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Sentenza — n. 19687/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares lower court judgment null due to violation of adversarial principle regarding technical expert evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19687/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the appealed judgment null and void, remanding the case to the Court of Appeal of Palermo. The primary ground was a violation of the principle of adversarial proceedings (contraddittorio) because the lower court failed to properly examine technical evidence and expert opinions that were contested by the parties. Consequently, the court held that the decision could not stand without a fresh trial where all disputed technical aspects are fully debated.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A judgment is null if the court fails to examine facts or evidence essential to the case that were specifically contested by the parties, thereby violating the principle of adversarial proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
violation of adversarial principle nullity of judgment technical expert evidence omission of decisive facts remittal to appellate court responsabilità per danni da acqua difetti di costruzione responsabilità dell'architetto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
Art. 360, first comma, n. 5, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 2043 c.c.
Art. 2947 c.c.
art. 700 c.p
FATTI DI CAUSA 1.– Con ricorso ex art. 700 c.p.c.
art. 1669 c.c
5781/2011, depositata il 13 dicembre 2011, il Tribunale di Palermo dichiarava la “prescrizione” dell’azione di risarcimento danni per rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669 c.c.
art. 2947 c.c
artt. 2043 c.c
3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c.
art. 112 c.p
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 27816/2020) proposto da: BUTTITTA Caterina (C.F.: BTT CRN 36R47 A546A) e BUTTITTA Franca (C.F.: BTT FNC 63A53 G273M), rappresentate e difese, in virtù di procure in calce al ricorso, dall’Avv. Pasquale Mogavero, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -ricorrenti principali - contro ARCURI Michele (C.F.: RCR MHL 69B16 G273T), BUDAU Mihaela (C.F.: BDU MHL 68H63 Z129E), DI TERESA Francesco (C.F.: DTR FNC 59A25 G273U), DI SALVO Tommaso (C.F.: DSL TMS 46M18 A546N), DURANTE Angelo (C.F.:

DRN NGL 50B22 G273Y), GULLOTTA Antonino (C.F.: GLL NNN 62C17 G273L) e PLACA Rosario (C.F.: PLC RSR 42P12 G792S), rappresentati e difesi, in Vendita –Azione di responsabilità per pericolo di crollo verso i venditori costruttori R.G.N. 27816/20 U.P.3/7/2025 virtù di procure in calce al controricorso, dall’Avv. Francesco Paolo Guagliardo, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -controricorrenti - nonché MASTROLEMBO Domenico Ventura (C.F.: MST DNC 58E23 L478E), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv.

Francesco Paolo Guagliardo, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -ricorrente incidentale - contro BUTTITTA Caterina (C.F.: BTT CRN 36R47 A546A) e BUTTITTA Franca (C.F.: BTT FNC 63A53 G273M), rappresentate e difese, in forza di procure in calce al controricorso, dall’Avv. Pasquale Mogavero, elettivamente domiciliate in Roma, via Alberico II n. 4, presso lo studio dell’Avv. Giancarlo Mattiello; GALIOTO Antonio (C.F.: GLT NTN 51M29 A546L) e GALIOTO Anna Maria (C.F.: GLT NMR 56C41 G273L), quali eredi di Buttitta Maria, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv.

Pasquale Mogavero, elettivamente domiciliati in Roma, via Alberico II n. 4, presso lo studio dell’Avv. Giancarlo Mattiello; -controricorrenti - TRIPOLI Francesco (C.F.: TRP FNC 49A17 A546A); PASSANANTE Gaspare (C.F.: PSS GPR 65B14 G273K); -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1246/2019, pubblicata il 17 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2025 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; vistele conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott.

Alberto Cardino, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale; conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica; sentito, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. Giancarlo Mattiello – in sostituzione dell’Avv. Pasquale Mogavero – per i ricorrenti principali e per i controricorrenti Galioto Antonio e Galioto Anna Maria. FATTI DI CAUSA 1.– Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 23 ottobre 1996, Durante Angelo, Passanante Gaspare, Scalia Domenico, Gullotta Antonino, Mastrolembo Domenico Ventura, Placa Rosario, Di Salvo Tommaso, Gullotta Tommaso, Di Teresa Francesco e Arcuri Michele, tutti condomini dell’edificio sito nel Comune di Bagheria, via Albinoni n. 15, adivano il Tribunale di Palermo, chiedendo che fosse ordinato a Buttitta Caterina – in proprio e quale erede di Buttitta Liborio – nonché a Buttitta Ciro e Buttitta Maria – qua li eredi di Buttitta Liborio – e a Tripoli Francesco di eseguire immediatamente tutte le opere necessarie a scongiurare il pericolo di crollo del fabbricato emarginato, previo espletamento di consulenza tecnica d’ufficio.

