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Ordinanza — n. 20203/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate court's cost compensation due to violation of law regarding final party outcome.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20203/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appellant's single ground of appeal, quashing the Court of Appeal's decision to compensate litigation costs. The appellant argued that awarding costs to the partially successful party violated the law because the judgment did not fully grant the requested payment. The court held that the lower court erred by compensating costs based solely on the appeal's success without considering the final global outcome of the case.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; The lower court must consider the final global outcome of the case when awarding cost compensation, not merely the success of a specific appeal stage.

Parole chiave

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cost compensation violation of law final outcome appellate review litigation expenses recupero dei costi risarcimento per errore giudiziario restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Nella disciplina previgente alla sostituzione del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. ad opera dell'art.
art. 92 c.p
Nella disciplina previgente alla sostituzione del secondo comma dell'art. 92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17816/2019
civ., ove le spese fossero state poste a carico della parte totalmente vittoriosa, o per vizio di motivazione , nei casi di ritenuta sussistenza di giusti motivi di compensazione (Cass. n. 17816/2019;
Cass. n. 16205/2007
Cass. n. 16205/2007; Cass.
Cass. n. 24495/2006
16205/2007; Cass. n. 24495/2006; Cass.
Cass. n. 9262/2006
24495/2006; Cass. n. 9262/2006; Cass.
Cass. n. 14964/2007
9262/2006; Cass. n. 14964/2007).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11632/2023 R.G. proposto da RECUPERO CARMELO, rappresentato e difeso dall’avv. MANDANICI VINCENZO, con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro CATANIA ANTONINA LUCIA. -INTIMATA- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 302/2022,depositata il 06/05/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Carmelo R ecupero ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina che, in accoglimento del gravame di Antonina Lucia Catania, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 155/2001 e ha condannato l'appellante al pagamento di euro 8.746,95 a titolo di compensi professionali, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. L'intimato non ha svolto difese.

2. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., sostenendo che l’ accoglimento della domanda di pagamento per un importo inferiore a quello richiesto non consentiva di disporre la compensazione del le spese di entrambi i gradi di giudizio. Il motivo è fondato. Il giudizio è stato introdott o nel 2001 ed era regol a to, quanto al regime delle spese,dell’art. 92, comma secondo, nel testo all’epoca in vigore, secondo cui la compensazione poteva esser dis posta , tra l’altro, per giusti motivi. Nella disciplina previgente alla sostituzione del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. ad opera dell'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (applicabile, per effetto della proroga, disposta dall'art. 39- quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modif., nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, del termine inizialmente fissato al 1 gennaio 2006, ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1 marzo 2006), la relativa statuizione era sindacabile in sede di legittimità nei casi di violazione di legge e quindi, dell'art.91 cod. proc. civ., ove le spese fossero state poste a carico della parte totalmente vittoriosa, o per vizio di motivazione , nei casi di ritenuta sussistenza di giusti motivi di compensazione (Cass. n. 17816/2019;

Cass. n. 16205/2007; Cass. n. 24495/2006; Cass. n. 9262/2006; Cass. n. 14964/2007). Ciò posto, l a Corte di appello di Messina è incorsa nell’errore di aver compensato le s p ese di entrambi i gradi di causa basandosi solo sull’accoglimento dell’appello, senza tener conto, in violazion e di legge, dell’esito globale della causa e della soccombenza finale dell’appellante; ha poi dato rilievo ad un preteso carattere ibrido della vicenda che aveva dato luogo all’incarico, in insanabile contrasto logico con quanto affermato dallo stesso giudice riguardo al fatto che erano pacifici il conferimento dell’inc a rico , non più in discussione in appello, e lo svolgimentodelle prestazioni.

Èpertanto accolto l’unico motivo di ricorso ; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Co