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Ordinanza — n. 19821/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for revocation of cassation ruling citing lack of factual error grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19821/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal for revocation inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant alleged a factual error regarding the lack of contradictory reasoning on possession, but the court found this contested a value judgment rather than a factual mistake. Consequently, the court rejected the claim and condemned the appellant to pay expenses to the bankruptcy trustee and the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 380 c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: An appeal for revocation based on alleged factual error is inadmissible if it merely contests a value judgment or repeats arguments already rejected in lower courts without demonstrating a genuine error of fact.

Parole chiave

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appeal for revocation factual error ground value judgment review contradictory reasoning usucapion possession court costs award inadmissible appeal garanzia in caso di evizione

Disposizioni normative citate

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Art. 380 c.p.c.
96 commi 3 e 4 c.p.c., dato che il ricorso veniva deciso in maniera conforme alla proposta del consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c.;
Art. 96 c.p.c.
– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.
Art. 93 comma 4 c.p.c.
96 comma 3 c.p.c., e al pagamento di una ulteriore somma di euro 3.000,00, in favore della cassa delle ammende, ex art. 93 comma 4 c.p.c. Ai sensi dell’art.
art. 380 bis c.p
96 commi 3 e 4 c.p.c., dato che il ricorso veniva deciso in maniera conforme alla proposta del consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c.;
art. 183 comma 6 c.p
art. 96 c.p
– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
art. 96 comma 3 c.p
Condanna il ricorrente al pagamento dell’importo di euro 5.000,00 in favore di ciascun controricorrente, ex art. 96 comma 3 c.p.c., e al pagamento di una ulteriore somma di euro 3.000,00, in favore della cassa delle ammende, ex art.
art. 93 comma 4 c.p
96 comma 3 c.p.c., e al pagamento di una ulteriore somma di euro 3.000,00, in favore della cassa delle ammende, ex art. 93 comma 4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25200/2023
Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023
Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023, Rv.
Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023
668909 –01; Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023, Rv.
Sez. 3, Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023
668850 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorsoper revocazione iscritto al n. 505 /20 2 4 R.G. proposto da: MOLINO GERARDO,rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Conte. -Ricorrente – Contro FALLIMENTO NR. 998/2002 DELLA SOCIETÀ ITALINVEST SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro Grippaudo. -Controricorrente – E contro GRAZIA GAETANO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessia Panella. -Controricorrente – avverso l ’ordinanza d el la Suprema Corte di Cassazione n. 30254/2023 depositata il 31/10/2023. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del18 giugno 202 5 .

Rilevato che: REVOCAZIONEORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE1. Il Tribunale di Roma respinse la domanda di Gerardo Molino, volta ad ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione di un immobile di Roma, intestato alla Italinvest Srl , successivamente fallita. La Corte d’appello di Roma , con sentenza n. 3762 del 2022 , respinse l’appello dell’attore sul rilievo che la sottoscrizione di un contratto di locazione da parte dello stesso appellante indicava la consapevolezza dell’altruità dell’immobile, mancando altresì la prova dell’interversione del possesso;

2. questa Corte, con ordinanza n. 30254/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso di Gerardo Molino, che ha condannato alle spese del procedimento di cassazionee al pagamento degli importi di cui agli artt. 96 commi 3 e 4 c.p.c., dato che il ricorso veniva deciso in maniera conforme alla proposta del consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c.;

3. Gerardo Molino ha proposto ricorso per la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 30254/ 202 3 del 31/10/2023, sulla base di un motivo. Il Fallimento n. 998/2002 della I talinvest Srl e Gerardo Molino hanno resistito con distinti controricorsi. In data 21/03/2024, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata ritualmente comunicata alle parti. In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. È stata quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. In prossimità dell’udienza, hanno depositato memorie il ricorrente ed il Fallimento n. 998/2002 della Italinvest Srl. Consideratoche:

1. l’unico motivo di ricorso denuncia “errore di fatto in ordine alla mancata e contraddittoria motivazione relativa all’effettivo possesso del bene da parte del sig. Molino e all’onere probatorio”. Si lamenta l’errore commesso dalla Corte, consistente nell’omessa valutazione della circostanza che l’attore, sin dal primo grado, aveva chiesto di provare il possesso dell’immobile ai fini dell’usucapione e, nella stessa ottica, aveva articolato, nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., prove testimoniali, che non erano state ammesse, sicché, nella prospettiva del ricorrente (vedi pag. 6 del ricorso), “non è possibile ritenere che vi sia mancanza di prova del possesso precedente del bene che si intende usucapire, se è stato, di fatto, impedito ogni tipo di valutazione, non ammettendo la prova testimoniale”; 1.1. il motivo è inammissibile; quello lamentato non è un errore di fatto revocatorio secondo la costante accezione della giurisprudenza di legittimità.

L’errore di fatto riparabile, ai sensi dell ’ art. 395 n. 4 c.p.c. , attraverso il rimedio della revocazione, deve consistere in una mera svista di carattere materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità è esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto positivamente accertato in un modo parimenti indiscutibile. Pertanto, non può aversi errore revocatorio per pretesi vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logicogiuridico (cfr.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 19/06/2007, Rv. 596982; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7778 del 27/03/2017, Rv. 644833; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27570 del 30/10/2018, Rv. 651070). Nella fattispecie all’attenzione del Collegio non si censura un errore di fatto,ma si stigmatizza un asserito e rrore di diritto poiché si critica la statuizione dell’ordinanza revocanda secondo cui i due motivi di ricorso per cassazione miravano, nella sostanza, a rimettere in discussionela valutazione delle risultanze probatorie e il giudizio di inammissibilità della prova per testi, che avevano costituito l’antecedente logico-giuridico della sentenza di rigetto del gravame emessa dalla Corte territoriale.

In altre parole, non si fa valere un errore di percezione, ma si contesta un’attività valutativa che, se fosse davvero errata , integrerebbe un errore di giudizio e non errore di fatto deducibile come viziorevocatorio (Cass. n. 25200 /2023 ) . A questa considerazione se ne affianca un’altra: il presunto errore revocatorio – ove mai sussistente – sarebbe stato commesso dalla Corte d’appello e non dalla S.C. : infatti, a p ag. 5 del ricorso per revocazione è riportato il passaggio argomentativo dell’ordinanza revocanda che dà atto che il giudizio di “inutilità” delle prove testimoniali, che già in primo grado non erano state ammesse, era stato espresso (appunto) dalla Corte territoriale.

E, in effetti, la censura a base della domanda di revocazione (vedi pag. 6, righi terzo e ss., del ricorso per cassazione ) è la stessa censura che era stata sollevata in appello (vedi pag. 5, righi quattro e ss.. della sentenza d’appello)e che la Corte d’appello aveva (implicitamente) respinto;

2. il ricorso , pertanto, è inammissibile , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo;

3. poiché il ricorso è deciso in conformità della proposta formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. , vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. , con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad euro 500 e non superiore a euro 5.000. Cfr. Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023, Rv. 668909 –01; Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023, Rv. 668850 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023, Rv. 669107 –01);

4. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in favore del Fallimento n. 998/2002 della Società ltalinvest Srl in euro 8.500,00, piùeuro 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, e in favore di Gaetano Antonio Grazia in euro 8.500,00, più euro 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento dell’importo di euro 5.000,00 in favore di ciascun controricorrente, ex art. 96 comma 3 c.p.c., e al pagamento di una ulteriore somma di euro 3.000,00, in favore della cassa delle ammende, ex art. 93 comma 4 c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 1