Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20534/2025 — snciv Generato dall'IA

Condominium assembly resolutions on expense distribution are annulable, not void, and require strict adherence to appeal deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20534/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court dismissed the condominium's appeal against the lower court's rejection of the owner's opposition to a debt collection decree. The owner argued that the assembly resolutions were void due to improper convocation of the usufructuary and flawed expense allocation criteria. The Court held that such resolutions are merely annulable rather than void unless they programmatically alter legal standards, and since the appeal deadline had expired, the claims were time-barred.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1136 c.c.; Art. 1137 co. 2 c.c.: Condominium resolutions regarding the distribution of management expenses are annulable rather than void unless the assembly programmatically modifies legal or unanimous distribution criteria for the future.

Parole chiave

Generato dall'IA
condominium assembly resolutions expense distribution criteria annulability versus nullity statute of limitations appeal usufructuary rights protection coinquilino azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari quota di comproprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1136 c.c.
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1136 c.c., poiché le delibere condominiali sono nulle per la mancata convocazione di tutti gli aventi diritto, in particolare dell’usufruttuaria Pettinari (madre del ricorrente), il cui diritto sarebbe stato violato dal Condominio, che ne ignorava lo status.
Art. 1137 co. 2 c.c.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1137 co. 2 c.c., poiché che la mancata convocazione della Pettinari comportava il differimento del termine per l’impugnazione della delibera fino alla notifica del decreto ingiuntivo al Di Cola e della citazione alla Pettinari.
Art. 1123 c.c.
Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1123 c.c., poiché le delibere hanno violato il criterio legale di ripartizione delle spese condominiali, determinando una modifica indebita dei criteri di ripartizione tra nudo proprietario e usufruttuario.
Art. 1105 c.c.
Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 1105 c.c., poiché la mancata convocazione della Pettinari alle assemblee e l’omessa notificazione dei verbali costituivano violazione delle regole sulla preventiva informazione dei partecipanti.
Art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art.
art. 1136 c.c
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1136 c.c., poiché le delibere condominiali sono nulle per la mancata convocazione di tutti gli aventi diritto, in particolare dell’usufruttuaria Pettinari (madre del ricorrente), il cui diritto sarebbe stato violato dal Condominio, che ne ignorava lo status.
art. 1123 c.c
Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1123 c.c., poiché le delibere hanno violato il criterio legale di ripartizione delle spese condominiali, determinando una modifica indebita dei criteri di ripartizione tra nudo proprietario e usufruttuario.
art. 1105 c.c
Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 1105 c.c., poiché la mancata convocazione della Pettinari alle assemblee e l’omessa notificazione dei verbali costituivano violazione delle regole sulla preventiva informazione dei partecipanti.
art. 633 c.p
Si sostiene che il giudice di primo grado si sia limitato a confermare il decreto ingiuntivo senza esaminare le questioni sollevate e che il giudice di appello abbia erroneamente qualificato i vizi delle delibere come mere ipotesi di annullabilità, ignorando la questione della certezza degli importi ex art. 633 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. SU 9839/2021
Dopo l’intervento di Cass. SU 9839/2021, un’ulteriore precisazione è opportunasolo in relazione al le delibere condominiali di ripartizione delle spese di gestione, emanate in violazione dei criteri normativi (legali o negoziali).
Cass. 20009/2022
Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing request under Italian Criminal Procedure Code.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9419/2019 R.G. proposto da DI COLA VITTORIO, difeso dase stesso (DCLVTR60P19B474B); -ricorrente- contro CONDOMINIO PRIMAVERA DI PORTORECANATI VIA VIVALDI 32/34 VIA AMUNDSEN 3, rappresentato e difeso dall'avvocato MORETTI MI- CHELE (MRTMHL67T24H501A); -controricorrente- avverso SENTENZA diTRIBUNALE MACERATA n. 1426/2018 deposi- tata il 07/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Nel 2013 il Condominio otteneva dal Giudice di Pace di Recanati nei confronti di Vittorio Di Cola, nudo proprietario di un’unità immobiliare, un decreto ingiuntivo di pagamento di € 4.590,40, per lavori straordinari in relazione all’esercizio 2011/2012 (€ 3.482,02) e per la gestione condominiale 2012/2013 (€ 1.108,38), come deliberato dall’assemblea condominiale il 6/8/2012.

In sede di opposizioneil Di Cola faceva valere che la delibera introduceva una modifica indebita dei criteri di ripartizione delle spese tra nudo proprietario e usufruttuario e che, in qualità di nudo proprietario, egli non era tenuto a sostenere le spese straordinarie. Domandava la dichiarazione d’invalidità delle delibere dell’8/8/2011 e del 6/8/2012. L’opposizione è rigettata in primo e secondo grado. Ricorre in cassazione il Di Cola in proprio e come erede di Elide Pettinari, originariamente usufruttuaria dell’immobile, con cinque motivi.

