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Ordinanza — n. 20508/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal of suit, extinguishing the legal proceedings between neighbors regarding building distances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20508/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation proceedings extinguished following a formal withdrawal of the appeal by the Limoni family and acceptance by the opposing parties. The underlying dispute involved claims for demolition of structures violating legal distance requirements and the non-existence of a servitude. Although the lower courts had previously ruled in favor of the Limonis, the procedural outcome was driven by the parties' mutual decision to abandon the litigation rather than a substantive legal ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: The cassation procedure is extinguished when the appellant withdraws the appeal and the respondent accepts the withdrawal, resulting in the termination of the judicial process.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation procedure mutual withdrawal legal distance violations servitude of non-building demolition claim distanza tra edifici

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Attraverso il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., si lamenta la violazione degli artt.
Art. 390 c.p.c.
Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio,ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
artt. 872 c.c
3 c.p.c., le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 872 c.c.
artt. 873 c.c
3 c.p.c., le ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 873 c.c.
art. 949 c.c
3 c.p.c., ci si duole della violazione dell’art. 949 c.c..
art. 872 c.c
360 n.5 c.p.c., le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 872 c.c..
art. 390 c.p
Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio,ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 1 1 785 /202 0 R.G. proposto da : LIMONI CLAUDIA, LIMONI VALERIA, LIMONI DINA NELLY e LIMONI LIVIA,elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CELIMONTANA N. 38 , presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentat e e difese dagli avvocati LELIO LIMONI e PAOLO PANARITI giusta procura in atti; –ricorrenti – contro GARDINALE ALBINO, DE GRANDIS CESARINA e GARDINALE KATIA ELISA, domiciliati in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione , rappresentat i e difes i dall’avvocato ELENA RIGHETTIgiusta procura in atti;

–controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonché contro LIMONI FLAVIO –intimato – avverso la sentenza n. 93/2020della CORTE D'APPELLO di VENEZIA , depositata il15/ 1/2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025dal Consigliere dr . MAURO MOCCI . Udito il Procuratore Generale dott. Troncone , che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA Claudia Limoni, Valeria Limoni, Dina Nelly Limoni, Livia Limoni e Flavio Limoni, comproprietari di un fondo in Legnago, convennero Albino Gardinale, Cesarina De Grandis e Katia Elisa Gardinale – i primi due usufruttuari e la terza nuda proprietaria del terreno confinante – innanzi a l Tribunale di Verona , sezione distaccata di Legnago, per sentirli condannare alla demolizione di una tettoia/terrazza, di tre ballatoi e della parete perimetrale prospicente il fondo attoreo, realizzatiin violazione delle distanze legali, nonché al risarcimento dei danni.

Inoltre, i Limoni domandarono l’accertamento dell’insussistenza, a carico del proprio fondo, della servitù di mantenere le predette costruzioni a distanza inferiore a quella prescritta dall’art. 9 D.M. 1444/68. Si costituirono in giudizio i convenuti chiedendo, in via riconvenzionale, la demolizione del fabbricato accessorio di parte attrice. Il Tribunale adito accolse la domanda di demolizione della tettoia/terrazzae la domanda riconvenzionale . Claudia, Valeria, Dina Nelly e Livia Limoni gravarono la suddetta decisione.Cesarina De Grandis nonché Albino e Katia Elisa Gardinale resistettero, proponendo a loro volta appello incidentale.

Con sentenza n. 93 del 15 gennaio 2020, previo espletamento di C.T.U., la Corte d’appello di Venezia confermò integralmente la pronuncia di prime cure. I giudici di secondo gradorilevarono che la prova per testi, dalla quale era emersa l’esistenza del fabbricato accessorio di proprietà Limoni già negli anni ’80, non aveva consentito di confermare il possesso ad usucapionem della minore distanza, rispetto alla disciplina regolamentare, in seguito alle modifiche apportate al predetto manufatt o . Inoltre, l a Corte territorialeritenne che il confine tra le proprietà delle parti in causa fosserappresentato soltanto da una rete metallica e che , sulla scorta del regolamento edilizio comunale, le balconate fossero sottratte all’applicazione delle distanze minime, sia regolamentari, sia ai sensi del D.M. 1444/68.

