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Ordinanza — n. 19899/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against condominium management expenses due to lack of evidence and improper application of law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19899/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court ruling that dismissed her claim for restitution of condominium funds. The appellant argued that the trial court incorrectly applied statutes regarding approved financial statements and improperly inferred testimony outcomes, while the respondent maintained that expenses were justified by assembly approval. The court found the appellant's arguments unfounded, noting the trial court did not base its decision on unexamined evidence and correctly applied the principle that approved accounts bind the community.

Regesto Legislator

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Art. 1137 c.c.; Art. 1130-bis c.c.: The court held that approved condominium accounts create binding obligations ex lege, and a trial court cannot base its judgment on hypothetical testimony outcomes or improperly apply statutes not in force at the time of the facts.

Parole chiave

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condominium management approved accounts binding burden of proof appellate review statutory application arretrati di mantenimento conti finanziari obbligo di restituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1137 c.c.
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1137 c.c., in relazione agli artt.
Art. 1130 c.c.
1713 e 1229 c.c., nonché dell’art. 1130-bis c.c., in relazione all’art.
Art. 1130-bis c.c.
1713 e 1229 c.c., nonché dell’art. 1130-bis c.c., in relazione all’art.
Art. 1135 c.c.
Art. 1713 c.c.
Art. 1229 c.c.
Art. 11 delle preleggi
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1137 c.c., in relazione agli artt.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
4 c.p.c., nonché violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli art.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
exart. 360, n. 4 c.p.c., nonché violazione dell’art.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10085/2019 R.G. proposto da DE FRANCESCO MARIA ANTONIETTA, elettivamente domiciliata i n ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI, 30, presso lo studio dell’avvocato DE MATTEIS PAOLO, rappresentat a e difes a dall'avvocato PAPPALARDO GIOVANNA; -ricorrente- contro HOLSTEN IN HAID UTE GERTRAUD, elettivamente domiciliat a in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 15, presso lo studio dell’avvocato FUSILLO ANTONIO, rappresentat a e difes a dall'avvocato WIELANDER INGO; -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BOLZANO n. 1019/2018 , depositata il 25/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Nel marzo 2014 Maria Antonietta De Francesco, condomina del Condominio Laugen di Lana, convennein giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Merano Ute Gertraud Holstenin Haid, già amministratrice dello stesso Condominio dal 2003 al 2008, chiedendone la condanna alla restituzione pro quota del denaro che aveva indebitamente prelevato in banca e da libretti a risparmio riferibili al Condominio. L’attrice dedusse che, fatta esaminare da un esperto la documentazione relativa alla gestione del Condominio ottenuta in via giudiziale, era emerso che una serie di operazioni risultavapriva di giustificazione.

Si è costituita la convenuta eccependo , tra l’altro , l’inammissibilità della pretesa in considerazione dell’intervenuta approvazione dei bilanci di esercizio condominiale relativi alle spese effettuate. Il Giudice di P ace accolse la domanda e condanna ò l’ex amministratriceal pagamento di euro 2.107,07.

2. La soccombente Holsten propose appello dinanzi al Tribunale di Bolzano che, con sentenza n. 1019/2018, in riforma della pronunciadi primo grado, respinse la domanda di De Francesco.

3. Avverso la sentenza d’appello ricorre per cassazione Maria Antonietta De Francescocon tre motivi . Resiste con controricorso Ute Gertraud Holsten. La ricorrente ha depositatomemoria. CONSIDERATO CHE 1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1137 c.c., in relazione agli artt. 1130, n. 3, e 1135 c.c. (nel testo vigente ratione temporis) e agli artt. 1713 e 1229 c.c., nonché dell’art. 1130-bis c.c., in relazione all’art. 11 delle preleggi: il Tribunale avrebbe, secondo la ricorrente, erroneamente basato la propria decisione sulla considerazione che i consuntivi presentati dall’amministratrice Holsten dal 2003 al 2008 erano stati approvati dalle assemblee e che le relative delibere non erano state impugnate, così diventando vincolanti ex art. 1137 c.c.; anzitutto – assume la ricorrente - il Tribunale ha fatto riferimento per due volte all’art. 1130-bis c.c., norma che è stata introdotta solo nel 2012 ed è in vigore dal 18 giugno 2013 e quindi non può trovare applicazione al presente caso, relativo a fatti avvenuti tra il 2003 e il 2009, il che inficia ab origine il ragionamento del Tribunale; in ogni caso tale norma non pone un obbligo di verifica dei dati esposti nel consuntivo per mezzo di revisore, ma unicamente detta in modo più analitico gli obblighi dell’amministratore; il punto è che il Tribunale ha male interpretato l’art. 1137 c.c., che non preclude l’accertamento della personale responsabilità dell’amministratore mandatario per violazione dolosa dei suoi obblighi e per la commissione di atti illeciti (addirittura di rilevanza penale), né tantomeno preclude di rilevare le ipotesi di radicale nullità delle delibere assembleari; i prelevamenti che l’amministratore non dimostri inerenti al mandato, infatti, costituiscono un illecito sia contrattuale che extracontrattuale che l’assemblea non ha il potere di approvare e che, pertanto, non soggiace ai limiti di impugnazione dell’art. 1137 c.c. Il motivo è infondato.

