Supreme Court quashes appeal for failure to apply newer regional building distance rules favorable to the neighbor.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision ordering the withdrawal of a building adjacent to the plaintiff's property. The lower court had applied outdated local regulations while ignoring a newer regional law that mandated greater distances, which was more favorable to the neighbor. The Court ruled that the appellate judge erred by failing to apply the superior and more recent legal provision governing building setbacks.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 111, c. 6 Cost.: The principle of ius superveniens favorevole al preveniente requires the application of newer, more favorable regulations when reviewing cases, and failure to do so constitutes a violation of law.
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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorsoiscritto al n. 1 4327 /202 0 R.G. proposto da : DALLA RIZZA MARIO, TONIOLO LUCA, RIGONI FERRUCCIO, GORI ALESSANDRO, MOSELE GENNY, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIO VENETO N. 7 , presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MIGNACCA,che li rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrenti – contro NICHELE GIUSEPPE, elettivamente domiciliat o in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI N. 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, rappresentato e difes o dagli avvocati ANGELO MAIOLINOe MASSIMO FILIPPO MARZI giusta procura in atti;
–controricorrente e ricorrent e incidental e – avverso la sentenza n. 276 /20 20 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il29 gennaio 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2025dal Consigliere dr . MAURO MOCCI . Udito il Pubblico Ministero dott. Stefano Pepe, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Uditi gli avvocati Gianluca Mignacca per i ricorrenti e Giuseppe Maiolino per il controricorrente. FATTI DI CAUSA Giuseppe Nichele, proprietario di un fondo in Cassola, convenne in giudizio Edil Bessica s.r.l. , che aveva edificato un fabbricato sul terreno adiacente il terreno attoreo , nonché Manuela Matalucci e Luca Toniolo, acquirenti di unadelle unità immobiliar i ivi realizzate , per sentirli condannare all’arretramento del predetto corpo di fabbrica a distanza regolamentare dal confine.
I convenuti si costituirono in giudizio. Con atto di intervento volontario si costituirono altresìAlessandro Gori e Genny Mosele , nei cui confronti il Nichele aveva incardinato un separato giudizio, e Ferruccio Rigoni, quali acquirenti di altre unità abitative nel medesimo fabbricato. Con sentenza n. 207/2017, il Tribunale di Vicenza, previa riunione dei due procedimenti, rigettò la domanda attorea. Il Nichele propose gravame. Nella resistenza degli appellati,la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 276 del 29 gennaio 2020 accolse la domanda di arretramento.
Il Giudice di secondo grado ritenne applicabili al caso di specie le N.T.O. del Comune di Cassola, integrative degli artt. 873 ss. c.c., che prescrivevano per le costruzioni la distanza di cinque metri dal confine. Inoltre, la Corte territoriale osservò che, attesa la possibilità di edificazione in aderenza ex art. 15, c. 8 delle N.T.O., Edil Bessica s.r.l., costruendo per prima, avrebbe potutoscegliere di occupare l’estremo limite del confine, ovvero di osservare la distanza regolamentare, ma non avrebbe potuto edificare a distanza inferiore a quest’ultima; inoltre, rilevò l’insussistenza di una convenzione tra le parti idonea a derogare, ai sensi del c. 7 del medesimo articolo, alla distanza regolamentare.
Infine, il Giudice di secondo grado sostenne l’impossibilità, in assenza di previsione di legge,di sostituire la tutela ripristinatoria e risarcitoria, spettante al proprietario confinante , al solo risarcimento del danno edispose la compensazione delle spese del primo grado, attesa l’indisponibilità dell’appellante ad una conciliazione e la condotta da questi tenuta in epoca antecedente all’instaurazione del giudizio. Avverso tale sentenzaMario Dalla Rizza, quale avente causa e legale rappresentante di Edil Bessica s.r.l.,nonché Luca Toniolo - in proprio e quale erede di Manuela Matalucci - Ferruccio Rigoni, Alessandro Gori e Genny Mosele ricorrono per cassazione, sulla scorta di cinque motivi, mentreGiuseppe Nichele resiste con controricorso e ricorso incidentale, affidato adun’unica censura.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e l’assorbimento di quello incidentale. In prossimità dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.,i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 872 e 873 c.c., dell’inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni integrative contenute nell’art. 15, c. 7 e nell’art. 46, c. 5 delle N.T.O. vigenti nel Comune di Cassola,nonché della violazione del principio iura novit curia, dell’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale e del principio tempus regit actum .
La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto applicabili al caso di specie le N.T.O. del Comune di Cassola, malgrado la loro introduzione ed entrata in vigore fosse posteriore all a edificazione degli immobili per cui è causa;in tal modo, avrebbe violato l’art. 11 delle Preleggi, nonché il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice deve acquisire conoscenza diretta d’ufficio delle disposizioni edilizie locali integrative della disciplina codicistica in tema di distanze dai confini , stante il loro valore di norme giuridiche, ancorché secondarie.