Infine, il Giudice a quo rigettò la doglianza concernente l’actionegatoria servitutis, ritenendo che il Tribunale , il quale aveva accertato l’osservanza delle distanze da parte dei convenuti, non fosse obbligato a pronunciarsi in ordine all’usucapione della servitù negativa di distanza. Avverso tale sentenza Claudia Limoni, Valeria Limoni, Dina Nelly Limoni e Livia Limonipropongono ricorso per cassazione, affidandosi a sei motivi e Albino Gardinale, Cesarina De Grandis e Katia Elisa Gardinale resist ono con controricorso e ricorso incidentale , sulla scorta di un unico motivo.Flavio Limoni è rimasto intimato.

Nelle conclusioni scritte il P.G. ha sollecitato l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con la prima censura, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., le ricorrenti si dolgono del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.La Corte d’appello, per un verso, avrebbe ritenuto, sulla scorta dell a prova testimoniale, che il fabbricato accessorio esistesse già a far data dagli anni ’80 e, per altro verso, contraddicendo la predetta statuizione, avrebbe considerato non provato il possesso ultraventennale dell’immobile, come ampliatoe ultimato.

2. Attraverso il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., si lamenta la violazione degli artt. 878 e 880 c.c. Nell’aderire acriticamente alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito alla rete metallica sovrastante il muro, e non a quest’ultimo, la funzione di demarcazione della linea di separazione tra i due fondi, in tal modo disattendendo la natura comune delmuro di confine .

3. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 872 c.c. e 36 N.T.A. del Comune di Legnago. Il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente individuato nella rete metallica posta sulla mezzeria del muro il punto da cui far dipartire la misurazione delle distanze delle costruzioni dal confine, violando il principio di diritto, espresso da questa Corte, secondo cui le distanze si misurano in relazionealla facciata del muro prospicente la cosa da tenere a distanza.

4. Con la quarta doglianza, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., le ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 873 c.c. e 36 N.T.A. del Comune di Legnago. La Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato i tre ballatoi in contestazione come meri balconi, per la sola caratteristica di protendersi per 1,50metri dal muro perimetrale del fabbricato di controparte in cui si innestano, ritenendoli , pertanto, esonerati dall’osservanza delle distanze regolamentari dal confine.

5. Attraverso la quinta censura, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., ci si duole della violazione dell’art. 949 c.c.. La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto infondatala domanda di negatoria servitutis, articolata a fronte dell’avversa pretesa di mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale, in spregio a quanto disposto dall’art. 9 D.M. 1444/68. In altri termini, i giudici di secondo grado non avrebbero tenuto conto che il mantenimento delle costruzioni avversarie avrebbe determinato una servitus inaedificandi a carico del fondo ricorrente.

6. Con il sesto motivo, articolato in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c., le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 872 c.c.. Il Giudice di seconde cure avrebbe err onea mente rigettato la domanda risarcitoria degli appellanti, stante la carenza di prova del danno da essi lamentato, così disattendendo il principio giurisprudenziale secondo cui il danno conseguente alla violazione della normativa in tema di distanze legali deve considerarsi connaturato alla violazione stessa.

7. Con un unico motivo di ricorso incidentale, Albino Gardinale, Katia Elisa Gardinale e Cesarina De Grandis lamentano, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 873 c.c., 3 D.P.R. 380/2001, 36 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Legnago. Il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto che la ristrutturazione della tettoia/terrazza, che non aveva modificato la volumetria dell’opera preesistente, costituisseuna nuova costruzione e che, in quanto tale, fosse assoggettata al rispe tto delle distanze dal confine prescritte dalle N.T.A. del P.R.G. comunale.

Rileva preliminarmente la Corte che, con atto del 13 giugno2025, i ricorrenti hanno fatto pervenire unarinuncia all’odierno ricorso, a cui hannoaderito i controricorrent i, i quali, a loro volta, hanno rinunciato al ricorso incidentale.Tale rinuncia è stata accettata dalle Limoni . Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio,ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. P.Q.M La Corte di cassazione, seconda sezione civile, dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione