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Ordinanza Interlocutoria — n. 20566/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case due to improper notification venue violating reasonable duration principles.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20566/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the substantive appeal regarding the liquidation of defense fees and ordered a remand for proper notification. The lower courts rejected the request because the defense failed to prove the client's unreachability, citing lack of evidence regarding detention status or residence at the Caritas. The cassation court focused on procedural nullity caused by notifying the appeal at the wrong office, ruling this violated the principle of reasonable duration and requiring a new notification to the General Bar Association.

Regesto Legislator

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Art. 82, 117 DPR 115/02; Art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.: A procedural defect rendering a notification null, such as addressing it to the wrong bar association, necessitates a remand to correct the venue to ensure the principle of reasonable duration of proceedings is respected.

Parole chiave

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procedural nullity notification venue reasonable duration defense fees remand for new role bar association unreachability proof rimborso dei contributi agli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 82 DPR 115/02
Il ricorrente censura la sentenza del tribunale per violazione dell’art. 82 e 117 DPR 115/02 in relazione all’art.
Art. 117 DPR 115/02
Art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.
82 e 117 DPR 115/02 in relazione all’art. 360 co.

Giurisprudenza citata

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Sez. unite n. 608, 15/1/2015, Rv. 633916-01
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14472/2023 R.G. proposto da: MEMMO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO VENTICINQUE 6, presso lo studio dell’avvocato POLIMENO, rappresentato e difeso da se medesimo; –ricorrente – contro MINISTERO DI GIUSTIZIA; -intimato- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 08/05/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

Osserva 1. L’avvocato Maurizio Memmo svolse attività difensiva come difensore d’ufficio di Bah Yero in un procedimento penale innanzi al Tribunale di Lecce. Il suddetto difensore,affermando che il proprio assistito era senza documenti e senza fissa dimora , presentò istanza di liquidazione dei compensi professionali al giudice penale. Quest’ultimo rigettò l’istanza di liquidazione ritenendo che il difensore avrebbe potuto effettuare, al fine di verificare l’effettiva irreperibilità di fatto del prevenuto, un tentativo di notifica della richiesta di pagamento dei propri compensi al proprio assistito, risultando quest’ultimo domiciliato presso la Caritas di Corte dei Rodi.

2. Avverso tale provvedimento, propose opposizione il difensore.

3. Il Tribunale Civile di Lecce rigettò il ricorso proposto dal difensore, ritenendo che quest’ultimo non avesse indicato né documentato di aver svolto infruttuosamente le ricerche in ordine al possibile stato di detenzione del suo assistito o del precedente domicilio presso la Caritas di Corte dei Rodi. In assenza di tali accertamenti, non era possibile apprezzare la sussistenza della condizione di irreperibilità di fatto del patrocinato, ostativa a qualunque procedura di recupero del credito professionale .

4. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce propone ricorso l’avvocato Memmo Maurizio fondato su un unico motivo. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

5. Il ricorrente censura la sentenza del tribunale per violazione dell’art. 82 e 117 DPR 115/02 in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. Si assume che il G iudice dell’opposizione, nel rigettare la richiesta di liquidazione dei compensi, non aveva tenuto in alcun conto della documentazione allegata al ricorso , con la quale si era data prova di come il Bah non fosse mai stato domiciliato presso la Caritas a Lecce in Corte dei Rodi. Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare l’ulteriore documentazione allegata al ricorso rappresentata dai verbali di udienza del procedimento penale, dai quali emergeva come al momento della presentazione dell’istanza di liquidazione, nonché del successivo ricorso, il Bah fosse soggetto libero e non detenuto.

6. La notifica del ricorso, effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, invece che presso quella Generale, è affetta da nullità, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest'ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (Sez. unite n. 608, 15/1/2015, Rv. 633916-01). Va quindi disposto il rinvio a nuovo ruolo del procedimento con ordine di notifica all’Avvocatura Generale entro il termine di cui in dispositivo. P.Q.M rinvia a nuovo ruolo, ordinando al ricorrente di notificare copia del ricorso, in uno alla presente ordinanza, all’Avvocatura Generale dello Stato nel termine di giorni sessantadalla comunicazione de