Cassation Court allows correction of material error in extinction decree regarding second-instance litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous extinction decree concerning litigation costs. The applicant argued that the original decree failed to order the appellants to pay the second-instance costs incurred during the suspension procedure. The court ruled that Article 391-bis of the Civil Procedure Code permits such corrections at any time to ensure administrative efficiency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The material error correction procedure under Article 391-bis applies to extinction decrees issued under Article 380-bis, allowing amendments regarding litigation costs at any time to ensure good administration.
Parole chiave
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NANZA sul ricorso iscritto al n. 5858/2022 R.G. proposto da ARENA GIOVANNI e MANGIAVILLANO ROSA rappresentati e difesi dall’avvocato Arnaldo Faro –ricorrenti – contro OGLIADORO ANTONINO rappresentato e difeso dall’avvocato Edoardo Bonasera -controricorrente - Avverso la sentenza n. 384/2021, resa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, pubblicata il 17/09/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2025 dalla dott.ssa Valeria Pirari; Rilevato che:
1. Con decreto di estinzione n. 6103/25 pubblicato in data 07/03/2025 questa Corte ha disposto l’estinzione del procedimento R.G. 5858/22 poiché, a seguito di proposta di definizione anticipata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti, i Oggetto: correzione errore materiale –spese di lite ricorrenti non avevano chiesto la decisione del ricorso che, pertanto, doveva intendersi rinunciato a norma dell’art. 381-bis, comma 2, c.p.c. e ha condannato la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00 (mille) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ed agli esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre agli accessori di legge.
2. Con istanza depositata il 10/03/25 Ogliadoro Antonino ha richiesto la correzione di errore materiale in relazione alle spese di lite, nella parte in cui il decreto n. 6103/25 non ha condannato Arena Giovanni e Mangiavillano Rosa al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Caltanissetta R.G.N. 117/2022.
3. La richiesta deve essere accolta. Come affermato da Cass., Sez. L, 16/12/2024, n. 32770, “in ambito di correzione dei decreti di estinzione resi ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., nonostante trovi applicazione l’art. 391 - ivi compreso il suo terzo comma, per ciò che attiene a questioni afferenti alla legittimità del decreto di estinzione o alle spese per come ivi definite -” è “certamente ammessa la correzione di errore materiale «in qualsiasi tempo», perché così è previsto dall’art. 391-bis cod. proc. civ.”, atteso che “il richiamo di quest’ultima norma al «decreto di cui all’art. 380- bis» non può che riferirsi al decreto di estinzione, perché, sebbene l’art. 380-bis non faccia riferimento testuale a un qualche “decreto”, è attraverso il rinvio di esso all’art. 391 cod. proc. civ. che si concretizza, anche in tale ambito, quella forma di atto giurisdizionale, cui si deve ritenere faccia appunto riferimento l’art. 391-bis;
è del resto evidente e non merita particolari approfondimenti l’esigenza di assicurare che gli errori meramente materiali, di rilievo sostanzialmente amministrativo, debbano poter essere sempre emendati, per ovvie ragioni di buon andamento, tanto che rispetto ad essi l’art. 391-bis cod. proc. civ. prevede anche l’iniziativa officiosa”. Ciò detto, ritiene la Corte di aderire a quell’orientamento, ribadito, per la parte che qui rileva, da ultimo da Cass., Sez. 3, 15/11/2024, n. 29567, secondo cui la liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice diappello, per lo svolgimento della procedura disospensione dell'esecuzione della sentenza, ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ., può essere chiesta alla Corte di cassazione, previa specifica e documentata istanza depositata nei termini di cui all'art.372 cod. proc. civ., anche in caso di definizione del giudizio di legittimità con decreto ai sensi degli artt. 380-bis, secondo comma, e 391 cod. proc. civ..
La predetta istanza è stata, nella specie, depositata corredata da idonea documentazione nel rispetto del novellato art. 372 cod. proc. civ., da cui risulta che Oglialoro Antonino aveva depositato memoria, davanti alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in risposta all’istanza, depositata da Arena Giovanni e Mangiavillano Rosa, volta ad ottenere la sospensione della sentenza n. 384/2021, resa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta in data 14/7/2021 e depositata il 17/9/2021 nei procedimenti riuniti nn. 57/2015 e 195/2015, chiedendone il rigetto.
Visto l’art. 391 bis c.p.c. P.Q.M Corregge l’errore materiale contenuto nel decreto n. 6103/25, emesso dal consigliere delegato in data 27/2/2025, disponendo che questo sia integrato con la seguente frase: “condanna Arena Giovanni e Mangiavillano Rosa al pagamento, in favore di Oglialoro Antonino, delle spese relative alla fase di sospensione della esecutività della sentenza di secondo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Caltanissetta R.G.N. 117/2022, che liquida in complessivi euro 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di