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Ordinanza Interlocutoria — n. 20597/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation remands case to First President regarding jurisdictional dispute over collective domain land donation nullity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20597/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the interlocutory appeal and remitted the case to the First President for further examination. The applicants challenged a Commissary's declaration of lack of jurisdiction, arguing it violated specific laws regarding the nullity of dispositions over collective domain land. The Court found the jurisdictional issue required specialized review and ordered the remittal of the files.

Regesto Legislator

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Art. 29, co. 1, l. n. 1766/1927; Art. 360, co. 1 n. 1, cod. proc. civ.: The Court must remit cases involving jurisdictional disputes over collective domain land nullity to the competent authority for specialized review.

Parole chiave

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collective domain land commissary jurisdiction donation nullity lack of jurisdiction remittal of files civil procedure code specialized review dichiarazione di nullità

Disposizioni normative citate

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Art. 29, co. 1, l. n. 1766/1927
Art. 360, co. 1 n. 1, cod. proc. civ.
, in relazione all’art. 360, co.
Art. 374, co. 1, cod. proc. civ.
Poiché occorre statuire sulla posta questione di giurisdizione, occorre rimettere gli atti alla Prima Presidente, ai sensi dell’art. 374, co. 1, cod. proc. civ. P.Q.M rimette gli atti alla Prima Presiden
artt. 112 cod. proc. civ
Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 24 Cost., 101 cod.
artt. 24 Cost
Con il quinto e il correlato sesto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 24 Cost., 101 cod.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 74/2021 R.G. proposto da: VENTURA LEANDRO, CAROTENUTO RITA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 9, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CARLO PUCCI, che li rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrenti – contro FANTASIA MARISA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO TROGO 21 presso lo studio dell’avvocato MARIO FARAMONDI, che la rappresenta e difende con l’avvocato VINCENZO IANNIELLO giusta procura in atti; -controricorrente- COMUNE DI GAETA, VENTURA LEONTINA; -intimati- avverso la sentenza n. 31/2020 del COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI PER LAZIO, TOSCANA E UMBRIA, depositata il 6/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

Osserva 1. Con ricorso depositato presso la Segreteria del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana Libero Ventura chiese:

a) emettersi ai sensi dell’art. 288, 2° comma, cod. proc. civ. ordinanza con la quale si specifica che la declaratoria di nullità contenute nel dispositivo della sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana del 23 / 6 / 2005, rep. n . 7, deve intendersi riferita all’atto di donazione datato 15/10/1985 a rogito del Notaio in Gaeta Pasquale De Cerbo, rep. n. 9403, racc. n. 2161, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina in data 08.11.1985 con il numero di registro particolare 10924, nella parte in cui tale atto di donazione riguarda il terreno distinto in catasto di Gaeta al foglio 13, particella 505;

b) conseguentemente ordinare l’annotazione dell ’anzidetta sentenza del Commissario per liquidazione degli usi civici per il Lazio e dell’emananda ordinanza di correzione a margine della trascrizione del sopra specificato atto di donazione, ai sensi dell’art. 2655, 1° comma, cod. civ. ;

c) conseguentemente ancora, ordinare l’annotazione sempre della medesima sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana e dell’emananda ordinanza di correzione a margine della trascrizione ex art. 2652, 1° comma, n. 6 cod. civ., della domanda giudiziale di declaratoria della nullità del sopra specificato atto di donazione. Marisa Fantasia si costituì in giudizio eccependo il difetto di legittimazione in capo al ricorrente perché non residente in Gaeta, e comunque l’inammissibilità dell’istanza di correzione.

Eccepì altresì il difetto di giurisdizione commissariale, in quanto la controversia tra privati, afferente la nullità di un atto traslativa di terreno di uso civico, richiederebbe la disamina di questioni estranee alle attribuzioni giurisdizionali del Commissario stesso. . Nella comparsa conclusionale, il ricorrente chiese, in subordine alla richiesta di accoglimento dell’istanza di correzione della sentenza commissariale n. 7/2005 e nel caso di reiezione di tale istanza, di avviare d’ufficio procedimento volto a dichiarare nullo e inefficace l’atto di donazione datato 15/10/, nella parte in cui tale atto di donazione riguarda il terreno distinto in catasto di Gaeta al foglio 13, particella 505, dichiarato di demanio collettivo dalla sentenza commissariale n. 7/2005.

2. Il Commissario adito dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la questione posta dal ricorrente non poteva essere risolta con la procedura di cui agli artt. 287 e seguenti cod. civ., di contro occorrendo una diretta interpretazione della validità e della efficacia della donazione rogata nel 1985 dal Notaio De Cerbo , accertamento, tuttavia, che non competeva allo stesso Commissario, in quanto le norme speciali vigenti non disciplinavano la materia contrattuale.

3. Avverso la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per Lazio, Toscana ed Umbria propongono ricorso Leandro Ventura e Rita Maria Carotenuto, nella loro qualità di eredi di Libero Ventura, originario attore. Resiste con controricorso Marisa Fantasia.Sono state depositate memorie.

4. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 29, co. 1 , l. n. 1766/1927, 1 cod. proc. civ., 1407 e 2907 cod. civ. , in relazione all’art. 360, co. 1 n. 1 , cod. proc. civi, per avere il Commissario erroneamente dichiarato il difetto di giurisdizione commissariale in relazione all’accertamento dell’invalidità di atti di disposizione di terre di demanio collettivo, in contrasto con la pacifica giurisprudenzasul punto.

5. Con il secondo e il correlato terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt.. 24 Cost., 101 cod. proc. civ., 29 e 31 l. n. 1766/1927, 76 , co. 2 , r.d. n. 332/1928, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 , cod. proc. civ., poiché il Commissario , violando il principio del contraddittorio e del diritto di difesa, aveva deciso, declinando la giurisdizione, su una domanda che non era stata formulata nel ricorso, né nel decreto di citazione con il quale il Commissario, in seguito al ricorso,aveva avviato il procedimento.

6. Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 24 Cost., 101 cod. proc. civ., 29 e 31 l. n. 1766/1927, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ.: valorizzando gli stessi elementi evidenziati nell’esposizione del secondo motivo viene posta specifica attenzione sul detto vizio di “extrapetizione o ultra petizione” foriero di nullità della sentenza.

7. Con il quinto e il correlato sesto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 24 Cost., 101 cod. proc. civ. e 31 l. n. 1766/1927, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4e n. 3 cod. proc. civ., per avere il Giudice deciso su di una questione (difetto di giurisdizione) proposta solamente in sede di memoria di replica da parte della resistente, senza assegnare termine ai sensi dell’art. 101, co. 2, cod. proc. civ..

8. Poiché occorre statuire sulla posta questione di giurisdizione, occorre rimettere gli atti alla Prima Presidente, ai sensi dell’art. 374, co. 1, cod. proc. civ. P.Q.M rimette gli atti alla Prima Presiden