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Ordinanza — n. 20547/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties mutually accepted extinction of proceedings without court ruling on costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20547/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following a mutual withdrawal by all parties. Francesco Stagnini, the appellant, had challenged an appellate judgment awarding him €8,000 for construction distance violations against APE Srl and Federica Tresca. Upon the lawyers' deposit of a formal act on January 3, 2025, containing the reciprocal renunciations and acceptance of extinction, the Court ruled that no further decision on costs was necessary under Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: When parties mutually accept the extinction of a cassation appeal, the judgment is declared extinct without a ruling on costs, and the obligation to pay the uniform contribution is excluded.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of cassation proceedings reciprocal acceptance of renunciation costs allocation rule uniform contribution exemption Article 391 civil procedure appellate judgment enforcement contratti a distanza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 ultimo comma c.p.c.
In presenza di adesione alla rinuncia non si deve pronunciare sulle spese (art. 391 ultimo comma c.p.c.).
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
L’estinzione del giudizio esclude l’applicazione dell’art. 13 comma1- quater del d.

Giurisprudenza citata

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Cass n. 25485/2018
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11286/2019R.G. proposto da: STAGNINI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Roma Via Laura Mantegazza 24, presso lo studio dell’avvocato Marco Gardin rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Lopardi (LPRRCR48B17A345V). -Ricorrente, controricorrente a ricorso incidentale – contro APE SRL, elettivamente domiciliatain Pescara Via Firenze 3, presso lo studio dell’avvocato Giuseppina D’Angelo (DNGGPP72L49G438O) che larappresenta e difende. -Controricorrente e ricorrente incidentale – e contro TRESCA FEDERICA, elettivamente domiciliata in Pescara Via Firenze 3, presso lo studio dell’avvocato Giuseppina D’Angelo (DNGGPP72L49G438O) che larappresenta e difende. -Controricorrente – Distanze Avverso la sentenza della C orte d ’ appello dell’Aquila n. 1859/2018 depositata il 04/10/2018.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del 20 marzo 2025. Udito il Sostituto Procuratore Generale Andrea Postiglione , il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato estinto. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Corte d’appello dell’Aquila, quale giudice di rinvio, con sentenza n. 1859/2018, ha condannato APE Srl a pagare a Francesco Stagnini euro 8.000,00 a titolo di risarcimento del danno per la realizzazione di un fabbricato a distanza minore rispetto a quella legale, ha dichiarato che la decisione di primo grado di accoglimento della domanda di arretramento del fabbricato di APE Srl ha effetto anche nei confronti di Federica Tresca, acquirente di una porzione del medesimo fabbricato e, infine, ha regolato le spese dell’intero giudizio.

2. Avverso tale decisione Francesco Stagnini ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi. APE Srl e Federica Tresca hanno resistito con controricorso nel quale APE Srl ha svolto ricorso incidentale, sulla base di quattro motivi. Il ricorrente principale ha replicato con controricorso. 3 Il 2 3 /01/2025 gli avvocati delle parti hanno depositato atto (datato 22/01/2025) contenente la rinuncia al ricorso principale, la rinuncia al ricorso incidentale, le reciproche accettazioni dell’altrui rinuncia, sottoscritto da Stagnini, dal suo avvocato e dall’avvocato di APE Srl e di Federica Tresca, munito di mandato speciale a tale effetto. Il PM ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.

4. Quanto sopra sintetizzato comporta l’estinzione del giudizio di cassazione.

5. In presenza di adesione alla rinuncia non si deve pronunciare sulle spese (art. 391 ultimo comma c.p.c.).

6. L’estinzione del giudizio esclude l’applicazione dell’art. 13 comma1- quater del d. P.R. n. 115 del 2002, relativo all ’ obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (v. Cass n. 25485/2018). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio