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Decreto — n. 19626/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19626/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19626/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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S.A.S. -intimata- Numero registro generale 2992/2025 Numero sezionale 774/2025 Numero di raccolta generale 19626/2025 Data pubblicazione 16/07/2025 avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.17037/2024 depositata il 20/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19626/2025 — snciv · Corte di Cassazione: S.A.S. -intimata- Numero registro generale 2992/2025 Numero sezionale 774/2025 Numero di raccolta generale 19626/2025 Data pubblicazione 16/07/2025 avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.17037/2024 depositata il 20/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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sospensione della procedura di fallimento concorso di motivi di sospensione cessazione dei pagamenti sospensione delle prestazioni abbandono del procedimento ripristino dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2992/2025 R.G. proposto da: CASARIN EUGENIO, CASARIN ASSICURAZIONI S.A.S. DI CASARIN EUGENIO C., elettivamente domiciliati in BASSANO DEL GRAPPA VIA BASTION 33, presso lo studio dell’avvocato CASARIN SILVIA (CSRSLV69B58A703Q) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro ALLIANZ S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI MONSERRATO N. 25, presso lo studio dell’avvocato NUZZO MATTEO (NZZMTT76B19H501W) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro PREVISTUDIO DI CANTELLI SAMUELE C.

S.A.S. -intimata- Numero registro generale 2992/2025 Numero sezionale 774/2025 Numero di raccolta generale 19626/2025 Data pubblicazione 16/07/2025 avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.17037/2024 depositata il 20/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10/07/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 2992/2025 Numero sezionale 774/2025 Numero di raccolta generale 19626/2025 Data pubblicazione 16/07/2025