Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the request. The procedural outcome was a decree of extinction under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, with no costs assigned. The court ruled that since the plaintiff voluntarily abandoned the litigation, there was no need to examine the merits of the dispute between the individual and the insurance company.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the applicant results in the extinction of the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso proposto da: CAREDDU SALVATORANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 40, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI MALANDRINO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO AURICCHIO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO GNIGNATI; - controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.819/2024 pubblicata in data 6 febbraio 2024;
Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CAREDDU SALVATORANGELO accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI RG 19648-2024 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 19648-2024 Numero registro generale 19648/2024 Numero sezionale 792/2025 Numero di raccolta generale 20094/2025 dichiara estinto il giudizio. Data pubblicazione 18/07/2025 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Il Presidente titolare Felice Manna F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a