In proposito, esponevano: - che Buttitta Liborio e Buttitta Caterina avevano costruito le strutture portanti del fabbricato per civile abitazione composto dal piano cantinato e rialzato e da quattro piani, oltre l’attico; - che, con scrittura privata del 2 novembre 1988, i costruttori avevano ceduto a Tripoli Francesco gli interi piani dal secondo al quarto a titolo di corrispettivo dell’appalto avente ad oggetto l’esecuzione delle opere di completamento dell’intero edificio; -che, con atto pubblico del 24 aprile 1989, Buttitta Liborio e Buttitta Caterina avevano, infine, trasferito la proprietà dei predetti piani al Tripoli, mantenendo la proprietà dei piani cantinato, rialzato, primo e attico nonché delle sovrastanti terrazze e, con separata scrittura, avevano concesso in appalto al Tripoli il completamento dell’intero edificio; - che, ultimati i lavori, ciascun proprietario aveva alienato le proprie unità immobiliari, che erano state separatamente acquistate, con distinti atti, dai ricorrenti; - che già nel mese di ottobre 1995 nei solai degli appartamenti si erano manifestate delle lesioni con distacco di intonaci, dovute alle ossidazioni dei ferri delle armature, generate dalle infiltrazioni d’acqua piovana, cui le strutture dell’edificio, prive di alcun rivestimento, erano state esposte per diversi anni.

Resistevano separatamente Buttitta Ciro e Tripoli Francesco, i quali contestavano la fondatezza dell’azione cautelare intrapresa, negavano ogni addebito ed eccepivano l’intervenuta prescrizione dell’azione di merito. Con ordinanza del 5 gennaio 1998, il Tribunale adito disattendeva la domanda cautelare verso i ricorrenti Di Salvo Tommaso, Gullotta Tommaso, Di Teresa Francesco e Arcuri Michele, poiché acquirenti da Buttitta Liborio, che aveva ultimato la realizzazione delle strutture portanti nell’edificio nel lontano 1981-82, con il conseguente decorso di oltre un decennio dall’ultimazione dell’opera al momento in cui i vizi erano stati scoperti nell’ottobre 1995; accoglieva, invece, l’azione cautelare spiegata da Durante Angelo, Passanante Gaspare, Scalia Domenico, Gullotta Antonino, Mastrolembo Domenico Ventura e Placa Rosario nei confronti di Tripoli Francesco, cui ordinava di provvedere alle opere di ripristino e consolidamento dei solai, come indicate dal consulente tecnico d’ufficio.

Proposto reclamo da Tripoli Francesco, il Tribunale in composizione collegiale, con ordinanza depositata il 2 marzo 1998, revocava la misura cautelare anticipatoria adottata in favore di alcuni dei ricorrenti. 2.– Con atto di citazione notificato il 9 - 13 febbraio 1998, era avviato il giudizio di merito, con la richiesta di condanna di Buttitta Caterina, Buttitta Ciro e Buttitta Maria nonché di Tripoli Francesco all’eliminazione dei vizi della costruzione e al rifacimento di tutte le parti danneggiate nonché, in via subordinata, al risarcimento dei danni commisurati al costo delle opere di ripristino dei solai e, in ogni caso, al ristoro del pregiudizio derivante dal mancato utilizzo dei rispettivi appartamenti, eventualmente da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Si costituivano in giudizio separatamente Buttitta Maria e Tripoli Francesco, i quali contestavano la fondatezza, in fatto e in diritto, delle domande avversarie e concludevano per il loro rigetto. Il Tripoli, in via subordinata, spiegava domanda di garanzia nei riguardi dei costruttori della struttura portante. Successivamente si costituiva altresì Buttitta Ciro, il quale chiedeva il rigetto delle domande avversarie, con la garanzia del Tripoli in caso di condanna. Rimaneva contumace Buttitta Caterina. Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio.

