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Ordinanza — n. 20007/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer's appeal regarding interest start dates but rejects electronic filing fee increase claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20007/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially revoked the lower court's order against a lawyer, ordering him to pay €32,380.25 plus interest. While the Court agreed that interest should run from the formal demand rather than the initial notice, it rejected the claim for an additional fee due to electronic filing methods. The decision established that electronic navigation tools must be present to qualify for the fee increase, which was absent in this case.

Regesto Legislator

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D.Lgs. 9/10/2002 n. 231; art. 1284, comma 4 c.c.: Interest on professional fees for lawyers must commence from the act of formal demand, not the initial notice, unless specific conditions for electronic navigation are met.

Parole chiave

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professional fees interest calculation electronic filing lawyer compensation Cassation appeal formal demand telematic procedures riduzione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. 9/10/2002 n. 231
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 9/10/2002 n. 231 e dell’art.
art. 1284, comma 4 c.c.
1284, comma 1, c.c., e dalla notifica del ricorso monitorio, avvenuta in data 14/01/2022 fino al saldo, nella misura prevista dall’art. 1284, comma 4 c.c. Per la cassazione della citata ordinanza del Tribunale l’avv.
art. 1284, comma 1 c.c.
231 e dell’art. 1284, comma 4, c.c., degli artt.
art. 112 c.p.c.
Liguori dall’atto di costituzione in mora (29.06.2020) sino alla domandal prevalentel tasso previsto dall’art.1284, comma 1 c.c., e dalla notifica del ricorso monitorio (14.01.2022) al saldo, al tasso previsto dall’art. 11284, comma4 c.c.
art. 4, comma 1bis D.M. n. 55/14
112 c.p.c., oltre che per violazione dell’art. 4, comma 1bis del D.M.
art. 13, comma 6 L. n. 247/2012
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
132/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale errato nella determinazione della decorrenza degli interessi moratori e nella distinzione della tipologia degli interessi.
art. 696 bis c.p
Michele Liguori - che aveva agito per il pagamento dei compensi professionali in relazione all’attività svolta in un procedimento ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c.
art. 1284, comma 4 c.c
1284, comma 1, c.c., e dalla notifica del ricorso monitorio, avvenuta in data 14/01/2022 fino al saldo, nella misura prevista dall’art. 1284, comma 4 c.c.
artt. 1218 c.c
231/2002, degli artt. 1218 c.c., 1219, comma 2 c.c., 1224 c.c., 1277 c.c., 1284, comma 4 c.c., 1334 c.c., 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass.sez. I, 20/06/2017, n. 15190
Cass. n. 21365/2023
Cass. sez. II, 27/07/2023, n. 22762
Cass. sez.VI, 06/12/2022, n. 35753
22762; Cass. sez.VI, 06/12/2022, n. 35753) Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto il fascicolo telematico contenenti i documenti depositati in PDF, senza avvalersi di tecniche ipertestuali che avrebbero co nsent it o la navigazione all’interno degli atti.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9585/2023 R.G. proposto da LIGUORI MICHELE, rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all'avvocato LIGUORI VINCENZO (LGRVCN90T17F839C) ed elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC proprio e de l difensor e iscritti nel REGINDE; -ricorrente- contro TRIMARCHI AURELIANO; -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 5153/2022 depositata il 05/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 5.4.2023, in parziale accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Aureliano Trimarchi nei confronti dell’Avv.

Michele Liguori - che aveva agito per il pagamento dei compensi professionali in relazione all’attività svolta in un procedimento ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. e nel successivo giudizio di merito - ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’opponente al pagamento della minoresomma di € 32.380,25, oltre interessi decorrenti dall’atto di costituzione in mora, avvenuto il 29/06/2020, fino alla domanda giudiziale nella misura prevista dall’art. 1284, comma 1, c.c., e dalla notifica del ricorso monitorio, avvenuta in data 14/01/2022 fino al saldo, nella misura prevista dall’art. 1284, comma 4 c.c. Per la cassazione della citata ordinanza del Tribunale l’avv.

Michele Liguori ha proposto ricorso sulla base di tre motivi. Aureliano Trimarchi è rimasto intimato. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di Consiglio il ricorrente ha depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 9/10/2002 n. 231 e dell’art. 1284, comma 4, c.c., degli artt. 1, 2, 5 D. Lgs.n. 231/2002, degli artt. 1218 c.c., 1219, comma 2 c.c., 1224 c.c., 1277 c.c., 1284, comma 4 c.c., 1334 c.c., 112 c.p.c. e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e del D.L. n. 132/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale errato nella determinazione della decorrenza degli interessi moratori e nella distinzione della tipologia degli interessi.

