Cassation court dismisses appeal against injunction rejection due to non-final nature of the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's decision rejecting the injunction was not a final judgment. The appellant argued that jurisdiction belonged to the Trapani court based on the location of the property, while the Public Prosecutor requested dismissal. The court ruled that since the rejected request could be refiled, the current ruling lacks finality and cannot be reviewed by the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640, para. 3 c.p.c.; Art. 111 Cost.: A decision rejecting an injunction request is not final and thus inadmissible to the Court of Cassation, as the parties may refile the claim or the jurisdictional objection will be declared inadmissible upon a new filing.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15259/2024 R.G. proposto da: COMUNIONE COMPROPRIETÀ RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA CALAMPISO DI SAM VITO LO CAPO (TP), rappresentata e difes a dall’avvocato Domenico Damiani (DMNDNC49P20G273J); -Ricorrente - Contro PARIS GIACOMOe PARIS FILIPPO ; -Intimati – Avverso il decreto del Tribunale di Trapani n. RG 545/2024 depositato il 28/05/2024. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 4 marzo 2025. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’intestata comunione ha proposto ricorso ex art. 42 c.p.c. avverso il decreto del Tribunale di Trapani, depositato il 28 maggio 2024,che ha respinto la domanda d i ingiunzione della ricorrente per il Regolamento di competenza pagamento pro quota degli oneri condominiali di straordinaria amministrazione nei confronti Filippo e Giacomo Paris, eredi di Elio Paris, partecipante alla multiproprietà, titolare delle quote di complesso turistico alberghiero sito in San Vito Lo Capo (TP), sul presupposto che, nella specie, la competenza per territorio inderogabile appartiene al Tribunale di Roma, luogo di residenza dei debitori, ai sensi dell’art. 78 comma 2 del d.lgs. n. 206 del 2005.
Ad avviso della ricorrente, per l’ingiunzione è competente il tribunale siciliano poiché gli oneri di manutenzione straordinaria , derivanti dal diritto di nuda proprietà del partecipante alla comunione, attengono a beni in comproprietà che si trovano nel comune di Trapani;
2. il PM ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
3. rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile. Va fatta applicazione del principio secondo cui il decreto con il quale il giudice rigetta la domanda d i ingiunzione, non essendo suscettibile di dar luogo a una pronuncia definitiva, poiché il terzo comma dell’art. 640 c.p.c. consente la riproponibilità della domanda respinta, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. e non è suscettibile di passare in cosa giudicata. Del resto, la parte - anziché riproporre la domanda al medesimo giudice - potrà proporre altra istanza di ingiunzione al giudice indicato come competente nel provvedimento di rigetto della prima richiesta di ingiunzione; in questo caso, il giudice adito non si troverà di fronte a una pronuncia declinatoria della competenza del primo giudice, cosicché (anche) il regolamento di competenza eventualmente proposto d’ufficio dovrà essere dichiarato inammissibile (Cass. n. 19130/ 20 05 ; Cass. Sez. U.n. 9216/2010, Cass. nn. 18526/2016, 17884/2020);
4. nulla si deve disporre sulle spese del giudizio di cassazione, al quale gli intimati non hanno partecipato;
5. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della