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Ordinanza — n. 19896/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissible substitution of contract rescission with retention of deposit claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19896/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal, which sought to replace a previously abandoned claim for contract resolution with a new claim for rescission and retention of the deposit. The court held that the appellate court's decision to reject the rescission claim was final and binding, preventing the appellant from introducing this new cause of action in the retrial. Consequently, the court affirmed the lower court's ruling that the appellant's request was inadmissible due to procedural impropriety.

Regesto Legislator

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Art. 1385 c.c.; Art. 345 c.p.c.: A new claim for rescission with deposit retention introduced in the retrial to substitute a previously abandoned claim for resolution is inadmissible, as the scope of the retrial is fixed by the cassation judgment and cannot be altered by the appellate court.

Parole chiave

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contract rescission retention of deposit inadmissible appeal substitution of claims retrial scope procedural impropriety binding precedent impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 1385 c.c.
Filippo Simonelli agì in giudizio chiedendo l’accertamento del proprio recesso ai sensi dell’art. 1385 c.c. e la condanna delle venditrici alla restituzione del doppio della caparra.
Art. 345 c.p.c.
Art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art.
Art. 1-bis dello stesso art. 13
115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
art. 1385 c.c
Filippo Simonelli agì in giudizio chiedendo l’accertamento del proprio recesso ai sensi dell’art. 1385 c.c.
artt. 1385 c.c
17316/2015 cassò tale pronuncia, ritenendo inammissibile la domanda di recesso proposta per la prima volta in appello in sostituzione di quella di risoluzione avanzata in primo grado, in violazione degli artt. 1385 c.c.
art. 112 c.p
e dell’art. 112 c.p.c., poiché la Corte d’appello ha qualificato erroneamente la domanda riconvenzionale della parte ricorrente come domanda di risoluzione contrattuale anziché come domanda di recesso con ritenzione della caparra.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17316/2015
Cass. SU 533/2009
Questa Corte, richiamando Cass. SU 533/2009, aveva accolto il ricorso concludendo che «La domanda proposta dalla sig.ra Mina in appello era quindi inammissibile perché nuova».
Cass. n. 27343/2018
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14284/2020 R.G. proposto da MINA CHIARA, elettivamente domiciliata inROMA VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato OPILIO LAURA (PLOL- RA62R42H501U) che la rappresenta e difende unitamente all'avvo- cato GALZIGNATO GIUSEPPE (GLZGPP67P10F443V); -ricorrente- contro SIMONELLI FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. CU- BONI 12, presso lo studio dell’avvocato NOTO ELISA (NTOL- SE70T54H501M), rappresentato e difeso dagli avvocati LAZZERET- TI MARIO (LZZMRA39M07G702V), LAZZERETTI LAURA (LZZ- LRA66P43G702E); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1439/2019 depositata il 07/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA La controversia è sorta da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato il 29/04/1992 tra Filippo Simonelli (compratore) e Chiara Mina con Isolina Porcelli (venditrici). Il compratore versò una caparra confirmatoria di lire 300.000.000 (€ 154.937,07). Si allegarono inadempimenti reciproci nell’addivenire al contratto definitivo. Filippo Simonelli agì in giudizio chiedendo l’accertamento del proprio recesso ai sensi dell’art. 1385 c.c. e la condanna delle venditrici alla restituzione del doppio della caparra.

Le convenute si opposero, chiedendo a loro volta la risoluzione del contratto per inadempimento del compratore, la ritenzione della caparra e la condanna ai danni ulteriori da accertarsi in corso di causa. Nel 2004 il Tribunale di Cremona rigettò le domande del compratore e accolse parzialmente la domanda riconvenzionale delle venditrici, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento di Simonelli, ma ordinando la restituzione della caparra. Con appello principale, Simonelli chiese l’accoglimento delle proprie istanze originarie, mentreChiara Mina (anche quale erede di Porcelli) propose appello incidentale per far dichiarare il recesso e il diritto a trattenere la caparra.

