Court allows appeal against dismissal of condominium property claim due to error in legal qualification of action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Milan Court of Appeal's dismissal of a condominium property claim, ruling the lower court erred in legally characterizing the action as a simple vindication. The appellant argued that the appellate judge failed to verify the physical location of the strip of land to confirm its status under Article 1117 of the Civil Code, relying instead solely on cadastral records. The Court held that for such common areas, the burden of proof lies with the exclusive owner to demonstrate non-commonality, and cadastral data cannot override the legal presumption of common ownership based on functional utility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1117 c.c.; Art. 948 c.p.c.: In condominium disputes regarding common areas listed in Art. 1117 c.c., the legal presumption of common ownership based on functional utility prevails over cadastral records, requiring the exclusive owner to prove non-commonality, and misapplication of this rule constitutes a violation of Art. 948 c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37797/2019 R.G. proposto da PIRODDI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato SMEDILE SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato REZZONICO MATTEO; -ricorrente- contro PACE VALENTINA, elettivamente domiciliata in ROMA , PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 3/A, presso lo studio dell’avvocato TRALDI STEFANO, rappresentata e difes a dall'avvocato PORCIANI PIETRO ; -controricorrente- COSTA DOMENICO, ZAVETTIERI DANIELA ANGELA, elettivamente domiciliati in ROMA , VIA BRUNO BUOZZI 36, presso lo studio dell’avvocato AFELTRO ROBERTO, rappresentat i e difes i dall'avvocato LAMPASI DANIELA; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO MILANO n. 4002/2019, depositata il 2/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Nel 2015 Giorgio Piroddi, proprietario dell’appartamento al primo piano di uno stabile condominiale, convenne in giudizio Domenico Costa e Daniela Angela Zavattieri, proprietari dell’appartamento al piano terra, chiedendo di accertare la proprietà comune ai sensi dell’art. 1117 c.c. di una striscia di terreno facente parte del cortile comune, larga un metro e mezzo e lunga dieci metri, adiacente al muro perimetrale del fabbricato, bene comune che la dante causa dei convenuti, erigendo una parete, aveva inglobato nell’appartamento di sua proprietà esclusiva, e conseguentemente di condannare i convenuti al rispristino dello status quo ante e al risarcimento del danno; in via subordinata l’attore chiese di accertare l’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà comune della striscia di terreno.
I convenuti eccepirono, tra l’altro, il loro difetto di legittimazione passiva, avendo acquistato l’appartamento nell’aprile del 2014 ed essendo stata, secondo le stesse affermazioni dell’attore, la loro dante causa Valentina Pace ad erigere il muro e a chiudere la striscia di terreno con una porta prima che l’immobile divenisse di loro proprietà; chiesero quindi di chiamare in causa la Pace per essere garantiti in caso di soccombenza rispetto alla domanda di riduzione in pristino. La Pace si costituì negando l’esistenza di alcun passaggio usufruibile da parte di tutti i condomini.
Per quanto interessa il presente giudizio, con la sentenza n. 5656/2018 il Tribunale di Milano, qualificata la domanda principale quale azione di rivendica, la respinseperché priva di fondamento e condannòl’attore per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. La sentenza di primo grado è stata impugnata da Piroddi e la Corte d’appello di Milano con la sentenza n. 4002/2019 ha respinto il gravame, ritenendo corretta la qualificazione della domanda, dal contenuto tipico della rivendica, anche se riferita a un bene che si era affermato essere in comproprietà, ed essendo la medesima priva di fondamento, come risultava dalla stessa documentazione catastale prodotta dall’appellante.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Giorgio Piroddi con cinque motivi contrastati con controricorso da Valentina Pace. Resistono altresì con controricorso Domenico Costa e Daniela Angela Zavattieri. Memoria è stata depositata dal ricorrente. CONSIDERATO CHE 1 Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 115, 116 e 244 c.p.c. per mancata ammissione della prova orale e della consulenza tecnica d’ufficio. 2 Il secondo motivo lamenta “erronea applicazione dell’art. 948 c.c., nonché delle norme in materia di valore probatorio delle planimetrie catastali e delle fotografie e mancata applicazione degli artt. 817 e 818 c.c.” 3Il terzo motivo denunzia erronea applicazione dell’art. 96, comma 3 c.p.c. in ordine alla condanna per lite temeraria; 4Il quarto motivo denunzia erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c. in ordine alle spese di soccombenza liquidate in favore della terza chiamata e poste a carico del ricorrente; 5 Il quinto ed ultimo motivodenunzia erronea applicazione dell’art.15 c.p.c. e del d.m. 55/2014 in relazione ai compensi liquidati per spese di soccombenza.
Per ragioni di priorità logica va anzitutto esaminato il secondo motivo, che è fondato con riferimento alla violazione dell’art. 948 La Corte d’appello ha respinto la censura che contestava l’errata qualificazione dell’azione quale azione di rivendica, affermando in modo apodittico – quale fosse l’unica domanda proponibile – come “la domanda principale svolta dall’attore abbia senza alcun dubbio il carattere tipico della rivendica”, senza considerare che la domanda avevaad oggetto la sottrazione all’uso comune di un bene ritenuto condominiale (cfr. i passaggi della citazione introduttiva trascritti alle pagg. 23 e 24 del ricorso), omettendo quindi di verificare lo stato dei luoghi al fine di individuare esattamente il bene in contestazione e la sua collocazione per stabilire se esso appartenesse a quelli indicati dall’art. 1117 c.c. Il giudice d’appello si è così posto in contrasto con l’univoca giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 3310/2019 e Cass. n. 20593/2018), alla stregua della quale, in tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 c.c., non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne affermi la proprietà esclusiva darne la prova, senza che, peraltro, a tal fine sia sufficiente l'allegazione del suo titolo di acquisto ove lo stesso non contenga in modo chiaro e inequivocabile elementi idonei ad escludere la condominialità del bene.
Il giudice d’appello ha poi fondato l’assenza di fondamento dell’azione, basandosi sulla “documentazione catastale”. Al riguardo va precisato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la presunzione legale di condominialità stabilita per i beni elencati nell'art. 1117 c.c., la cui elencazione non è tassativa, deriva sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, non sono utilizzabili i dati catastali, utili solo come concorrenti elementi indiziari di valutazione a fornire la prova richiesta (così Cass. n. 8152/2001, si veda anche Cass. n. 9523/2014).
L’errore di diritto è palese e comporta la cassazione della senza con logicoassorbimento di tutti i restanti motivi. Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Milano in diversa composizione, provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo, con assorbimento dei restanti motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano,