che, nel caso di specie, in assenza di qualsiasi riconoscimento esplicito o implicito da parte della attuale controricorrente riguardo alla legittimazione della ricorrente il controllo suddetto avrebbe dovuto essere compiuto della Corte di Appello e deve essereora compiuto da questo Collegio.

Si rileva dunque che l’atto di cessione (conferimento) di ramo di azienda prodotto in atti dalla attuale ricorrente come allegato D dell’atto di costituzione in appello, rinvia per la individuazione delle componenti trasferitele dalla Immobiliare Val di Genova ad una relazione di stima del Dottor Russo Natale; la relazione, tuttavia, non è reperibile in atti. La s.r.l. Due Porte non ha assolto all’onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione a fronte delle contestazioni della controparte. Al riguardo va evidenziato che nel controricorso a pag. 9 si spiegano le ragioni della formulazione dell’eccezione in appello in sede di replica (mancata trasmissione telematica dell’atto di intervento e dell’interventoe quindi mancata conoscenza in un momento anteriore) e la circostanza non forma oggetto di replica da parte della ricorrente in memoria (ove si segnala solo il mancato intervento del PG , che peraltro , come già accennato,è facoltativo nel procedimento camerale di legittimità ) .

Conseguel’inammissibilità del ricorso. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, se dovuto. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 8.000,00, per compensi professionali, €200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a t