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Ordinanza Interlocutoria — n. 20493/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against hospital asset transfer, ruling legal title transfer valid despite statutory constraints.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20493/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Municipality of Monteforte Irpino against a lower court ruling regarding the transfer of land to a dissolved hospital. The municipality argued that the transfer violated specific laws protecting public asset destinations and omitted a crucial 1982 inventory report. The court rejected these claims, determining that the lower court correctly applied the law to establish the hospital's legal title to the properties.

Regesto Legislator

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Art. 375, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 66, comma 3, L. 833/1978: The transfer of public assets to a dissolved health entity is valid if expressly provided by law, and the municipality cannot claim ownership merely by virtue of a prior inventory without a specific legislative or administrative act creating the new legal title.

Parole chiave

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public asset transfer dissolved health entity legal title acquisition municipal ownership claim statutory asset constraints administrative law property rights ospedali universitari

Disposizioni normative citate

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Art. 375, comma 2, cod. proc. civ.
P.Q.M La Corte, visto l’art. 375, comma2, cod.
Art. 66, comma 3, L. 833/1978
b ) dell’art. 66 l egge n.
Art. 7, D.L. 264/1974
Violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all’art. 7 del D.L.
Art. 5, d.lgs. 502/92
5 del d.lgs. 502/92, nonché della legge regionale n.
Art. 1159 cod. civ.
Violazione e falsa della disposizione di cui all’art. 1159 cod. civ. nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenuto che i beni in questione hanno un vincolo di destinazione impresso dalla legge e, quindi, non sono usucapibili.
art. 1159 cod.civ
Aggiungeva, infine, che i beni in esame, quand’anche ricondotti nella categoria dei beni da reddito con vincolo di destinazione, erano beni patrimoniali usucapibili ai sensi dell’art. 1159 cod.civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15258/2021 R.G. proposto da: COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO, rappresentato e difeso dell’avvocato PENNETTA DONATO; -ricorrente – contro AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI, rappresentata e difesa dall’avvocato BARRA ANTONIO; -controricorrente e ricorrent e incidental e – nonché contro REGIONE CAMPANIA, COMUNE MONTEFORTE IRPINO, AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO; -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n. 4138/2020,depositata il 01/12/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025dal Consigliere CRISTINA AMATO. CONSIDERATO CHE:

1. Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della Regione Campania, dell’Azienda Ospedaliera ‘San Giuseppe Moscati’di Avellino e della ASL di Avellino, il Comune di Monteforte Irpino riassumeva il giudizio incardinato con precedente ricorso dinanzi al TAR Campania– Napoli , chiedendo al Tribunale di Avellino di disapplicare:

a) il decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n.9276 del 04.06.1996, nella parte in cui erano stati trasferiti all’A.O. ‘G. Moscati’ di Avellino alcuni terreni facenti parte del patrimonio del Comune di Monteforte;

b) l’atto deliberativo n. 26 del 12.04.1996 dell’ASL-AV nominato con D.P.G.R.C. n.13430/95 e n. 119/96 Commissario liquidatore delle cessate UU.SS.LL. n.3 di Atripalda e n.4 di Avellino;

c) la deliberazione del D.G. dell’A.O. San Giuseppe Moscati n. 550 del 15/5/98 e della sua nota del 21.11.1995;dichiarare il diritto del Comune di Monteforte Irpino a vedersi riconosciuto come legittimo proprietario dei beni e terreni in questione, come tali rientranti nel patrimonio del Comune senza vincolo di destinazione, il tutto con vittoria di spese. A sostegno della sua pretesa, esponeva il Comune che nel 1982, allorquando era stato deciso il trasferimento dei beni dal disciolto Ente Ospedaliero Generale Zonale S. Giacomo, veniva redatto apposito verbale in cui era stato inventariato il patrimonio mobiliare ed immobiliare che dall’ente ospedaliero transitava al Comune in proprietà, senza alcun vincolo di destinazione, distinto da patrimonio trasferito alla USL; di avere appreso, in data 01.07.1998, che il Presidente della Giunta Regionale della Campania, con il decreto n. 9276 del 04.06.1996, nel costituire il patrimonio della Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino, sulla base del provvedimento n.26/95 del Commissario Liquidatore ex UU.SS.LL. n n. 3 e 4, aveva trasferito alla stessa anche alcuni beni da anni sussunti nel patrimonio del Comune di Monteforte; aggiungeva che, pertanto, la delibera con cui tali terreni erano stati trasferiti al patrimonio dell’A.O.

San Giuseppe Moscatiera stata emessa in violazione degli artt. 65 e 66 della legge n. 833/78, della L.R. n. 57/80, dell’art. 5 del d.lgs. 502/92, nonché della legge regionale n. 32/94, in violazione dei principi in materia di costituzione di patrimoni pubblici. Deduceva ancora il Comune che, per i terreni oggetto di causa, non era mai intervenuto alcun provvedimento di ricognizione e di trasferimento dei beni dall’Ente Ospedaliero al Comune ed alla USL, non avendo mai avuto quest’ultima alcun titolo per l’apposita trascrizione dei beni, e che essa era sempre stata sprovvista del titolo per l’esercizio della proprietà posto che tutte le facoltà erano state sempre esercitate da esso Comune.