Con sentenza non definitiva n. 5781/2011, depositata il 13 dicembre 2011, il Tribunale di Palermo dichiarava la “prescrizione” dell’azione di risarcimento danni per rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669 c.c. per il decorso di dieci anni dal compimento dell’opera al momento in cui il pericolo di crollo si era manifestato mentre dichiarava l’ammissibilità dell’azione di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale proposta verso i convenuti, in ordine ai nocumenti dipendenti dai gravi difetti della costruzione. Quindi, integrate le indagini peritali, il Tribunale adito, con sentenza definitiva n. 2701/2014, depositata il 14 maggio 2014:

1) condannava Buttitta Caterina, Buttitta Ciro e Buttitta Maria, in solido, a corrispondere, a titolo di risarcimento danni per responsabilità aquiliana, in favore di Mastrolembo Domenico Ventura, la somma di euro 2.891,00, in favore di Gullotta Antonino, la somma di euro 10.505,11, in favore di Passanante Gaspare, la somma di euro 20.419,10, in favore di Durante Angelo, la somma di euro 9.046,40, in favore di Scalia Domenico, la somma di euro 12.603,71, in favore di Placa Rosario, la somma di euro 11.839,73;

2) condannava Tripoli Francesco, per lo stesso titolo, al pagamento, in favore di Arcuri Michele, della somma di euro 3.445,86, in favore di Di Teresa Francesco, della somma di euro 13.080,65, in favore di Di Salvo Tommaso, della somma di euro 8.474,36, in favore di Budau Mihaela, in proprio e in qualità, della somma di euro 13.548,22;

3) rigettava la domanda di garanzia impropria formulata da Tripoli Francesco nei confronti di Buttitta Caterina, Buttitta Ciro e Buttitta Maria. 3.– Con atto di citazione notificato il 22 giugno 2015, Mastrolembo Domenico Ventura proponeva appello avverso la pronuncia definitiva di primo grado, nei confronti di Buttitta Franca – quale erede di Buttitta Ciro – nonché di Buttitta Maria e Buttitta Caterina, lamentando l’erronea quantificazione dell’importo risarcitorio liquidato in suo favore. Con atto di citazione notificato il 29 giugno 2015, spiegavano appello anche Buttitta Maria e Buttitta Ciro sia contro la sentenza non definitiva sia contro la sentenza definitiva.

Con ulteriore atto di citazione proponeva gravame altresì Tripoli Francesco contro la sola sentenza definitiva. Si costituivano Buttitta Caterina nonché gli acquirenti finali degli appartamenti, che resistevano al gravame. Previa riunione dei giudizi, decidendo sui gravami interposti, la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello principale e l’appello incidentale e, per l’effetto, confermava integralmente le sentenze impugnate. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede:

a) che doveva darsi atto del passaggio in giudicato delle statuizioni rese dal Tribunale nei confronti di Buttitta Caterina, in quanto quest’ultima non aveva proposto alcuna impugnazione avverso di esse;

b) che era inammissibile l’appello incidentale proposto da Tripoli Francesco avverso la sentenza definitiva, in quanto privo dei requisiti di legge e contenente, in parte qua, censure avverso l’affermazione di responsabilità espressa dal Tribunale nei suoi confronti con la sentenza non definitiva, dal medesimo non impugnata;

c) che, benché l’appellante principale Mastrolembo Domenico Ventura avesse notificato il proprio atto di gravame nei confronti di Buttitta Franca, quale figlia ed erede testamentaria di Buttitta Ciro, deducendo che quest’ultimo era “frattanto” deceduto, Buttitta Franca non si era però costituita in giudizio, né l’appellante principale aveva dimostrato l’effettivo decesso del dante causa e/o la qualità di erede di Buttitta Franca, sicché doveva presumersi che Buttitta Ciro fosse ancora in vita alla data di notifica dell’appello incidentale dal medesimo proposto per il tramite del suo difensore;

