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Ordinanza — n. 20608/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows extraordinary appeal against ex officio expert fee liquidation issued after final judgment. The court ruled the tribunal lacked power to liquidate fees post-judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20608/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation accepted an extraordinary appeal challenging a tribunal's liquidation of ex officio expert fees issued after the main civil judgment had concluded. The appellant argued the tribunal lacked the authority to issue such a decree once the case was definitively settled by a final sentence. Consequently, the court declared the liquidation decree void for being issued by a judge acting beyond their jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.; Art. 111 Cost.: A judge lacks the power to liquidate ex officio expert fees after the main judgment is final, rendering such a subsequent decree void and subject to extraordinary cassation appeal.

Parole chiave

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ex officio expert fees liquidation after judgment lack of judicial power extraordinary appeal void administrative act compenso per prestazioni mercede del perito ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con l’unico motivo articolato la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn.
Art. 111, settimo comma, Cost.
2.– Avverso il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., affidato ad un unico motivo, Agostini Livia.
Art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Peraltro, trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso lo stesso è ammissibile non già l’opposizione ex art. 170 del d.P.R.
Art. 327 c.p.c.
111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d’ufficio ad ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art.
Art. 633, n. 3 c.p.c.
327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d’ufficio ad ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n.
Art. 382, terzo comma, secondo periodo c.p.c.
2.– In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato ex art. 382, terzo comma, secondo periodo, c.p.c.
art. 91 c.p
115/2002 e dell’art. 91 c.p.c.
art. 111 Cost
115/2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art.
art. 327 c.p
111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d’ufficio ad ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 20478 del 28/08/2017
Sez. L, Sentenza n. 28299 del 31/12/2009
20478 del 28/08/2017; Sez. L, Sentenza n. 28299 del 31/12/2009; nello stesso senso Cass.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26062 del 04/10/2024
28299 del 31/12/2009; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26062 del 04/10/2024; Sez.
Sez. 2, Ordinanza n. 28699 del 16/10/2023
26062 del 04/10/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 28699 del 16/10/2023; Sez.
Sez. 2, Ordinanza n. 6934 del 08/03/2023
28699 del 16/10/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 6934 del 08/03/2023; Sez.
Sez. 6-2, Ordinanza n. 24101 del 03/08/2022
6934 del 08/03/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 24101 del 03/08/2022; Sez.
Sez. 6-2, Ordinanza n. 19580 del 17/06/2022
24101 del 03/08/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19580 del 17/06/2022; Sez.
Sez. 6-2, Ordinanza n. 37480 del 30/11/2021
19580 del 17/06/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 37480 del 30/11/2021).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9088/2024) proposto da: AGOSTINI Livia (C.F.: GST LVI 66B41 H501R), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. Giovanna Cordua, nel cui studio in Roma, via Monte Pertica n. 21, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro MERLO Irene (C.F.: MRL RNI 80C63 H501L), in proprio e quale legale rappresentante della EQUINT S.r.l. (C.F.: 13953131003); CALCAGNO Giada (C.F.: CLC GDI 73C49 D969N) e LATINI Lorenzo (C.F.: LTN LNZ 73E21 H501V); Arch INSURANCE Company (Europe) Ltd (C.F.: 04766720967);

Assicuratori dei LLOYD’S (C.F.: 07585850584); -intimati - avverso il decreto di liquidazione del compenso di consulenza tecnica d’ufficio del Tribunale di Roma in composizione monocratica cron. n. 6011/2024, depositato il 22 marzo 2024; R.G.N. 9088/24 C.C.10/07/2025 Compenso C.T.U. –Liquidazione successiva alla pronuncia – Ricorso straordinario udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2025 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano. FATTI DI CAUSA 1.–Nel corso del giudizio civile intrapreso davanti al Tribunale di Roma R.G. n. 56606/2017 era espletata da Agostini Livia consulenza tecnica d’ufficio.

Depositato l’elaborato peritale, il giudice non provvedeva sull’istanza di liquidazione del compenso, nonostante la reiterazione di tale richiesta a cura del nominato consulente tecnico d’ufficio. Quindi, il giudizio era definito con sentenza n. 13761/2023, depositata il 29 settembre 2023. Successivamente alla definizione del giudizio era emesso il decreto di liquidazione di cui in epigrafe, che aveva dimezzato il compenso richiesto, adottando il sussidiario criterio di liquidazione a tempo, anziché quello ordinario a percentuale. 2.– Avverso il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., affidato ad un unico motivo, Agostini Livia.

Le controparti sono rimaste intimate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con l’unico motivo articolato la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 91 c.p.c. nonché la nullità del provvedimento impugnato, per avere il Tribunale di Roma liquidato il compenso del consulente tecnico d’ufficio con decreto pubblicato il 22 marzo 2024, successivamente al deposito della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado n. 13761/2023, pubblicata il 29 settembre 2023.

Osserva l’istante che, in tal caso, il decreto di liquidazione sarebbe stato emesso in assoluta carenza di potestas iudicandi, tale da imporre l’annullamento dell’atto, in quanto emesso da un giudice carente di potere, sebbene il provvedimento fosse in grado di incidere in maniera illegittima e definitiva su posizioni di diritto soggettivo. 1.1.–Il motivo è fondato. 1.1.1.–Anzitutto vi è l’interesse ad agire dell’istante ex art.100 c.p.c., stante che il consulente d’ufficio ha lamentato che, a fronte della richiesta inoltrata, la liquidazione è stata dimezzata rispetto a quella in tesi spettante e domandata. 1.1.2.– Nel merito il ricorso straordinario merita accoglimento.

E ciò perché il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l’onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d’ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme. Peraltro, trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso lo stesso è ammissibile non già l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d’ufficio ad ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, c.p.c. (Cass.

Sez. 6-2, Ordinanza n. 20478 del 28/08/2017; Sez. L, Sentenza n. 28299 del 31/12/2009; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26062 del 04/10/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 28699 del 16/10/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 6934 del 08/03/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 24101 del 03/08/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19580 del 17/06/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 37480 del 30/11/2021). I requisiti suddetti ricorrono tutti nella fattispecie, anche con riguardo alla tempestività dell’impugnazione interposta. 2.– In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato ex art. 382, terzo comma, secondo periodo, c.p.c.

Le spese e compensi lite vanno dichiarati irripetibili, non avendo alcuna delle parti intimate dato causa al vizio del provvedimento impugnato. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto di liquidazione del compenso di consulenza tecnica d’ufficio impugnato e dichiara irripetibili le spese