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Ordinanza — n. 19945/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of valid power of attorney for the specific judgment being challenged.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19945/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal and the accompanying withdrawal inadmissible because the power of attorney attached to the filing was issued for a different appellate judgment. The appellants argued the document covered the current case, but the Court found it explicitly referenced a distinct sentence from July 2018 rather than the October 2017 judgment under review. Consequently, the Court ruled that the lawyer acting without a valid mandate for this specific proceeding bears sole responsibility for the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002: A power of attorney must explicitly authorize the appeal against the specific judgment; if it authorizes a different judgment, the appeal is inadmissible and the lawyer alone bears the costs.

Parole chiave

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power of attorney cassation appeal inadmissible appeal litigation costs legal representative mandate specific judgment procedural defect ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 365 c.p.c.
3 dell’atto) risulta mancante della procura speciale, prescritta dall'art. 365 c.p.c. per la proposizione del ricorso in cassazione.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 365 c.p
3 dell’atto) risulta mancante della procura speciale, prescritta dall'art. 365 c.p.c.
art. 83 c.p
Lesezioni unite hanno affermato che i n tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c.
art. 1367 c.c
art. 159 c.p
e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti(v.
art. 125 c.p
365 c.p.c., del resto, impone per la proposizione del ricorso in cassazione la procura speciale, ossia riferita ad una causa determinata, e l'art. 125 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un. n. 10706/2006
Cass. n. 29209/2024
tra le varie, cass. n. 29209/2024; 17793/2024; 18453/2022; 36638/2021; 14474/2019).
Cass. n. 17793/2024
Cass. n. 18453/2022
Cass. n. 36638/2021
Cass. n. 14474/2019
sez. un. n. 10706/2006
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16715/2019 R.G. proposto da CARBINI DONATA, ANGELONI VANIA, BERTUCCI FIORELLA, SETTIMI SIMONETTA, AMICUCCI CINZIA, GIACCHETTI GIORGIO, STIZZA PAOLO, CARLONI FRANCA, MOSCONI MARCO, ERCOLANI ANNA MARIA, GIOACCHINI CARLO, FIORINI PAOLA, CARNEVALI RITA, MARINELLI ROBERTA e MARINELLI SERENA, rappresentat i e difesi dall'avvocato CURZI CORRADO; -ricorrenti- contro CAPPANERA LORENZA, rappresentata e difes a dall'avvocato NICOLINI ELISABETTA; -controricorrente- CAPPANERA STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato FANTINI ALBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato PALADINI EMANUELE; -controricorrente- CAPPANERA GIOIA; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 495/2018,depositata il 16/04/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE A nome di Donata Carbini, Vania Angeloni, Fiorella Bertucci, Simonetta Settimi, Cinzia Amicucci, Giorgio Giacchetti, Paolo Stizza, Franca Carloni, Marco Mosconi, Anna Maria Ercolani, Carlo Gioacchini, Paola Fiorini, Rita Carnevali, Roberta Marinelli e Serena Marinelli è stato proposto un ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona 16 aprile 2018, n. 495. Hanno resistito con distinti atti di controricorso Lorenza Cappanera e Stefano Cappanera, che hanno anzitutto eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancanza di valida procura.

L’intimata Gioia Cappanera non ha proposto difesein questa sede. Con atto del 17 giugno 2019 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso a nome di Rita Carnevali, Roberta Marinelli e Serena Marinelli. Memoria è stata depositata dal controricorrente Stefano Cappanera e a nome dei ricorrenti. CONSIDERATO CHE L’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura a proporre il ricorso per cassazione – sollevata in via preliminare da entrambi i controricorrentiè fondata. In calce al ricorso, su foglio separato, vi è una procura speciale , rilasciata il 16.5.2019 da Donata Carbini, Vania Angeloni, Fiorella Bertucci, Simonetta Settimi, Cinzia Amicucci, Giorgio Giacchetti, Paolo Stizza, Franca Carloni, Marco Mosconi, Anna Maria Ercolani, Carlo Gioacchini, Paola Fiorini, Rita Carnevali, Roberta Marinelli e Serena Marinelli.

Tale procura è però conferita per proporre ricorso per cassazione avverso la “sentenza n. 2998/2018, pronunciata dalla Corte d’appello di Ancona il 19.7.2018 e pubblicata il 17.12.2018, notificata il 17.1.2019….”, così che il presente ricorso, propostoinvece avverso la diversa sentenza della Corte d’appello di Ancona “n. 495/2018 dell’11.10. 2017, pubblicata in data 16 aprile 20116.4.2018…, non notificata” (così pag. 3 dell’atto) risulta mancante della procura speciale, prescritta dall'art. 365 c.p.c. per la proposizione del ricorso in cassazione.

In memoria (pagg. 11 segg. dell’atto), si sostiene che l’eccezione delle controparti sarebbe infondata, perché la procura, che sì contiene una errata indicazione del numero della sentenza gravata, è unita al ricorso e ne costituisce parte integrante; si richiama pertanto il principio secondo cui la procura è valida anche se non contiene un esplicito riferimento al provvedimento da impugnare, purché non emerga in modo evidente la non riferibilità al giudizio di cassazione e si cita al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 36057/2022 e la pronuncia n. 19336/2023.

