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Decreto — n. 20571/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20571/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20571/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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TO sul ricorso proposto da: FINOCCHIARO LUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato UGO ANTONINO SALANITRO; - ricorrente - contro LUCCHESE FRANCESCO, LI DONNI ANNA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO LUCCHESE, che li rappresenta e difende; - controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Messina n.1082/2024 pubblicata in data 10 dicembre 2024; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da FINOCCHIARO LUCA accettata dai controricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20571/2025 — snciv · Corte di Cassazione: n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

Parole chiave

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abbandono del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria inattività successiva alla sospensione sospensione della procedura di fallimento rinuncia all'espropriazione rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.
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Testo completo

TO sul ricorso proposto da: FINOCCHIARO LUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato UGO ANTONINO SALANITRO; - ricorrente - contro LUCCHESE FRANCESCO, LI DONNI ANNA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO LUCCHESE, che li rappresenta e difende; - controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Messina n.1082/2024 pubblicata in data 10 dicembre 2024; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da FINOCCHIARO LUCA accettata dai controricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

RG 6411-2025 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 6411-2025 Numero registro generale 6411/2025 Numero sezionale 801/2025 Numero di raccolta generale 20571/2025 PER QUESTI MOTIVI Data pubblicazione 22/07/2025 dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Il Presidente titolare Felice Manna F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l #