In particolare, il Tribunale avrebbe fatto decorrere gli interessi mordal prevalentel’Avv. Liguori dall’atto di costituzione in mora (29.06.2020) sino alla domandal prevalentel tasso previsto dall’art.1284, comma 1 c.c., e dalla notifica del ricorso monitorio (14.01.2022) al saldo, al tasso previsto dall’art. 11284, comma4 c.c. Nel fissare tale doppia decorrenza il Tribunale si sarebbe discostato dal prevalente orientamento di legittimità in forza del quale, in materia di compensi professionali di avvocato, gli interessi moratori vanno determinati ai sensi dell’art. 1284, comma 4 c.c., decorrenti dall’atto di costituzione in mora.

Il motivo è fondato. L’orientamento di questa Corte è consolidato nell’affermare che, in relazione ai crediti professionali derivanti dallo svolgimento dell'attività di avvocato, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ. decorrano dalla data di messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento, anche nel caso in cui alla liquidazione si pervenga all'esito del procedimento di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 (Cass . S ez. II, 07/02/2024, n. 3457 non massimata che si pone in continuità con i precedenti affermati da Cass.

Sez. II, 9.11.2022, n. 32929, Cass. Sez. II, 19.8.2022, n. 24973; Cass. Sez. II, 10.10.2022, n.29351). Non ha, invero, rilievo, la successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore. Infatti, la richiesta di pagamento per una somma maggiore o minore non esclude che il credito sia sufficientemente identificato, sicché è valida, ai fini della costituzione in mora, anche la richiesta di una somma maggiore, poiché l'atto di costituzione in mora produce i suoi effetti limitatamente alla parte di credito non contestata ovvero a quella che risulterà all'esito dell'accertamento giudiziale (Cass.

Sez. II n. 24482/2022; Cass. n. 6064/1979). Inoltre, con il D.L n. 132 del 12.9.2014, convertito dalla Legge n. 162 del 10.11.201 4, il legislatore ha stabilito che in materia di obbligazioni pecuniarie si applica il saggio di interessi pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (cfr. Cass. Sez. 2 19-8-2022 n. 24973, in motivazione) La sentenza impugnata non ha correttamente applicato i citati principi di diritto prevedendo la debenza degli interessi nella misura prevista dall’art. 1284, comma 1 c.p.c. mentre per crediti professionali derivanti dallo svolgimento dell'attività di avvocato, gli interessi andavano determinati ai sensi dell’art. 1284, comma 4 c.p.c.

Inoltre, è errata la statuizione di una doppia decorrenza degli interessi e, specificamente dall’atto di costituzione in mora (29.06.2020) sino alla domanda giudiziale al tasso previsto dall’art.1284, comma 1 c.c., e l’altra dalla notifica del ricorso monitorio (14.01.2022) al saldo, al tasso previsto dall’art. 1284, comma 4 c.c. Gli interessi moratori erano, invece, dovuti dall’atto di costituzione in mora. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità dell’ordinanza e del procedimento per avere disatteso, senza motivazione ed in presenza di una nota specifica, la domanda di maggiorazione del compenso del giudizio monitorio e di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche, con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione; la censura è stata svolta anche in relazione alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., oltre che per violazione dell’art. 4, comma 1bis del D.M. n. 55/14.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 6 della L. n. 247/2012 e 4, comma 1bis del D.M. n. 55/2014, ai sensi dell’art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c., per non avere il tribunale riconosciuto la maggiorazione del compenso del giudizio monitorio e di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche nonostante l’art.13, comma 6 della Legge n. 247 del 2012 preveda che tale maggiorazione sia applicabile anche in caso di liquidazione giudiziale. I motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

Non sussiste la violazione di cui all’art. 112 c.p.c., che, sia sotto il profilo dell’omessa pronuncia che sotto il profilo della violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione sulla domanda intesa come bene della vita richiesto al giudice mentre, nel caso di specie, il Tribunale si è pronunciato sulla domanda di liquidazione, rigettando implicitamente l’istanza di maggiorazione del compenso (Cass.sez. I, 20/06/2017,n. 15190). Il motivo è infondato, altresì, anche in ordine alla violazione dell’art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, non essendo sufficiente, ai fini del riconoscimento dell'aumento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del d.m. invocato, il mero utilizzo del processo telematico ma è necessario che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche che consentano di "navigare" all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati con tecniche "ipertestuali" (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi di consultazione (Cass. n.21365/2023).

E’ stato, inoltre, affermato che l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni (Cass. sez. II, 27/07/2023, n. 22762; Cass. sez.VI, 06/12/2022, n. 35753) Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto il fascicolo telematico contenenti i documenti depositati in PDF, senza avvalersi di tecniche ipertestuali che avrebbero co nsent it o la navigazione all’interno degli atti.

In definitiva, deve essere accolto il primo motive di ricorso e rigettati i restanti. L’ordinanza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvioanche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli in persona di altri magistrati. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettatirestanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Napoli in persona di altri