Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 20495/2025 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to lower court regarding legal definition of retaining walls and local distance regulations.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20495/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed the appeal against a second-instance judgment that ordered the demolition of a house built against a retaining wall. The appellants argued the wall supported a natural slope and that local regulations did not mandate setbacks from boundaries, while the respondent maintained the wall constituted a construction requiring distance compliance. The court decided to remand the case for a new hearing to clarify the legal definition of a retaining wall when the slope is only partially artificial and to resolve the conflict between local distance rules and boundary regulations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 375 c.p.c.; The court must remand a case for new oral debate when the appeal raises significant legal issues regarding the definition of retaining walls in relation to artificial slopes and the interplay between local distance regulations and boundary requirements.

Parole chiave

Generato dall'IA
retaining wall definition artificial slope creation local distance regulations boundary setback requirements remand for new hearing civil procedure remand urban planning compliance violazione delle distanze legali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 375 c.p.c.
Ritenuto che ai fini della decisione del ricorso si rende necessario acquisire il fascicolo della causa di merito, dovendosi segnalare inoltre che la causa presenta questioni di diritto di particolare rilevanza ai sensi dell'art. 375 c.p.c.
art. 375 c.p
Ritenuto che ai fini della decisione del ricorso si rende necessario acquisire il fascicolo della causa di merito, dovendosi segnalare inoltre che la causa presenta questioni di diritto di particolare rilevanza ai sensi dell'art. 375 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15146/2021 R.G. proposto da : FRALLICCIARDI VINCENZO, MATTERA LUCIA, elettivamente domiciliati inROMA VIA TARVISIO 2, presso lo studio dell’avvocato FARSETTI MASSIMO (-) rappresentati e difesi dagli avvocati VERDE GIOVANNI (VRDGNN38H16F839N), VERDE VALERIA (VRDVLR68P53F839G) -ricorrenti- contro AURUM VILLAGGI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA V ia S. TOMMASO D'AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato GRASSI SEVERINO (GRSSRN69E12L103K) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato AVITABILE ALESSANDRO (VTBLSN72M24E329R) -controricorrente- nonchécontro AURUM GESTIONI SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 916/2020 depositata il 26/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Rilevato chela Corte d’appello di Napoli ha definito la controversia, in materia di distanze, promossa da Aurum Villaggi S.p.A. nei confronti di Fralicciardi Vincenzo e Mattera Lucia. Essa ha riformato la sentenza di primo grado, la quale aveva rigettato le domande reciprocamente proposte dalle parti, nei seguenti termini: ha accolto uno dei motivi di appello proposti dalla Aurum e ha dichiarato che il fabbricato realizzato dai coniugi Fralicciardi Vincenzo e Mattera Lucia appoggiato al muro di contenimento della Aurum Villaggi S.p.A. viola le norme sulle distanze previste dal piano regolatore del Comune di Casamicciola Terme e, per l’effetto, li ha condannati alla rimessione in pristino tramite la demolizione, assorbite le altre pretese.

La Corte d’appello ha ritenuto che il muro di contenimento, posto a confine fra le due proprietà e destinato a proteggere la sovrastante proprietà Aurum, costituiva costruzione ai fini del rispetto delle distanze legali, “in quanto volto a sostenere un terrapieno in parte artificialmente creato”. La corte di merito ha aggiunto che le prescrizioni in vigore nel Comune, siccome imponevano una distanza minima delle costruzioni dai confine, impedivano di costruire in appoggio o in aderenza, in assenza di previsioni in tal senso nel locale regolamento.

Per la cassazione della decisione Fralicciardi Vincenzo e Mattera Lucia hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi, illustrati da memoria: con il primo si sostiene che male avrebbe fatto la Corte d’appello a riconoscere la natura di costruzione del muro di contenimento, essendo il medesimo volto a sostenere un dislivello naturale; con il secondo si assume che le norme dei regolamenti locali hanno funzione integrativa del codice civile nella misura in cui prevedano distacchi fra costruzione e non anche dai confini, sostenendosi ancora che il regolamento del Comune di Casamicciola, quale risulta dall’approvazione da parte della Regione, non contiene norme vigenti impositive di distacchi minimi delle nuove costruzioni dai confini; con il terzo motivo la sentenza è censurata per avere ordinato la demolizione dell’intera fabbrica invece della rimessione in pristino.

La Aurum ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ritenuto che ai fini della decisione del ricorso si rende necessario acquisire il fascicolo della causa di merito, dovendosi segnalare inoltre che la causa presenta questioni di diritto di particolare rilevanza ai sensi dell'art. 375 c.p.c. in materia di distanze fra costruzioni, avuto riguardo, in particolare, alla nozione di muro di contenimento quando il dislivello sia artificialmente creato solo “in parte” e, in genere , in ordine ai rapporti fra normativa sulle distanze fra fabbricati e dai confini (senza pregiudizio, naturalmente, della possibile enucleazione, nell’ambito della decisione impugnata, di una ratio autonoma e sufficiente riferita all’una o all’altra delle due normative).

P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza, mandando la cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio della causa di merito. Così deciso in Roma, nella ca