Cassation court dismisses appeal regarding legal costs, ruling compensation requires specific grave reasons beyond case peculiarities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeals by Redaelli and others against the Milan Court of Appeal's decision to compensate legal costs. The lower court had ordered cost compensation based solely on the 'peculiarity of the case' without addressing the statutory requirement for 'grave and exceptional reasons.' The court found this reasoning insufficient and violated procedural articles 92 and 132 of the Code of Civil Procedure, necessitating a remand.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92, comma 2, c.p.c.; Art. 132, c.p.c.: Compensation of legal costs for 'grave and exceptional reasons' requires specific justification beyond the mere peculiar nature of the case, and a generic reference to case peculiarities constitutes a violation of the law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso13164-2020 proposto da: REDAELLI MASSIMO,rappresentato e difes o da gli avv. ti LAURA RATTI e DOMENICO RIVA -ricorrente - contro BLOOM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. LUISA DAL SASSO –controricorrente e ricorrente incidentale – nonchè contro AIG EUROPE S. A. , RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. SALVATORE PENZA –controricorrente e ricorrente incidentale – nonchè contro ARAG S.E., RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZION PER L’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
GIAMPAOLO SPAGNUOLI –controricorrente e ricorrente incidentale – nonchè contro RESNATI IVAN MARIA e ROCCA MARIA GRAZIA, rappresentata e difesa dall’avv. PAOLO GNEMMI –controricorrenti – avverso la sentenza n. 4 670 /201 9 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata in data 22/11/2019 udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott. FULVIO TRONCONE uditi gli avvocati GI USEPPE POMPEO PINTO, in sostituzione de gli avv.ti LAURA RATTI e DOMENICO RIVA, per il ricorrente principale; l’avv.
STEFANIA NICOLETTA COSTANZA, in sostituzione dell’avv. PAOLO GNEMMI, per la parte controricorrente; l’avv. SANDRO FRANCIOSA, in sostituzione dell’avv. GIAMPAOLO SPAGNUOLI, per il ricorrente incidentale ARAG S.E.; l’avv. LOREDANA TULINO, in sostituzione dell’avv. LUISA DEL SASSO, per il ricorrente incidentale BLOOM S.r.l. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato l’8.9.2016 Resnati Ivan e Rocca Maria Grazia evocavano in giudizio Citterio Gianpaolo e Verani Monica innanzi il Tribunale di Monza, chiedendo la condanna dei convenuti ad arretrare un locale destinato ad autorimessa ed un locale tecnico sino alrispetto delle distanze tra fabbricati ed al risarcimento del danno.
Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e spiegando a loro volta domanda riconvenzionale per la condanna degli attori ad arretrare il loro edificio sino al rispetto delle distanze tra fabbricati. Chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa Bloom S.r.l., loro dante causa, la Immobiliare Building S.r.l., impresa costruttrice, e Redaelli Massimo, progettista dell’edificio, per sentirli condannare al risarcimento del danno derivante dall’eventuale accoglimento delle domande degli attori invia principale. Si costituiva il Radaelli, contestando la domanda svolta nei suoi confronti e chiedendo di essere autorizzato a sua volta a chiamare in manleva Aig Europe Limited S.a. e Arag S.e. Si costituiva anche Bloom S.r.l., chiedendo a sua volta l’estensione del contraddittorio nei confronti del Comune di Sovico, che aveva rilasciato i titoli autorizzativi per l’edificazione realizzata dalla predetta società.
Si costituivano in giudizio le compagnie assicurative e l’ente locale, resistendo alle domande svolte nei loro riguardi e comunque a quella principale di parte attrice. Con sentenza n. 2015/2018 il Tribunale dichiarava improcedibile la domanda nei riguardi dei terzi chiamati Radaelli, Comune di Sovico, Immobiliare Green Building S.r.l., Aig Europe S.a. e Arag S.e., per mancato esperimento della procedura di mediazione ordinata dal giudice, compensando le spese. Interponeva appello avverso detta decisione il Radaelli, e si costituivano in appello gli originari attori, Resnati e Rocca, spiegando appello incidentale.
