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Ordinanza — n. 20651/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to transactional settlement ending the subject matter of the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20651/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cessation of the subject matter of the dispute following a transactional agreement reached by the parties. Antonio Ferrara Fierro had appealed a second-instance judgment dismissing his claims for professional fee liquidation against Siran S.r.l., but the opposing parties subsequently signed a settlement agreement on January 13, 2025. Consequently, the Court ruled that the negotiated agreement extinguished the legal effect of the appealed judgment, thereby terminating the litigation and ordering the mutual compensation of all costs.

Regesto Legislator

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Art. 382, comma 3; Art. 383; Art. 384 c.p.c.: When a transactional agreement is reached between the parties, the subject matter of the dispute ceases to exist, rendering the appealed judgment ineffective and precluding further cassation proceedings.

Parole chiave

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cessazione materia contendere accordo transattivo impugnazione cassazione liquidazione compensi professionali compensazione spese giudizio rinuncia a pretese di salario ritiro a seguito di transazione mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 382, comma 3 c.p.c.
Art. 383 c.p.c.
Art. 384 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. SU 8980/2018
Ritenuto che: - deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere perché l’accordo negoziale fra le parti determina il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. SU 8980/2018, Cass.
Cass. N. 10483/2023
SU 8980/2018, Cass. N. 10483/2023), non essendo la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt.
Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315
Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19341/2024 R.G. proposto da FERRARA FIERRO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI PAISIELLO, 12, presso lo studio dell’avvocato FERRARA FIERRO ANTONIO (FRRNTN59M18F913Q) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TERENZI ALESSANDRO (TRNLSN71D17L120O), MANCINI BENEDETTA (MNCBDT64S61H501Q) -ricorrente- contro SIRAN - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIEGI, 34, presso lo studio dell’avvocato NOLI JOLANDA (NLOJND67R41H501Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GEMMA GIANLUCA (GMMGLC68C12H501H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3198/2024 depositata il 08/05/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: Antonio Ferrara Fierro impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma dell’8.5.2024, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibili le domande dal medesimo proposte nei confronti della Siran s.r.l., aventi ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali; la Siram s.r.l. ha resistito con controricorso; con atto depositato il 28.1.2025, i procuratori delle rispettive parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per aver raggiunto le parti un accordo transattivo sottoscritto il 13.1.2025, di cui hanno prodotto copia;

Ritenuto che: - deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere perché l’accordo negoziale fra le parti determina il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. SU 8980/2018, Cass. N. 10483/2023), non essendo la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 cod. proc. civ. - le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione dell'intervenuto accordo, devono essere integralmente compensate, come, del resto, richiesto dalle parti nell’istanza congiunta di cessazione della materia del contendere; - per effetto dell'accordo transattivo, neppure trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in quando la pronuncia adottata non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione;

Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consi