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Ordinanza — n. 19903/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for omitting expert fee allocation to losing party under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19903/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed the Court of Appeal's judgment for failing to explicitly allocate expert fees to the losing party. The appellant argued this omission violated procedural rules requiring clear rulings on costs, while the appellee contended the fees were already settled. The court ruled that such fees cannot be implicitly covered and must be explicitly assigned to the losing party to ensure a valid decision.

Regesto Legislator

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Art. 91, 112, 92, 132 c.p.c.: If the judgment on litigation costs fails to explicitly assign the burden of expert fees to the losing party, it constitutes an omission of ruling and must be quashed.

Parole chiave

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omission of ruling expert fees allocation litigation costs civil procedure code quashing of judgment losing party burden procedural violation spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
La sentenza impugnata va cassata nella parte in cui, contravvenendo al precetto contenuto nell’art. 91 cod.
Art. 112 c.p.c.
civ., contrariamente a quanto dedotto in parte motiva, omette di statuire nel dispositivo, exart. 112 cod.
Art. 92 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
art. 91 cod. proc. civ
La sentenza impugnata va cassata nella parte in cui, contravvenendo al precetto contenuto nell’art. 91 cod. proc. civ., contrariamente a quanto dedotto in parte motiva, omette di statuire nel dispositivo, exart.
art. 288 cod. proc. civ
art. 112 cod. proc. civ
civ., contrariamente a quanto dedotto in parte motiva, omette di statuire nel dispositivo, exart. 112 cod. proc. civ., la condanna del Comune di Granze al rimborso delle spese di C.T.U.
art. 92 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31/10/2017
Questa Corte – superando un precedente orientamento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31/10/2017, Rv.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10804 del 05/06/2020
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13248/2024 R.G. proposto da: RUFFATO MARIO S.R.L. , rappresentata e difesa d a ll’avvocato RUFFATO ANNA; -ricorrente – contro COMUNE DI GRANZE; -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI VENEZIA n. 253/2024,depositata il 06/02/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025dal Consigliere CRISTINA AMATO. FATTI DI CAUSA 1. Ruffato Mario s.r.l. (già Ruffato Mario s. n . c . ) - appaltatrice delle opere di ampliamento della scuola materna Pio X, per la realizzazione di un asilo nido integrato, committente il Comune di Granze- conveniva in giudizio il suddetto Comune avanti al Tribunale di Padova, per sentirlo condannare al pagamento della somma capitale di €. 222.402,14 oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria, a titolo di maggior compenso spettante in dipendenza dalle riserve iscritte in corso d’opera, e della somma capitale di €. 35.000,00 oltre interessi di legge a titolo di risarcimento del danno per l’impiego di manodopera qualificata. 1.1.

Il Tribunale adìto, con sentenza n. 973/2017, facendo proprie le conclusioni del C.T.U. in merito alle riserve iscritte dall’appaltatrice, condannava il comune di Granze a pagare in favore dell’impresa Ruffato Mario s.r.l. l’importo di €. 11.022,35, oltre interessi al tasso legale dal giorno 28.01.11 all’effettivo pagamento; poneva in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di parte convenuta, con il vincolo della solidarietà in caso di inadempimento della parte obbligata, e condannava il Comune di Granze a rifondere alla Mario Ruffato s.r.l. le spese di lite.

2. La pronuncia di prime cure veniva impugnata da Ruffato Mario s.r.l.innanzi alla Corte d’Appello di Venezia. Il Comune di Granze spiegava appello incidentale limitatamente al capo di sentenza relativo alle spese di lite. 2.1. Il giudice di seconde cure, con sentenza n. 253/2024, accoglieva in parte l’appello principale, accertando la sussistenza di un credito in favore di Ruffato Mario s.r.l. ed a carico del Comune di Granze per l’importo di € 27.868,86 (oltre interessi dalla domanda al saldo); rigettava l’appello incidentale; condannava il Comune di Granze alla rifusione, in favore di Ruffato Mario s.r.l., delle spese di lite, senza nulla disporre in ordine al rimborso delle spese di C.T.U..