Resiste il Condominio con controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Si antepone l’esposizione di tutti i motivi, che frammentano identiche questioni fondamentali fatte valere. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1136 c.c., poiché le delibere condominiali sono nulle per la mancata convocazione di tutti gli aventi diritto, in particolare dell’usufruttuaria Pettinari (madre del ricorrente), il cui diritto sarebbe stato violato dal Condominio, che ne ignorava lo status. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1137 co. 2 c.c., poiché che la mancata convocazione della Pettinari comportava il differimento del termine per l’impugnazione della delibera fino alla notifica del decreto ingiuntivo al Di Cola e della citazione alla Pettinari.

A sostegno si richiama la CTU esperita in primo grado, che ha confermato l’irregolarità della convocazione, ma che è stata ignorata nelle sentenze di merito. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1123 c.c., poiché le delibere hanno violato il criterio legale di ripartizione delle spese condominiali, determinando una modifica indebita dei criteri di ripartizione tra nudo proprietario e usufruttuario. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 1105 c.c., poiché la mancata convocazione della Pettinari alle assemblee e l’omessa notificazione dei verbali costituivano violazione delle regole sulla preventiva informazione dei partecipanti.

Il quinto motivo (indicizzato attraverso la lettera ‘E’, diversamente dai precedenti indicizzati in numeri romani) denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa due punti decisivi della controversia. Si censura la mancata motivazione delle sentenze di merito sulla costituzione dell’assemblea in violazione di legge e sulla ripartizione delle spese. Si sostiene che il giudice di primo grado si sia limitato a confermare il decreto ingiuntivo senza esaminare le questioni sollevate e che il giudice di appello abbia erroneamente qualificato i vizi delle delibere come mere ipotesi di annullabilità, ignorando la questione della certezza degli importi ex art. 633 c.p.c. e la CTU. 2.

–Ci si pronuncia dapprima sul primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso. A prescindere daidifetti di specificità (alla stregua, in particolare, dei canoni dettati da Cass. 5001/2018)da cui sono afflitti, t utti e tre i motivi sono infondati. La pur corretta motivazione del Tribunale necessitasolo di essere aggiornata alla luce del successivo intervento di Cass. SU 9839/2021, ove si è statuit o in premessa che, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso sulla base di delibera assembleareper la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità della delibera, dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio, sia l’annullabilità diquest’ultima, a condizione tale secondo vizio sia dedott o non in via di eccezione , bensì in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento proposta nell’atto di citazione in opposizione , nel rispetto del termineprevisto ai sensi dell’art. 1137 co . 2 c.c. A ciò è da aggiungere che –pur dopo l’intervento della pronuncia delle Sezioni Unite menzionata –tutti i vizi fatti valere dal ricorrente, concernendo profili relativi alla difettosa convocaz ione dell’assemblea e/o alla violazione di criteri di riparto delle spese , determinano l’annullabilitàe non la nullità delle delibere.

Dopo l’intervento di Cass. SU 9839/2021, un’ulteriore precisazione è opportunasolo in relazione al le delibere condominiali di ripartizione delle spese di gestione, emanate in violazione dei criteri normativi (legali o negoziali). Esse sono nulle solo se l'assemblea (a maggioranza) abbia manifestato l’intendimento di modificarli programmaticamente per il futuro. In altre parole, l'assemblea che deliberi a maggioranza di modificare i criteri di ripartizione previsti dalla legge o dall’accordo unanime dei condomini opera in difetto assoluto di attribuzioni, mentre non esorbita dalle proprie attribuzioni l'assemblea che (come nel caso di specie) si limiti a ripartire le spese condominiali per il caso oggetto della delibera, anche se la ripartizione venga effettuata in violazione dei criteri legali o negoziali.

Una delibera di quest’ultimo tipo non ha carattere normativo (cioè, non incide su tali criteri generali, valevoli per il futuro), né è contraria a norme imperative. Tale delibera è semplicemente annullabile e ha da essere impugnata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio ex art. 1137 co. 2 c.c. In questo senso, Cass. 20009/2022, tra le altre pronunce successive a Cass. SU 9839/2021. Poiché nel caso di specie il termine ex art. 1137 co. 2 c.c. non è stato rispettato, le domande di annullamento del ricorrente sono tardive. Per il canone della ragione più liquida , ciò vale a rendere superfluo l’esame degli altri profili d’infondatezza dei motivi che pur sono stati dedotti dal controricorrente(a partire dall’allegazione che il ricorrente aveva partecipato alle assemblee, senza sollevare obiezioni).

Il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorsosono rigettati. 3. – Dall’argomentazione svolta nel paragrafo precedente segue anche il rigetto del secondo motivo. 4. - Quanto al quinto motivo di ricorso , esso è inammissibile, poiché il ricorrente non ha rispettato il canone di specificità dell’impugnazione. Egli non ha indicato in modo puntuale le ragioni per cui la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente o contraddittoria, né ha dimostrato il carattere decisivo dei fatti non esaminati. In ogni caso - per quanto è dato di comprendere - si tratta di profili già fatti valere con i precedenti motivi. 5. - La Corte rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.100, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista