Cassation appeal dismissed due to improper notification venue requiring renewal of service of process.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the improper notification venue of a civil proceeding. The appellant argued for correction, but the court found the notification to the District Office of the State Attorney violated specific Royal Decrees requiring service at the General Office. Consequently, the court ordered the notification to be renewed in Rome within 60 days and remanded the case to the new docket.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612; Art. 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611: Notification to the District Office of the State Attorney is null for Cassation appeals and requires renewal at the General Office.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 25636- 20 22 proposto da: VEVEY PIERANGELA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.Massimo Brigati che la rappresentata e difende giusta procura speciale del 24/10/2022 allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo di Piacenza, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 154/2022 del 28.03.2022, pubblicata in data 28.03.2022, non notificata;
Ric. 2022n. 25636 sez. S2 -ud. 24-4-202 5 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/4/2025 dal consigliere PATRIZIA PAPA; rilevato che la notificazione del ricorso è stata effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato invece che presso l’Avvocatura generale dello Stato, dove avrebbe dovuto essere eseguite perché concernente una causa portata all'esame della Corte dicassazione, ai sensi dell'art. 1 R.D. -30 ottobre 1933, n. 1612, in relazione all'art. 11 R.D. -30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260; rilevato che la notifica è soltanto nulla e non si è prodotta alcuna sanatoria in mancanza di costituzione del Ministero convenuto, sicché ne deve essere disposta la rinnovazione;
P.Q.M dispone il rinvio a nuovo ruolo e ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato, in Roma, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte su