Cassation court remands case regarding illegal utility lines and lack of statutory easement authorization.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the case to the Court of Appeal for further examination of the applicants' standing and the validity of the easement claim. The lower court rejected the plaintiffs' requests based on a 1933 decree, but the higher court found the reasoning insufficient and noted the absence of permanent authorization for the high-voltage lines. Consequently, the court ordered a new trial to properly address the procedural defects and the substantive legal requirements for establishing an easement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c.; Art. 182 c.p.c.; Art. 101 co. 2 c.p.c.; Art. 1775/1933 R.D.; Art. 1775/1993 T.U. The court established that a lower court's rejection of a claim based on a historical decree is erroneous if it fails to verify the existence of required permanent authorizations and if it violates the principle of contradictory proceedings by not granting time for representation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9928/2021 R.G. proposto da: VITALE VINCENZO, VITALE GENNARO, BELLUCCI MARIA VITTORIA rappresenti e difesi dall’avvocato INNOCENZO MILITERNI con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; –ricorrenti – contro E-DISTRIBUZIONE S.P.A., già Enel Distribuzione S.p.a., in proprio nonché nella qualità di mandataria della Enel S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 29, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ZACCHEO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
–controricorrente – AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ SPA (già Napolipark s.r.l.), COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI NAPOLI SPA; -intimate- avverso la sentenza n. 3509/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva 1.La s.r.l. Immobiliare Napoli Est, proprietaria di un complesso immobiliare composto da tre fabbricati con annesse aree scoperte, sito in Napoli , via Ponte dei Francesi n. 37/B, convenne in giudizio, innanzi il Tribunale di Napoli , Enel s.p.a. ed Enel Distribuzione s.p.a., deducendo che nel corso dei lavori di ristrutturazione dell’area aveva rinvenuto dei cavi elettrici sotterranei di proprietà dell’Enel, la cui presenza non era mai stata comunicata.
Chiese, pertanto, che venisse accertata la presenza nel sottosuolo di cavi elettrici, anche ad alta tensione, pienamente funzionanti, che gli stessi erano stati collocati dall’Enel senza alcun provvedimento adottato nelle forme di legge e/o consenso della società proprietaria dell’area e che le convenute fossero condannate alla rimozione dei cavi abusivi ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. . Si costituì Enel Distribuzione s.p.a. chiedendo il rigetto delle pretese avverse e deducendo che la servitù di elettrodotto fosse stata costituita per legge, per destinazione del padre di famiglia ovvero per usucapione; in subordine, svolse domanda riconvenzionale di costituzione coattiva della suddetta servitù.
Rimase contumace la società Enel s.p.a. 2.1. Il Tribunale ordinò la chiamata in causa della Compagnia Trasporti Pubblici s.p.a. e della Napolipark s.r.l. quali acquirenti dalla Immobiliare Napoli Est di parte degli immobili ove insistevano i cavi. Si costituì solo la prima, associandosi alle domande svolte dalla sua dante causa e istando per il rigetto della domanda riconvenzionale di Enel.
2. In seguito, Vincenzo Vitale, Gennaro Vitalee Maria Vittoria Bellucci, rispettivamente nudi proprietari e usufruttuaria di un fabbricato sito in Napoli in via Marina dei Gigli , 37, convennero , innanzi al Tribunale di Napoli, Enel Distribuzione s.p.a. e d Enel s.p.a. chiedendo che venisse accertata, nel complesso di loro proprietà, la presenza di elettrodotti interrati AT funzionanti, che gli stessi erano stati collocati senza alcun provvedimento di legge e/o consenso delle società succedutesi nella titolarità dell’area, che la collocazione di tali cavi era pertanto abusiva e che ledeva il diritto alla salute; conclusero per la rimozione degli elettrodotti e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Anche in tale giudizio si costituì solamente Enel Distribuzione s.p.a. spiegando le medesime eccezioni e le medesime domande dell’altro giudizio incardinato innanzi allo stesso Tribunale. I giudizi vennero riuniti, e, all’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Napoli, accogliendo, per questa parte, la domanda degli attori, condannò Enel Distribuzione s.p.a. alla rimozione delle linee di media tensione correnti nel sottosuolo della proprietà attorea, siccome descritta dalla c.t.u.
3. Avverso la sentenza di primo grado proposero appello Vincenzo e Gennaro Vitale, in proprio e quali cessionari della Immobiliare Napoli Est s.r.l., nonché Bellucci Maria Vittoria. Si costituì Enel Distribuzione s.p.a., impugnando e contestando l’atto di appello avversario e proponendo, a sua volta, appello incidentale, con il quale chiese la riforma della sentenza di primo grado che l’aveva condannata alla rimozione dei cavi elettrici. La Corte di Appello di Napoli rigettò sia l’appello principale che quelloincidentale. Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quel che qui possa rilevare: - doveva essere dichiarato il difetto di legittimazione ad impugnare di Vincenzo e Gennaro Vitale quali cessionari di Immobiliari Napoli Est s.r.l. poiché il titolo in virtù del quale i predetti sostengono di agire in sede di gravame…..riguarda il “credito eventuale” (così testualmente indicato nell’atto di cessione) scaturente dall’azione di garanzia oggetto del giudizio pendente presso il Tribunale di Napoli con RGN 20686/07 promosso dalla Immobiliare Napoli Est spa contro la Immobiliare Cedi spa (ancora non definito all’atto della cessione), che riguarda un diritto diverso da quelli oggetto dei giudizi riuniti -ne conseguiva che:
a) gli appellanti non erano legittimati ad impugnare la sentenza di primo grado anche in relazione alle statuizioni di rigetto riferentesi alla Immobiliare Napoli Est s.r.l.;
b) trattandosi di cause scindibili (connesse solo soggettivamente), doveva rilevarsi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado relativamente alle statuizioni afferenti la Immobiliare Napoli Est;
c) il “ thema decidendum ” doveva pertanto riguardare esclusivamente le censure relative gli immobili di proprietà dei Vitali; la linea interrata Vigliena-Poggioreale risulta autorizzata nel 1937 in favore della SME (Società Meridionale di elettricità) e realizzata nel periodo compreso tra la fine degli anni ’30 ed inizio anni ’40 (…) . Ciò comporta che, trattandosi di opere già esistenti all’epoca in cui per effetto della nazionalizzazione dell’energia elettrica con l. 1643/62 e con successivo Dpr 342/65, vi è stato il trasferimento all’ENEL della centrale elettrica e dei relativi impianti, la servitù di attraversamento della [del] fondo ora di proprietà Vitale mediante la preesistente linea elettrica in partenza dalla centrale medesima, configura una servitù coattiva di elettrodotto, che quel decreto, di natura sostanzialmente amministrativa anche se formalmente legislativa, viene implicitamente ad imporre, in via espropriativa ed in relazione a al disposto trapasso dell’azienda elettrica nella sua globalità funzionale (v.
Cass. sentenza n. 5740 del 07/11/1979). Dunque, in relazione a tale linea non viene in considerazione l’iter espropriativo previsto dal TU 1775/1933 invocato dagli appellanti 4. Vincenzo Vitale, Gennaro Vitale e Maria Vittoria Bellucci propongono ricorso fondato su cinque motivi. Resiste con controricorso e- Distribuzione s.p.a. già Enel Distribuzione s.p.a. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
5. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 360 co. n. 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 111, 112, 113, 115, 132, 352 cod. proc. civ.; 2697 e 2729 cod. civ.; 24 e 111 Costituzione, avendo i Giudici di secondo grado errato nel dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti Vincenzo e Gennaro Vitale. In particolar modo, la Corte d’appello, a causa della “rilevante lievitazione cartacea” del fascicolo dei Vitale, non aveva preso in considerazione specifici documenti depositati dai ricorrenti (dichiarazione relativa alla interpretazione dei patti contenuti nell’atto 8 luglio 2009 e dichiarazione autentica del 15 aprile 2015), diretti a provare la loro legittimazione ad agire.
6. Con il secondo motivo viene denunciata violazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 182 cod. proc. civ. , avendo la Corte d’appello “implicitamente” escluso la possibilità di applicare il disposto di cui all’art. 182 cod. proc. civ.: non avendo rinvenuto il documento che attestava la legittimazione degli esponenti, la Corte locale avrebbe dovuto assegnare loro un termine al fine di consentire la regolarizzazione o la costituzione della persona cui spetti la rappresentanza.
7. Con la terza doglianza, si censura la sentenza impugnata violazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 101 co. 2 cod. proc. civ. , non avendo la Corte d’appello provveduto a integrare il contraddittorio , avuto riguardo al difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, rilevato d’ufficio. Si era così dato luogo a una decisione “a sorpresa”, in violazione del contraddittorio.
8. Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 132 n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 116, 119 e 123 R.D. 11 dicembre 1933 n., avendo, la Corte d’appello errato nel ritenere che il r.d. n. 1775/1933 comportasse l’automatica costituzione di una servitù di elettrodotto; tale norma, invero, si soggiunge, subordin a la costituzione di detta servitù all’esistenza di un’autorizzazione permanente o temporanea, da parte dell’autorità competente.
Dalla lettura del provvedimento era dato rilevare che era autorizzata unicamente la S.M.E. ad impiantare una linea elettrica ad alta tensione. A fronte di una motivazione apparente, che non consentiva di cogliere la ratio decidendi, resa per relationem non argomentata, doveva constatarsi l’inesistenza del decreto di esproprio e/o di imposizione della servitù di elettrodotto, la mancata corresponsione di indennità e il riconoscimento espresso della abusività delle linee elettriche Vigliena-Poggioreale e Vigliena-Doganella esclude la costituzione di una servitù coattiva ai sensi del T.U. n. 1775 del 1993 e rende del tutto erroneo l’iter argomentativo utilizzato dal giudice di secondo grado per rigettare le domande proposte dagli attuali ricorrenti 9.
Con il quinto motivo, si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. Ingiusto doveva reputarsi il rigetto della domanda risarcitoria: la Immobiliare Napoli Est, come documentalmente dimostrato, era stata costretta a corrispondere all’impresa appaltatrice la somma di 400.000 euro, a sèguito di transazione, proprio a cagione dei rilevanti ritardi nello svolgimento dei lavori procurato dalla presenza delle linee elettriche; sotto altro profilo, del tutto contraddittoriamente era stato negato il diritto alla prova e, tuttavia, rigettato il diritto che si era inteso provare.
10. Le questioni poste, avendo speciale riguardo al quarto motivo, sollecitano vaglio nomofilattico. È, pertanto, opportuno rimett