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Decreto — n. 19651/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19651/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19651/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3225/2025 R.G. proposto da: ESPOSITO MARIO, elettivamente domiciliato in CATANZARO VIA F.LLI PLUTINO 29, presso lo studio dell’avvocato CALIO' DOMENICO (CLADNC72C22C352O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro OFFICINE MECCANICHE LIVELLO DI LIVELLO FLORINDA E C. SNC, elettivamente domiciliata in PESCARA VIA G. DA FIORE N. 15, presso lo studio dell’avvocato D'ALICANDRO MIRCO (DLCMRC69L07G482O) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.885/2024 depositata il 27/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19651/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 3225/2025 R.G. proposto da: ESPOSITO MARIO, elettivamente domiciliato in CATANZARO VIA F.LLI PLUTINO 29, presso lo studio dell’avvocato CALIO' DOMENICO (CLADNC72C22C352O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro OFFICINE MECCANICHE LIVELLO DI LIVELLO FLORINDA E C. SNC, elettivamente domiciliata in PESCARA VIA G. DA FIORE N. 15, presso lo studio dell’avvocato D'ALICANDRO MIRCO (DLCMRC69L07G482O) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.885/2024 depositata il 27/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condanna al pagamento pecuniario condono delle spese procedurali anticipo delle spese compensazione nel fallimento legittimazione per agire in via esecutiva spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
15, presso lo studio dell’avvocato D'ALICANDRO MIRCO (DLCMRC69L07G482O) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.885/2024 depositata il 27/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3225/2025 R.G. proposto da: ESPOSITO MARIO, elettivamente domiciliato in CATANZARO VIA F.LLI PLUTINO 29, presso lo studio dell’avvocato CALIO' DOMENICO (CLADNC72C22C352O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro OFFICINE MECCANICHE LIVELLO DI LIVELLO FLORINDA E C. SNC, elettivamente domiciliata in PESCARA VIA G. DA FIORE N. 15, presso lo studio dell’avvocato D'ALICANDRO MIRCO (DLCMRC69L07G482O) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.885/2024 depositata il 27/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 3225/2025 Numero sezionale 776/2025 Numero di raccolta generale 19651/2025 Data pubblicazione 16/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 10/07/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 3225/2025 Numero sezionale 776/2025 Numero di raccolta generale 19651/2025 Data pubblicazione 16/07/2025