d) che non vi era alcun vizio per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, come invece ritenuto dagli appellanti incidentali Buttitta Ciro e Buttitta Maria, nel fatto che il giudice di primo grado – il quale aveva dichiarato prescritta l’azione ex art. 1669 c.c. – non ave sse provveduto allo stesso modo con riguardo alla domanda risarcitoria per responsabilità aquiliana subordinatamente formulata dai danneggiati, alla luce del termine più breve (quinquennale) rispetto a quello (decennale) considerato inutilmente spirato, poiché non risultava proposta alcuna eccezione di prescrizione (quinquennale) del diritto risarcitorio in subordine azionato dagli originari attori;

e) che i danneggiati non avevano affatto ancorato la loro pretesa al rapporto di compravendita invocato dagli appellanti, essendosi unicamente riferiti alla “colpa” dei predetti Buttitta, quali eredi dell’originario costruttore Buttitta Liborio, citati in giudizio nella duplice veste di costruttori e venditori, senza limitare ladomanda risarcitoria al titolo contrattuale;

f) che le contestazioni in ordine all’an e al quantum della responsabilità dei Buttitta (in specie con riferimento al fatto che le strutture portanti trasferite al Tripoli erano “tampognate” e non erano state abbandonate con esposizione alle intemperie per svariati anni per causa imputabile ai Buttitta) erano basate esclusivamente sulle deduzioni tecniche del proprio consulente tecnico di parte, senza alcuna specifica confutazione della ricostruzione dei fatti controversi, come emergenti dalle prove raccolte; g ) che l’appello spiegato da Mastrolembo Domenico Ventura verso la sentenza definitiva – nella parte in cui aveva escluso che alcun lavoro dovesse essere svolto nell’appartamento dello stesso, in ragione della riparazione dei danni eseguita con lavori in economia – era infondato, poiché l’appellante non aveva censurato, né indicato, la parte di sentenza in cui si era affermata la tardività (perché formulato solo in comparsa conclusionale) del rilievo circa l’errata computazione della superficie dell’appartamento bisognevole di intervento, sicché non poteva tenersi conto di tale deduzione in fatto, riproposta tardivamente anche nel giudizio di gravame, al fine di supportare la richiesta di convocazione del consulente tecnico d’ufficio a chiarimenti, né l’appellante aveva censurato specificamente la quantificazione delle opere indicate dal consulente d’ufficio per il ripristino della parte di solaio corrispondente al vano 4. 4.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, Buttitta Caterina e Buttitta Franca, cui hanno resistito, con controricorso, Arcuri Michele, Budau Mihaela, Di Teresa Francesco, Di Salvo Tommaso, Durante Angelo, Gullotta Antonino e Placa Rosario.

Ha proposto successivamente ricorso (che deve essere, per l’effetto, qualificato come incidentale) avverso la medesima pronuncia – inserito nello stesso procedimento iscritto al ruolo generale – Mastrolembo Domenico Ventura, verso cui hanno resistito, con separati controricorsi, Buttitta Caterina e Buttitta Franca nonché Galioto Antonio e Galioto Anna Maria, quali eredi di Buttitta Maria. Sono rimasti intimati Tripoli Francesco e Passanante Gaspare. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 102, 113 e 115 c.p.c. nonché dell’art. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., per avere la Corte di merito contraddittoriamente sostenuto, per un verso, che Buttitta Franca fosse erede di Buttitta Ciro e, per altro verso, che rispetto a quest’ultimo dovesse presumersi la sua esistenza in vita alla data del 29 giugno 2015. Obiettano gli istanti che il decesso di Buttitta Ciro risaliva al 2 dicembre 2009 e che nessuna rilevanza avrebbe assunto il fatto che questi avesse interposto appello in proprio per il tramite del suo difensore, inconsapevole del suo decesso.

Senonché, essendo stata Buttitta Franca chiamata in qualità di erede, ne sarebbe dovuto discendere che l’atto di appello proposto da Mastrolembo Domenico Ventura non era stato notificato a tutte le parti, e ciò perché gli eredi di Buttitta Ciro erano anche l’altro figlio Buttitta Carmelo e la moglie Gigante Rosa, con l’effetto che, essendovi un litisconsorzio necessario processuale tra gli eredi, la sentenza pronunciata sarebbe stata inutiliter data, in quanto il contraddittorio non sarebbe stato integro nel giudizio di gravame. 2.–Con il secondo motivo i ricorrenti principali rilevano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 102, 112, 115 e 277, primo comma, c.p.c. nonché dell’art. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., per avere la Corte di seconde cure omesso di pronunciarsi su tutte le domande effettivamente svolte, con specifico riferimento al difetto di pronuncia nei confronti degli eredi non evocati di Buttitta Ciro. 2.1.– I superiori motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi – sono fondati nei termini che seguono.