Aggiungeva, infine, che i beni in esame, quand’anche ricondotti nella categoria dei beni da reddito con vincolo di destinazione, erano beni patrimoniali usucapibili ai sensi dell’art. 1159 cod.civ. 1.1. Si costituivano in giudizio la Regione Campania, la ASL di Avellino nonché l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Moscati di Avellino, quest’ultima spiegando domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna del Comune di Monteforte Irpino al versamento delle somme acquisite dall’ente a decorrere dal 1/1/95 quali redditi provenienti dal cespite con interessi legali e rivalutazione monetaria. 1.2.

Il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda del Comune di Monteforte Irpino sostenendo che dalla lett. b ) dell’art. 66 l egge n. 833/1978, unitamente all’assenza di specifica norma che preveda l’attribuzione di tutti i beni degli enti sciolti, si evince che il trasferimento non comprenderebbe tutti i beni degli enti ospedalieri, anche a prescindere dalla loro effettiva destinazione pregressa, e quindi anche in assenza di un qualsiasi collegamento di carattere funzionale con le competenze attribuite alle UU.SS.LL. dalla stessa legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.

Per l’effetto,dichiarava il Comune di Monteforte Irpinoproprietario a titolo originario dei beni di cui al DPGR n. 9276 del 04.06.1996.

2. La sentenza veniva impugnata dall’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, che – con la sentenza in epigrafe -accoglieva il gravame sostenendo che: - dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 264/74 (convertito in legge n. 364/1974), in vista della progettata istituzione del Servizio Sanitario Nazionale con correlata liquidazione dei preesistenti enti ospedalieri, era stato imposto il divieto di alienazione e di costituzione di diritti reali minori sui beni già compresi nel patrimonio degli enti predetti, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, con espressa previsione che gli atti posti in essere in violazione di tale divieto sono nulli (art. 7, DL n. 264/1974); - con la legge n. 833/1978 , istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale,è stata prevista una procedura finalizzata alla rimozione del vincolo di destinazione anzidetto, su proposta dall'assemblea generale della USL, previa autorizzazione del Presidente della Regione e con deliberazione del Consiglio comunale dell'ente locale cui detti beni erano stati in concreto trasferiti; con l'ulteriore vincolo, in ogni caso, che la somma derivante dall'alienazione o trasformazione dei beni svincolati fosse reinvestita per finalità attinenti al Servizio Sanitario Nazionale (cfr. artt.39 e 40 Legge n. 833/1978). - dal quadro normativo appena riassunto discende che i beni compresi nel patrimonio dei disciolti enti ospedalieri non solo hanno un vincolo di destinazione impresso dalla legge del 1974, ma non sono suscettibili di possesso ad usucapionem, a prescindere dalla loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero (cfr.

Cass.30720/18).

3. La suddetta sentenza è impugnata per la cassazione dal Comune di MonteforteIrpino. Il ricorso,affidato a tre motivi, è illustrato da memoria. Resiste la Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino depositando controricorso conricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. RILEVATO CHE:

1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all’art. 7 del D.L. n. 264/1974. Violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all’ art. 66 della L. n. 833/1979 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3)cod. proc. civ. Omesso esame di un documento decisivo costituito dal verbale del 17.07.1982. Secondo la Corte d’Appello di Napoli, tutti i beni degli enti ospedalieri oggi disciolti, a prescindere dalla loro funzionalità rispetto al pubblico servizio sanitario, sono sottratti al commercio, e quindi inseriti nel patrimonio indisponibile per espressa previsione di legge.

In tesi, tale interpretazione delle disposizioni di legge sarebbe errata, in quanto non tiene conto dell’art. 66, comma 2, lett. b) (recte: comma 3) legge n. 833 del 1978, che prevede l’affidamento alle ASL, e che recita: «È affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria», così stabilendo sul piano gestionale un rapporto diretto tra le USL e i beni e le attrezzature aventi specifiche destinazioni.

Inoltre, il giudice di appello omette la valutazione del verbale del 17.07.1982, con il quale il Comune ha acquisito i beni in questione senza alcun vincolo di destinazione, tant’è che uno è stato trasferito al MEF ed è diventato caserma; altri sono adibiti al taglio boschivo.

2. Con il secondo motivo si deduce error in iudicando et error in procedendo. Violazione e falsa applicazione della disposizione di cui di cui all’art. 7 del D.L. n. 264/1974. Violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 502/92 e all’art. 26 della L.R. Campania n. 32/94 istitutive delle ASL. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice di seconde cure ritiene sostanzialmente nell’unica argomentazione che lo scioglimento dell’Ente ospedaliero sia di per sé sufficiente a costituire il patrimonio in capo al soggetto. Osserva il ricorrente che la costituzione del patrimonio vincolato non avviene solo ex lege, ma occorre apposito provvedimento (qual è il DPGR di cui si chiede la disapplicazione).

3. Con il terzo motivo si deduce e rror in iudicando . Violazione e falsa della disposizione di cui all’art. 1159 cod. civ. nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenuto che i beni in questione hanno un vincolo di destinazione impresso dalla legge e, quindi, non sono usucapibili. Sostiene il ricorrente che anche se si trattasse di beni da reddito con vincolo di destinazione essi sarebbero comunque usucapibili.

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino chiede al giudice del rinvio disporsi CTU al fine di determinare l’ammontare del debito del Comune di Monteforte Irpino per l’indebita occupazione degli immobili di cui è causa.

5. In relazione alle censure proposte dal ricorrente, il Collegio non ravvisa l’evidenza decisoria e ritiene opportuna la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M La Corte, visto l’art. 375, comma2, cod. proc. civ., dispon