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Ordinanza Interlocutoria — n. 20683/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new hearing date due to death of sole counsel for one appellant.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20683/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing date because the sole counsel for appellant Michele Chiummarulo died after the appeal was filed but before the scheduled discussion. The opposing party and the deceased lawyer's new representative did not contest the procedural necessity of this delay. The court ruled that since the death was an event beyond the party's control and the appellant had not been formally notified, the hearing must be postponed to allow for the appointment of new legal representation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: In the event of the death of the sole defender after the filing of the cassation appeal and before the hearing, the Court may defer the hearing and communicate the decision personally to the party to permit the appointment of a new defender.

Parole chiave

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death of sole counsel cassation appeal procedure defender substitution personal notification requirement remand to new hearing procedural interruption party notification duty difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 7751/2020
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14485/2019 R.G. proposto da CHIUMMARULO MICHELE, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Agostinacchio; CHIUMMARULO SANTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO N 212, presso lo studio dell’avvocato RICHICHI AURELIO (RCHRLA71E25H501G) rappresentata e difes a dall'avvocato LICHINCHI ANDREA (LCHNDR80D11L219V) -ricorrenti- contro LUCREZIO GERARDINA, CHIUMMARULO LEONARDO, CHIUMMARULO ANTONIETTA, CHIUMMARULO GIANLUIGI, CHIUMMARULO ELENA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIROLAMO BOCCARDO 26/A, presso lo studio dell’avvocato FREDELLA GENNARO (FRDGNR54M20D643R) rappresentati e difes i dall'avvocato DONNINI FERNANDO (DNNFNN52S23D643N) -controricorrenti- CHIUMMARULO GERARDO, CHIUMMARULO GIUSEPPE, CHIUMMARULO ALFONDO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 62/2019 depositata il 10/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Rilevato che il ricorso per cassazione è stato proposto da Chiummarulo Michele e Chiummarulo Santa, entrambi difesi dall’avv. Paolo Agostinacchio; che con comparsa di costituzione, depositata per via telematica il 6 dicembre 2024 dall’avv. Andrea Lichinchi, il medesimo difensore Andrea Linchini ha reso noto che il difensore dei ricorrenti Paolo Agostinacchio è deceduto; che il nuovo difensore si è costituito per la sola ricorrente Chiummarulo Santa e non anche per l’altro ricorrente Chiummarulo Michele; che, tuttavia, l’avviso di fissazione dell’udienza camerale per il giorno 6 maggio 2025 è stato notificato all’avv.

Andrea Lichinchi , supponendo che il medesimo si sia costituito per entrambi gli originari ricorrenti; che lo stesso è avvenuto per le ulteriori comunicazioni di cancelleria (avvisi relativi al provvedimento che toglieva il ricorso dal ruolo per l’udienza del 6 maggio e di fissazione della nuova udienza camerale del 5 giugno 2025); che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso dimorte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, sebbene non operi l'interruzione del processo, tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l'udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovodifensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Cass. n. 7751/2020); che , nel caso in esame, poiché non risulta positivamente che Chiummarulo Michele sia stato informato della morte dell’unico difensore avv.

Paolo Agostinacchio, occorre pertanto provvedere nel senso sopra indicato; P.Q.M la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che il presente provvedimento sia comunicato, a cura della cancelleria, al ricorrente Chiummarulo Michele personalmente. Così deciso in Roma, nella camera