Infatti, la proposizione di autonomo atto di appello a cura della parte deceduta (Buttitta Ciro) per il tramite del suo difensore, evidentemente già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, senza la dichiarazione dell’avvenuto decesso, non può giustificare l’integrità del contraddittorio alla luce del principio di ultrattività del mandato, in quanto, prima della scadenza del termine di impugnazione e anteriormente alla impugnazione medesima, altro soccombente aveva notificato l’atto di gravame ad uno degli eredi (Buttitta Franca) della parte defunta (Buttitta Ciro), sulla scorta della dedotta circostanza della morte della parte originaria.

Sicché con tale notifica deve ritenersi venuta meno la fictio iuris dell’ultrattività del mandato difensivo in capo al procuratore della parte defunta, posto che i gravami sono stati riuniti e, quindi, l’integrità del contraddittorio avrebbe dovuto valutarsi in ordine a tutte le cause proposte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24993 del 25/11/2014). A fronte di tale stato di fatto processuale, il giudice del gravame avrebbe dovuto provvedere a valutare la censura espressamente sollevata da Buttitta Caterina circa l’omessa citazione degli altri due eredi di Buttitta Ciro (di cui era stato confermato l’avvenuto decesso il 2 dicembre 2009).

Ed invero, in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta l’ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale, sicché, ove l’impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d’appello deve ordinare, anche d’ufficio ed a pena di nullità, l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, o comunque ritenere gli stessi legittimati ove si costituiscano spontaneamente (Cass.

Sez. 3, Ordinanza n. 28921 del 11/11/2024; Sez. 6-3, Ordinanza n. 24639 del 05/11/2020; Sez. 2, Sentenza n. 6780 del 02/04/2015). Per l’effetto, la sentenza impugnata è nulla, perché pronunciata a contraddittorio non integro. 3.–Con il terzo motivo i ricorrenti principali contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1669, 2043, 2947 c.c., degli artt. 113 e 115 c.p.c. nonché dell’art. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto che – a fronte dell’accertamento del decorso del decennio dal momento dell’ultimazione delle opere relative alla struttura dell’edificio, ultimazione avvenuta nell’anno 1982, poiché la prima denuncia dei gravi difetti della costruzione era stata formalizzata con lettera raccomandata a.r. pervenuta il 20 novembre 1995 – fosse esclusa l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità extracontrattuale – proposta in via integrativa rispetto all’azione ex art. 1669 c.c. – per difetto di proposizione dell’eccezione di prescrizione.

E ciò benché tale eccezione fosse stata sollevata dai Buttitta con le rispettive difese articolate nelle comparse di risposta del 20 maggio 1998 e del 1° aprile 1999, con le quali sarebbe stata chiesta la declaratoria di estinzione o di inesistenza del giudizio, dichiarando comunque infondati, irrituali, improponibili, inammissibili, improcedibili e intempestive le domande tutte contenute in citazione, sicché avrebbe dovuto essere dichiarata l’estinzione della pretesa per decorso del termine prescrizionale quinquennale ex art. 2947 c.c. Eccezione di decadenza e prescrizione reiterata a pag. 2 e 3 della comparsa di Buttitta Ciro. 4.–Con il quarto motivo i ricorrenti principali lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2947 c.c. nonché degli artt. 112, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, e 277 c.p.c., per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione sollevata in ordine all’azione generale di responsabilità aquiliana. 5.– Con il quinto motivo i ricorrenti principali prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 112, 113 e 115 c.p.c. nonché dell’art. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., per avere la Corte del gravame reputato che fosse ammissibile l’ulteriore domanda avanzata di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale, a fronte della domanda di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669 c.c. di cui era stato accertato il decorso del decennio.

