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Ordinanza — n. 20424/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for failure to raise annulability of assembly resolution in opposition to debt order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20424/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed Emanuele Sartania's cassation appeal against the Tribunal of Gela's rejection of his opposition to a condominium debt order. Sartania argued the assembly resolution approving the budget was invalid due to an impossible object, but the court found he only raised the irregular convocation of the assembly, which constitutes an annulability defect. The court ruled that annulability must be raised via a specific counterclaim within the opposition period, making his late exception inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 1137, comma 2 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: The exception of annulability of an assembly resolution must be raised as a specific counterclaim within the statutory period; failure to do so results in the loss of the right to raise it, and the court cannot examine it ex officio in an opposition proceeding.

Parole chiave

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condominium assembly resolution annulability defect impossible object opposition to debt order statutory limitation period specific counterclaim requirement inadmissible exception opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 1137, comma 2 c.c.
IlSartania impugnava la decisione davanti al Tribunale di Gela, che rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata, osservandoche il Sartania aveva lamentato l’irregolare convocazione dell’assemblea, quindi un vizio di annullabilità della delibera impugnata exart. 1137 cod.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo si deduce omessa valutazione circa un fatto decisivo per il giudizio risultante dagli atti di causa, in violazione dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 348-ter, comma 5 c.p.c.
doppia conforme prevista dall’art. 348 - ter , comma 5, cod.
Art. 54, comma 2 D.L. n. 83 del 2012
(applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.L.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di c
Art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115 del 2002
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 1137 c.c
Come affermato anche dalle sezioni unite, in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 Rv. 661084
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1959/2020 R.G. proposto da: SARTANIA EMANUELE, rappresentato e difeso dall'avvocato SMECCA GIUSEPPE; -ricorrente – contro CONDOMINIO PRESTI 3 GELA; -intimato - avverso la SENTENZA delTRIBUNALE DI GELA n.370/2019, depositata il 23/07/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025dal Consigliere CRISTINA AMATO. FATTI DI CAUSA 1. Il condominio Presti 3 Gelaotteneva, nei confronti del condòmino Emanuele Sartania, un decreto ingiuntivo per mancato pagamento di oneri condominiali ammontanti a€. 1.820,49. Il Sartania proponeva opposizione avverso tale decreto innanzi al Giudice di Pace di Gela, contestando l’insussistenza del credito per nullità della delibera di approvazione del bilancio consuntivo per il periodo aprile2012/dicembre 2015, nonché del bilancio preventivo per l’esercizio 2015. Il Giudice di Pace respingeva l’opposizione.

2. IlSartania impugnava la decisione davanti al Tribunale di Gela, che rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata, osservandoche il Sartania aveva lamentato l’irregolare convocazione dell’assemblea, quindi un vizio di annullabilità della delibera impugnata exart. 1137 cod. civ., non già di nullità. Pertanto , secondo il giudice di appello, correttamenteil giudice di prime cure avevaritenuto decaduto l’appellante dal potere di eccepire l’annullabilità della delibera assembleare in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

3. Contro lasuddetta sentenza Emanuele Sartania propone ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. Resta intimato il condominio Presti 3 Gela. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce omessa valutazione circa un fatto decisivo per il giudizio risultante dagli atti di causa, in violazione dell’art. 360, comma 1, n.

5) cod. proc. civ. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale di Gela ha omesso di valutare correttamente l’oggetto della delibera approvata. In particolare, non ha tenuto conto del fatto che, oltre al regolare affidamento all’Ing. De Francisci dell’incarico tecnico della redazione delle tabelle millesimali, previsto al punto 2 dell’o.d.g. dell’assemblea del 23.02.2015, all’esito della delibera sono state approvate, in occasione della trattazione del punto 3 dell’o.d.g., anche le tabelle millesimali già redatte dal tecnico, per il quale –al precedente punto dell’o.d.g.

–si approvava contestualmente l’incarico e il compenso. Pertanto, ritiene il ricorrente che la delibera sia invalida per impossibilità dell’oggetto. Il motivo è inammissibile ricorrendo un’ipotesi di c.d. doppia conforme prevista dall’art. 348 - ter , comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame).

In tale ipotesi, il ricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis: Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022-Rv. 664432 - 01; Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6-2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994).

Nella specie, il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce.

2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n.

4) cod. proc. civ. Ad avviso del ricorrente la sentenza è gravata da irriducibile illogicità e contraddittorietà per avere dapprima affermato l’insindacabilità della delibera in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, salvo poi precisare che l’appellante avrebbe dovuto rilevare un vizio di nullità per consentire l’indagine sull’applicabilità della delibera condominiale alla base del decreto ingiuntivo. Rileva in particolare di averesostenuto sin da subito la nullità della delibera sottesa al decreto ingiuntivo, perché avente oggetto impossibile in quanto i punti 2 e 3 dell’ordine del giorno devono ritenersi in reciproca contraddizione; rileva inoltreche in ogni caso egli aveva impugnato la delibera contestando la nullità nella sua interezza, non solo nella parte in cui erano stati approvati i bilanci consuntivo e preventivo.

Il motivo è infondato. Come affermato anche dalle sezioni unite, in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume".

Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri diripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn.

2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. Sez. U - , Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 Rv. 661084 -03) Le sezioni unite hanno altresì affermato che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento(Sez.

U -, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 Rv. 661084 - 02) . Nel caso in esame, come ha accertato in fatto il giudice di merito (cfr. sentenza impugnata pag. 3), il decreto ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto dal Condominio sulla base di una delibera di approvazione di bilancio consuntivo aprile 2012-dicembre 2015 e bilancio preventivo spese anno 2015 e con l’opposizione era stat a dedotta “ l’irregolare convocazione dell’assemblea”. Dalla sentenza non risulta alcun elemento che possa far propendere per l’impossibilità dell’oggettodella deliberae il ricorso è privo di specificità perché, a fronte di un diverso accertamento del giudice di merito sul contenuto del verbale e dell’impugnazione della delibera, avrebbe dovuto indicare specificamentemediante trascrizione (ex art. 366 n. 6 cpc) gli atti su cui si fonda e cioè il verbale dell’assembleae i motivi di opposizione (atti di cui – si badi bene – non offre neppure informazioni sul loro reperimento nell’incarto processuale).

Pertanto, la ritenuta l’insindacabilità dell’impugnazione della delibera per tardività appare in linea con la citata giurisprudenza delle sezioni unite, essendosi in presenza di un vizio di annullabilità della delibera e non certo di nullità. In con clusione, il Collegio rigetta il ricorso. Non si provvede sulle spese del presente giudizio , non avendo il Condominiosvolto attività difensiva. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di c