3. Avverso la suddetta pronuncia propone ricorso per cassazione Ruffato Mario s.r.l., affidandolo a due motivi. Resta intimato il Comune di Granze. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ. (art. 360 , comma 1 , n. 4 ) cod. proc. civ.). La sentenza impugnata va cassata nella parte in cui, contravvenendo al precetto contenuto nell’art. 91 cod. proc. civ., contrariamente a quanto dedotto in parte motiva, omette di statuire nel dispositivo, exart. 112 cod. proc. civ., la condanna del Comune di Granze al rimborso delle spese di C.T.U. sostenute dalla Ruffato nel grado d’appello, limitandosi essa a prevedere espressamente il solo rimborso delle spese legali.

Benché la Corte di cassazione abbia stabilito che nell’ipotesi di omessa statuizione su chi graveranno definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio la pronuncia sulle spese processuali ricomprende implicitamente quella sulle spese di consulenza, il ricorso per la correzione materiale della sentenza ex art. 288 cod. proc. civ. è stato rigettato con ordinanza della medesima Corte d’Appello. Pertanto, conclude la ricorrente, sussiste l’interesse ad agire di Mario Ruffato s.r.l.al fine di ottenere da questa Corte la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui non ha posto le spese di C.T.U. interamente sul Comune di Granze, parte soccombente.

La ricorrente precisa che, oltre a formulare domanda di rimborso delle spese e competenze di lite nell’atto introduttivo, ella aveva chiesto il rimborso delle spese di C.T.U. dalla medesima anticipate pro quota anche in sede di precisazione delle conclusioni. Poiché nel dispositivo della sentenza de quanulla si legge in ordine al rimborso delle spese di C.T.U., pro quotaanticipate dalla ricorrente, l’omessa regolamentazione di dette spese -considerato anche il rigetto della richiesta di correzione- integra una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 1.1.

Il motivo è fondato. Questa Corte – superando un precedente orientamento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31/10/2017, Rv. 646459 - 01) – ha stabilito che se nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio si configura un vizio di omessa pronuncia, poiché tale statuizione non può ricomprenderle implicitamente, a nulla rilevando che esse abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002 (Sez. 3, Ordinanza n. 10804 del 05/06/2020, Rv. 657964 -03) La sentenza merita, dunque, di essere cassata e il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello affinché statuisca sul rimborso delle spese di C.T.U.,secondo la regola della soccombenza.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 92 e 132 cod. proc. civ. (art. 360 , co mma 1, n. 3 ) cod. proc. civ.). In via subordinata, lamenta la ricorrente che poiché il dispositivo nulla statuisce in ordine al rimborso delle spese di C.T.U. richiesto dall’appellante, assumendo - come lascerebbe intuire l’illegittimo rigetto dell’istanza di correzione della sentenza- che la Corte d’Appello abbia inteso compensare parzialmente dette spese di lite, la sentenza in esame risulterebbe oltre che contraddittoria, viziata sotto il profilo motivazionale, mancando in essa ogni argomentazione a supporto di una tale decisione, ovvero difettando qualsivoglia argomentazione da cui possa desumersi una volontà di compensare detta spesa.

Poiché è principio consolidato che l'unico vincolo che il giudice incontra nel decidere del governo delle spese risiede nel divieto di porle interamente a carico della parte vittoriosa, la mancata, esplicita ed idonea indicazione delle ragioni sottese ad una decisione giudiziale di compensare le spese di lite integra la violazione del secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ. , pregiudicando essa il diritto di difesa, costituzionalmente garantito. 2.1. Avendo il Collegio accolto il primo motivo, il secondo si dichiara assorbito.

3. Il Collegio accoglie il primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questa fase processuale, in mancanza d'attività difensiva del Comune di Granze. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venez