Mentre, in realtà, sarebbe stata denunciata la lesione di interessi non già indipendenti dal rapporto contrattuale, bensì connessi al contratto di compravendita. 6.– Con il sesto motivo i ricorrenti principali censurano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043, 1669 c.c. e 112, 113 e 115 c.p.c. nonché dell’art. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., per avere la Corte d’appello affermato, in ordine alla contestazione della propria responsabilità, che nell’atto di appello il percorso argomentativo del Tribunale non fosse stato adeguatamente indicato, mentre, in realtà, espressamente sarebbe stato ripreso il passo argomentativo della sentenza di primo grado, secondo cui il “lungo abbandono”, da parte dei Buttitta, era cessato allorché le relative opere erano state già ultimate nell’anno 1981.

Deducono gli istanti che tale passo, favorevole ai ricorrenti, non sarebbe stato mai impugnato da alcuno. 7.–Con il settimo motivo i ricorrenti principali si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione o falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 342 c.p.c. nonché dell’art. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., per avere la Corte di secondo grado sostenuto che, con riguardo alla contestazione dell’an e del quantum , non fosse stata specificamente contestata la ricostruzione tecnica dei fatti controversi, mentre, in realtà, nell’atto di appello vi sarebbe stata una specifica prospettazione dei fatti, anche con riferimento all’erroneo calcolo delle somme oggetto di condanna. 8.– Con l’ottavo motivo i ricorrenti principali assumono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 112, 115 e 342 c.p.c. nonché dell’art. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., per avere la Corte palermitana, incorrendo in error in procedendo, negato che gli appellanti avessero elaborato una specifica ricostruzione sulle conseguenze dei fatti ai fini di contestare l’an e il quantum della pretesa azionata. 9.– Il nono motivo del ricorso principale investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 1669 c.c. nonché degli artt. 99, 101, 102, 112, 113, 115, 132, secondo comma, n. 4, e 277 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che le statuizioni rese dal Tribunale nei confronti di Buttitta Caterina fossero passate in giudicato, in quanto da quest’ultima non impugnate.

E ciò benché nella comparsa di costituzione in appello la Buttitta si fosse riportata alle deduzioni svolte dagli appellanti Buttitta Ciro e Buttitta Maria. 10.– Il decimo motivo del ricorso principale concerne, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 2043 e 2947 c.c. nonché agli artt. 102, 112, 113, 115 e 277, primo comma, c.p.c., per avere la Corte distrettuale tralasciato di valutare i profili di rilievo attinenti al litisconsorzio necessario, alla prescrizione, alla esistenza dei danni, alle contestazioni tecniche, alla quantificazione dei pregiudizi. 11.– Passando all’esame del ricorso incidentale, l’unico motivo di tale ricorso riguarda, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., con la nullità della sentenza impugnata e con motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria o apparente in ordine alle ragioni di gravame contenute nell’atto di appello, con riferimento alla richiesta di convocazione del consulente tecnico d’ufficio a chiarimenti, o comunque con omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale – a fronte degli specifici vizi della consulenza dedotti in appello – reputato che l’appellante non avesse specificamente contestato la tardività (come ritenuta dal Tribunale) dei rilievi svolti solo in comparsa conclusionale circa l’errata computazione della superficie dell’appartamento bisognevole di intervento, né avesse censurato specificamente il quantum delle opere indicate dall’ausiliario del giudice per il ripristino della parte di solaio corrispondente al vano 4.

Osserva l’istante che tale motivazione sarebbe stata contraddittoria per oscurità dell’iter logico - argomentativo seguito, tale da non consentire l’esatta individuazione della sua ratio decidendi, cosicché non sarebbe stato svolto alcun approfondimento delle indagini, né sulla natura degli interventi eseguiti, né sulla necessità di eseguirne altri per ripristinare la solidità del solaio. 11.1.– I motivi che precedono – anche con riferimento al proposto ricorso incidentale – sono assorbiti dall’accoglimento dei pregiudiziali motivi accolti, primo e secondo, attinenti al difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di gravame. 12.– In definitiva, il primo e il secondo motivo del ricorso principale devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, con la conseguente declaratoria di nullità della sentenza impugnata, mentre i rimanenti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale sono assorbiti.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il sec