Il rilievo è fondato. Sul puntola Corte d’appello di Venezia ha affermato (pag. 13): “Nel caso in esame, come risulta dalla relazione del c.t.u. geom. Michele Multineddu, depositata in data 24.2.2014, le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi (N.T.O.) vigenti nel Comune di Cassola stabiliscono una distanza delle costruzioni dal confine di 5 metri (pag. 12 CTU), mentre la distanza fra costruzioni è stabilita in 10 metri”. Nessun accertamentoconcreto il giudice di merito ha svolto circa la data di conclusione dei lavori dell’immobile e circa la disciplina locale in allora applicabile, in eventuale deroga delle disposizioni del codice civile in tema di distanze.
Infatti, le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta al giudice, in virtù del principio iura novit curia, acquisirne conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte(Sez. 2, n. 2661 del 5 febbraio 2020). Sotto diverso profilo, inoltre, occorre considerare che lo ius superveniens che contenga prescrizioni più restrittive incontra la limitazione dei diritti quesiti e non trova applicazione con riferimento alle costruzioni le quali, al momento della sua entrata in vigore, possono considerarsi già sorte, in ragione dell'avvenuta realizzazione delle strutture organiche, costituenti punti di riferimento essenziali per la misurazione delle distanze (Sez. 2, n. 26886 del 23 ottobre 2018).
La sentenza impugnatasi è discostata da tali principi perché non ha accertato se la normativa considerata dal CTU fosse applicabile all’epoca della edificazione.
2. Attraverso la seconda censura, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 873, 874, 875 e 877 c.c., del principio di prevenzione, dell’art. 15, cc. 7 e 8 delle N.T.O. del Comune di Cassola, nonché del principio di prevenzione temporale. Secondo i ricorrenti, anche laddove si volesse considerare applicabile al caso di specie la normativa indicata dal Giudice di seconde cure, questi ne avrebbe effettuato una erronea applicazione, omettendo di considerare la derogabilità della distanza minima regolamentare mediante accordo tra le parti, nonché la possibilità, ai sensi dell’art. 15, c. 8 delle N.T.O. comunali, di edificare in aderenza, da cui si evincerebbe il carattere non assoluto e derogabile della predetta distanza; con l’ulteriore conseguente legittimità del fabbricato costruito da Edil Bessola s.r.l., in virtù del principio della prevenzione.
3. Con la terza doglianza si denuncia , ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, c. 1 della legge regionale del Veneto n. 14/2009 (come modificata dalla legge regionale Veneto n. 32/2013) in relazione con l’art. 873 c.c., la violazione dell’art. 64 della legge regionale del Veneto n. 30/2016, del principio dello ius superveniens favorevole al preveniente , dell’art. 360, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 111, c. 6 Cost. e dell’art. 132, c. 2, n. 4 c.p.c. La Corte di merito avrebbe erroneamente omesso di applicare la sopravvenuta e più favorevole disciplina in materia di distanze prevista dalla normativa regionale, in tal modo disattendendo la giurisprudenza di legittimità sul punto.
4. Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., i ricorrenti censurano la pronuncia della Corte v eneziana per violazione e falsa applicazione dell’art. 833 c.c. in relazione agli artt.1175 e 1375 c.c., nonché per violazione del principio che sanziona l’abuso del diritto, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e del criterio della funzione sociale della proprietà di cui all’art. 42 Cost. La Corte d’appello avrebbe omesso di rilevare che la condotta del Nichele, che aveva consentito di confermare la pronuncia di prime cure in punto di spese, integrava un’ipotesi di abuso delle facoltà relative al diritto di proprietà, con conseguente erroneo accoglimento della richiesta di arretramento del fabbricato per cui è causa.
5. Con la quinta censura, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.,si lamenta laviolazione degli artt. 2058 e 2933, c. 2 c.c. I ricorrenti sostengono che la sostituzione della tutela ripristinatoria con il solo risarcimento per equivalente non solo si sarebbe potuta accordare, a norma dell’art. 2058, c. 2 c.c., anche in ragione dei pericoli che l’intero edificio avrebbe subito, in termini di staticità, in conseguenza diuna demolizione, ma sarebbe stata altresì necessaria, ai sensi dell’art. 2933, c. 2 c.c., atteso il pregiudizio che la distruzione dell’immobile avrebbe arrecato all’economia nazionale.
6. Con un unico motivo di ricorso incidentale , Giuseppe Nichele lamenta la violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c.per falsa applicazione alla fattispecie, e quanto alla regolamentazione delle spese di primo grado, della norma di cui all’art. 92 c.p.c., in luogo di quella, invece da applicare, dell’art. 91 c.p.c. Il ricorrente incidentale si duole dell’erronea compensazione delle spese di lite del primo grado, attesa la totale soccombenza degli odierni ricorrenti, le cui domande erano state integralmente rigettate, non rilevando invece , ai sensi dell’art. 92, c. 2 c.p.c., l’assenza di disponibilità del Nichele alla definizione transattiva della controversia e l’attesa del completamento dei lavori di Edil Bessica s.r.l.prima di incardinare il giudizio.
Tutti i suddetti motivi restano assorbiti dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale. In definitiva,la sentenza impugnata va dunque cassata ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, dovrà riesaminare la questione relativa alla distanza dell’immobile già di Edil Bessica s.r.l. dal confine della proprietà Nichele, alla luce dei principi sopra esposti. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il primomotivo del ricorso principale, dichiara assorbit i i restanti , cassa la sentenza impugnata in relazione alla censur a accolt a e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,