Nel 2008 la Corte di appello di Brescia rigettò l’appello principale e accolse l’incidentale, accertando il recesso e il diritto di trattenere la caparra delle venditrici. Su ricorso del compratore, Cass. 17316/2015 cassò tale pronuncia, ritenendo inammissibile la domanda di recesso proposta per la prima volta in appello in sostituzione di quella di risoluzione avanzata in primo grado, in violazione degli artt. 1385 c.c. e 345 c.p.c. Nel giudizio di rinvio, la Corte di appello di Brescia ha rigettato definitivamente le domande della convenuta venditrice, confermando l’obbligo di restituire la caparra con interessi dal 29/04/1992 e le somme pagate dal compratore in esecuzione della sentenza di appello precedente, poi annullata da questa Corte.

La Corte distrettuale ha applicato il principio enunciato da Cass. SU 533/2009 secondo cui la domanda di recesso con ritenzione della caparra costituisce un novum inammissibile in appello se sostitutiva di una precedente domanda di risoluzione con risarcimento danni, per incompatibilitàstrutturale tra le due domande(art. 1385 c.c.). Ricorre in cassazione la promittente venditrice convenuta con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste il promissario acquirente attore con controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.- Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. in quanto la Corte d’appello avrebbe deciso su una domanda diversa (risoluzione con risarcimento danni) rispetto a quella effettivamente proposta (recesso con ritenzione della caparra).

Si contesta l’omesso riconoscimento della rinuncia al risarcimento operata dalla ricorrente sin dal 2000, documentata da verbali d’udienza e atti processuali. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1385 e 1453 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., poiché la Corte d’appello ha qualificato erroneamente la domanda riconvenzionale della parte ricorrente come domanda di risoluzione contrattuale anziché come domanda di recesso con ritenzione della caparra. Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nelle conclusioni effettivamente rassegnate dalla parte ricorrente in primo grado, sia nell’udienza di precisazione delle conclusioni del 06/10/2000 dinanzi al Tribunale di Lucca, sia nei successivi atti processuali dinanzi al Tribunale di Cremona.

Si sostiene che, se la Corte d’appello avesse considerato tali elementi, avrebbe dovuto rilevare che la domanda di risarcimento danni era stata abbandonata nel primo grado, con conseguente erroneità della qualificazione della domanda come di risoluzione contrattuale. 1.2. - I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto sono diretti a conseguire, sotto diversi profili, lo stesso scopo pratico: dischiudere la prospettiva di una pronuncia di ritenzione della caparra da parte della venditrice , sul presupposto che già in primo grado l’originaria domanda di risarcimento dei danni ulteriori era stata da lei rinunciata.

Essi sono infondati. Nella sua precedente sentenza su questa causa, questa Corte (n. 17316/2015) aveva affermato in narrativa: « l e convenute chiedevano rigettarsi la domanda e, in riconvenzionale, dichiararsi risolto il contratto preliminare per fatto e colpa dell'attore con diritto a trattenere la caparra, salvo danni da richiedersi in separato giudizio». Il promissario acquirente attore aveva chiesto alla Corte di statuire che «non è ammissibile in appello la sostituzione della domanda di risoluzione e della connessa domanda di risarcimento con la domanda volta a far dichiarare la legittimità del recesso e la sussistenza del diritto a trattenere la caparra».

Questa Corte, richiamando Cass. SU 533/2009, aveva accolto il ricorso concludendo che «La domanda proposta dalla sig.ra Mina in appello era quindi inammissibile perché nuova». Pertanto, questa Corte ha qualificato la domanda riconvenzionale originaria della parte ricorrente come di risoluzione con richiesta di risarcimento danni (sebbene da liquidarsi in separato giudizio), ritenendo quindi inammissibile in appello la sostituzione di tale domanda con quella recesso con ritenzione della caparra. Tali statuizioni precludono la riqualificazione della domanda cui aspira la ricorrente, da diversi punti di vista, con i tre motivi di ricorso.

Infatti, questa Corte ha più volte avuto occasione di ribadire che « i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neanche alla stregua disuccessivi arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità» così, tra le altre, 27343/2018).

Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso sono rigettati. 2. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rim- borsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 7.000 , 00 oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista pe