Quanto al riferimento all’art. 1130-bisc.c., in effetti non applicabile ratione temporis alla fattispecie, si tratta di un rilievo dal carattere non decisivo, essendosi limitato il Tribunale a sottolineare come l’operato dell’amministratrice non avesse incontrato, durante il suo mandato, la censura della maggioranza condominiale e come vi fosse stata la possibilità, certamente non preclusa prima della previsione da parte del legislatore, della nomina di un revisore per verificare la contabilità del Condominio. Il Tribunale ha fondato la decisione di rigetto della domanda della ricorrente –domanda volta a ottenere la restituzione di somme di denaro rispetto alle quali non sono stati rinvenuti, tra la documentazione fornita alla ricorrente, i documenti giustificativi – sulla mancata impugnazione da parte della ricorrente delle deliberazioni assembleari di approvazione dei rendiconti, rendiconti con i quali veniva approvato il complessivo operato economico dell’amministratore.

La ratio decidendi della decisione è coerente con il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui l'approvazione assembleare dell'operato dell'amministratoree la mancata impugnativa delle delibere relative alle attività di gestione dei beni e dei servizi condominiali preclude l'azione diresponsabilità al singolo condomino leso dall'attività e dalle iniziative arbitrarie dello stesso (in questi termini Cass. n. 10838 del 1992). La contestazione alla base della pretesa della ricorrente è d’altro canto, secondo la ricostruzione in fatto posta in essere dal giudice di merito, la mancata documentazione di alcune spese rispetto a rendiconti approvati; la ricorrente nel motivo fa riferimento alla commissione da parte della amministratrice di un illecito di rilevanza penale (appropriazione indebita aggravata), ma non risulta neppure – come peraltro sottolineato dallo stesso Tribunale – che la ricorrente abbia sporto denuncia per tale reato a carico di controparte.

2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. exart. 360, n. 4 c.p.c., nonché violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli art. 1130-bis c.c. e 1218 c.c., ex art. 360, n. 3 c.p.c.: il giudice d’appello non ha ammesso le prove testimoniali dedotte da controparte, ma preso atto della opposizione della ricorrente ha inferito che, ove fossero stati sentiti nel processo, tali testimoni avrebbero deposto in senso favorevole all’ex amministratrice; tale ragionamento è contrario ai “più elementari principi processuali e sostanziali in ordine all’onere e alla valutazione della prova”; se una prova non viene ammessa, il giudice “non può fondare la sentenza su quello che a suo parere ne sarebbe stato l’esito”.

Anche questomotivo è privo di fondatezza. Il Tribunale non ha affatto basatola propria decisione sui risultati di una prova non assunta, ma si è limitato a osservare, solo ad abundantiam (come si evince indubbiamente dalla locuzione “ a sostegno della attendibilità di tale ricostruzione della volontà assembleare …”: v. pag. 11 sentenza) che la ricorrente si era opposta all’audizione degli altri condomini richiesta dalla amministratrice, che evidentemente riteneva che i condomini avrebbero sostenuto la natura giustificata delle spese e dei prelievi contestati.

3. Il rigetto dei primi due motivi comporta logicamente l’assorbimento del terzo motivo, che ai soli fini di un eventuale giudizio di rinvio, “coglie l’occasione per ribadire l’infondatezza dell’avversa eccezione di prescrizione dei crediti, ribadendone l’infondatezza, in quanto, trattandosi di illeciti contrattuali – suscettibili di integrare la fattispecie criminosa dell’appropriazione indebita – soggiacciono al più lungo termine di prescrizione di dieci anni – o di sei anni, laddove venisse qualificato come illecito penale”.

II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del