Il rilievo non coglie nel segno perché non considera che la presunzione di inerenza della procura al ricorso in calce al quale essa si trova, c.d. criterio topografico, vale quando nel conferimento della procura non vi siano riferimenti specifici alla sentenza impugnata, ma non puòdi certo valere quando, come nel caso di specie, le espressioni utilizzate nel conferimento della procura conducano univocamente a escludere l'intenzione delle parti di rilasciare la procura per proporre ricorso contro la sentenza alla quale esso si riferisce. Lesezioni unite hanno affermato che i n tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti(v.

SSUU sentenza n. 36057/2022). L'art. 365 c.p.c., del resto, impone per la proposizione del ricorso in cassazione la procura speciale, ossia riferita ad una causa determinata, e l'art. 125 c.p.c. esige che il suo rilascio avvenga prima della notifica del ricorso, per assicurare che il mandato sia conferito dalla parte proprio per la proposizione del ricorso in cassazione contro una determinata sentenza, e la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto colmabili eventuali lacune nell'individuazione del provvedimento impugnato attraverso il riferimento al collocamento topografico della procura, in presenza di fattispecie concrete in cui il tenore letterale della procura fosse dubbio, ma nel caso in esame la procura speciale è stata conferita solo per impugnare in cassazione una sentenza diversa, pronunciata all'esito di un differente processo, così che essa risulta “in modo assolutamente evidente” non riferibile in alcun modo al ricorso in oggetto.

Nel caso in esame, manca quindi proprio il caso dubbio che consente di applicare il principio di conservazione degli atti processuali. Nella sentenza delle SSUU n. 36057/2022 si afferma proprio il contrariodi ciò che oggi si sostiene perché nel caso ivi esaminato, la procura attribuiva un mandato a compiere anche atti non inerenti al giudizio di legittimità, ma non certo escludeva, come nel ns caso, la riferibilità al giudizio di cassazione per cui è causa; e lo stesso vale anche per il caso di cui alla sentenza n. 19336/2023, pure richiamata in memoria, ove vi era pur sempre il riferimento alla sentenza impugnata con la semplice aggiunta di facoltà riguardanti il giudizio di merito.

In linea con tale conclusione, vedasi anche la recente Cass. n. 14539/2025.

2. Inammissibile è pure l’atto di “rinuncia agli atti del giudizio” del 17 giugno 2019 depositato dall’avvocato Corrado Curzi, in qualità di difensore di Rita Carnevali, Roberta Marinelli e Serena Marinelli, “in virtù di procura speciale per proporre ricorso avanti la Corte di cassazione rilasciata in calce al ricorso introduttivo del giudizio indicato in intestazione, espressamente munito del potere di rinunciare agli atti”. Al predetto difensore, come si è visto, è stata conferita la procura a proporre il ricorso per cassazione “ contro la sentenza n. 2998/2018 pronunciata dalla Corte d’Appello di Ancona il 19.7.2018, pubblicata il 17.12.2018 e notificata il 17.1.2019” e quindi, così come non è stato conferito nessun potere di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza n. 495/2018 dell’11.10.2017, pubblicata in data16.4.2018 non notificata , non è stato conferito alcun potere a rinunciarvi, non potendosi d’altro canto rinunciare a un ricorso rispetto al quale non è stato conferito il potere di proposizione.

3. Il ricorso e l’atto di rinuncia vanno pertanto dichiarati inammissibili. In ordine alla regolamentazione delle spese, va ricordato che, secondo indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass., sez. un. n. 10706/2006), nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio.

Nel caso in esame, come già detto, si tratta di procura rilasciata chiaramente ed espressamente per l’impugnazione di altra sentenza. Non è dunque possibile, pertanto, predicarne, ai fini del richiamato principio, la mera nullità, piuttosto che la radicale inesistenza, risolvendosi un siffatto contenuto non nella mera inosservanza di requisiti di contenuto-forma della procura, bensì nella identificazione di un atto diverso da quello richiesto Ne consegue che, una volta accertato che manca la procura speciale — che costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l'esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione — , l'unico soccombente deve considerarsi lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l'atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non i soggetti da lui nominati, i quali, se non hanno conferito la procura, nulla possono avere affermato in proposito (sul regime delle spese in caso diprocura rilasciata per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso” v. tra le varie, cass. n. 29209/2024; 17793/2024; 18453/2022; 36638/2021; 14474/2019).

Le spese del presente giudizio devono dunque essere poste a carico dell'avvocato Corrado Curzi, nella misura indicata in dispositivo. Ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, il quale va posto a carico, sempre per le medesime ragioni, del predetto avvocato. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e l’atto di rinuncia al medesimo; condanna l’avvocato Corrado Curzi al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente Lorenza Cappanera, che liquida in euro 2.700,00di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge e in favore del controricorrente Stefano Cappanera che liquida in euro 3.200,00di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’avvocato Co