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Decreto — n. 19664/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19664/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19664/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2570/2025 R.G. proposto da: PAVONE GIORGIO, elettivamente domiciliato in MILAZZO VIA RYOLO, 20, presso lo studio dell’avvocato SIRACUSA ANGELO (SRCNGL56A11A638B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COLOSI VITO, PULEO AGATA, elettivamente domiciliati in MILAZZO VIA DEL SOLE, 29, presso lo studio dell’avvocato CERTO SANTI (CRTSNT79C13F206B) che li rappresenta e difende PAVONE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Milazzo Via G.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19664/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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condanna al pagamento pecuniario spese di esecuzione anticipi delle spese procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento condono delle spese procedurali estinzione del debito

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2570/2025 R.G. proposto da: PAVONE GIORGIO, elettivamente domiciliato in MILAZZO VIA RYOLO, 20, presso lo studio dell’avvocato SIRACUSA ANGELO (SRCNGL56A11A638B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COLOSI VITO, PULEO AGATA, elettivamente domiciliati in MILAZZO VIA DEL SOLE, 29, presso lo studio dell’avvocato CERTO SANTI (CRTSNT79C13F206B) che li rappresenta e difende PAVONE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Milazzo Via G.

Medici, 53, presso lo studio dell’avvocato CULTRERA DANIELA MARIA GABRIELLA (CLTDNL69M62F206M) che lo rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.1022/2024 depositata il 20/11/2024 Numero registro generale 2570/2025 Numero sezionale 781/2025 Numero di raccolta generale 19664/2025 Data pubblicazione 16/07/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10/07/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 2570/2025 Numero sezionale 781/2025 Numero di raccolta generale 19664/2025 Data pubblicazione 16/07/2025