Si costituivano anche Citterio e Verani, Bloom S.r.l., Arag S.e. e Aig. Europe S.a., aderendo alle doglianze del Radaelli e spiegando a loro volta spiegando appello incidentale per la riforma della decisione del Tribunale. Con la sentenza impugnata, n. 4670/2019, la Corte di Appello di Milano accoglieva in parte il gravame principale e quelli incidentali, ad eccezione di quello di Resnati e Rocca, che rigettava, condannando questi ultimi al pagamento del doppio contributo. Il giudice di seconde cure, inoltre, compensava le spese del secondo grado del giudizio di merito.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Radaelli Massimo, affidandosi a due motivi. Resistono con separati controricorsi Arag S.e. Rappresentanza generale e direzione per l’Italia, Bloom S.r.l. Aig. Europe S.a. Rappresentanza generale per l’Italia, Resnati Ivan e Rocca Maria Grazia. Arag S.e. Rappresentanza generale e direzione per l’Italia e Bloom S.r.l. hanno a loro volta proposto separati ricorsi incidentali, affidati ciascuno a due motivi. Sono rimasti intimati Citterio Gianpaolo, Verani Monica ed il Comune di Sovico. In prossimità dell’udienza pubblica, il P.G. ha depositato requisitoria scritta, insistendo per l’accoglimento del ricorso principale e di quelli incidentali.Tutte e parti costituite hanno depositato memoria.
Sono compars i all’udienza pubblica il P.G., nella persona del sostituto dott. Fulvio Troncone, il quale ha insistito nelle proprie conclusioni, invocando l’accoglimento di tutti i ricorsi, principale e incidentali; gli avvocati Giuseppe Pompeo Pinto , in sostituzione degli avv.ti Laura Ratti e Domenico Riva, per il ricorrente principale, il quale ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso; l’avv. Stefania Nicoletta Costanza, in sostituzione dell’avv. Paolo Gnemmi, per la parte controricorrente, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quelli incidentali; l’avv.
Sandro Franciosa, in sostituzione dell’avv. Giampaolo Spagnuoli, per il ricorrente incidentale Arag S.e., il quale ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso incidentale; nonché l’avv. Loredana Tulino, in sostituzione dell’avv. Luisa Del Sasso, per il ricorrente incidentale Bloom S.r.l., la quale ha insistito a sua volta per l’accoglimento del proprio ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, tanto il ricorrente principale che quelli incidentali lamentano, rispettivamente, la violazione dell’art. 92 c.p.c. e la violazione dell’art. 132 c.p.c., perché la Corte distrettuale ha disposto la compensazione delle spese di appello sulla base del solo rilievo della “peculiarità del caso”.
I ricorrenti ritengono integrata sia la violazione dell’art. 92 c.p.c., poiché tale ipotesi non rientra tra quelle per le quali la norma in esame ammette la compensazione delle spese, sia la violazione dell’art. 132 c.p.c., perché la statuizione di compensazione sarebbe sostanzialmente immotivata. Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. La Corte di Appello, infatti, ha totalmente omesso di motivare in relazione alla sussistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” che, nel testo dell’art. 92, secondo comma,c.p.c., introdotto dalla legge n. 69 del 2009 e vigente ratione temporis, possono giustificare la decisione di compensazione delle spese del secondo grado del giudizio di merito, così incorrendo tanto nel vizio di violazione dell’art. 92 c.p.c., sopra richiamato, quanto in quello di violazione dell’art. 132.c.p.c., essendo la pronuncia impugnata basata su una motivazione meramente apparente.
Va ribadito, sul punto, che “In tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente” (Cass.
Sez. , Sentenza n. 15495 del 16/05/2022, Rv. 664877; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492 ; nonché Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24634 del 19/11/2014 , Rv. 633429 , che espressamente esclude la sufficienza del richiamo alla “peculiare natura del caso”). Sia il ricorso principale che quelli incidentali vanno di conseguenza accolti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M la Corte accoglie il ricorso principale e i ricorsi incidentali, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche pe