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Ordinanza Interlocutoria — n. 19583/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of successor's participation and incomplete translation of appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19583/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal because the original appellant failed to notify the heirs of the deceased co-litigant, violating the requirement to include necessary co-litigants in the proceedings. The appellant argued for the appeal's validity, but the court found the contradiction with the deceased's heirs was not properly established. Consequently, the court ordered the integration of the heirs' contradiction and the translation of the German judgment into Italian before the appeal could proceed.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: A successor in particular title must call their dante causa into the appeal proceedings if the original party was not previously excluded; failure to do so prevents the contradiction from being correctly established.

Parole chiave

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successor in particular title dante causa necessary co-litigant integration of contradiction deceased party heirs translation of judgment procedural defect difficoltà linguistiche

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.c.
Art. 365 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11195 del 27/10/1995
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11195 del 27/10/1995, Rv.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5000 del 05/06/1997
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5000 del 05/06/1997, Rv.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24331/2021 R.G. proposto da: RITSCH DORIS, rappresentata e difesa dagli avvocati RAIMONDO PUSATERI e FABIANO LUCENTE, con domicilio digitale presso gli indirizzi pec dei difensori; -ricorrente - contro FLORIAN RICHARD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARTIN GABRIELI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 95/2021 della CORTE D'APPELLO di TRENTO –SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 02/07/2021;

Ric. 2021n. 24331sez. S2 - ud. 17 /0 6 /202 5 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE - la Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 95/2021, pubblicata in data 02/07/2021, ha accertato e dichiarato l'esistenza di due servitù di passaggio, l'una solo pedonale, l'altra anche carrabile, a carico dei fondi di Ritsch Doris, intervenuta in primo grado quale avente causa a titolo particolare da Sparer Narcisa, originaria convenuta, ed a favore dei fondi di Florian Richard; ha quindi condannato Sparer Narcisa e Ritsch Doris al ripristino dei luoghi, mediante l'eliminazione di opere impeditive del passaggio, oltre alla rifusione delle spese di lite del primo e del secondo grado del giudizio, nella misura della metà, in favore del Florian; -avverso tale sentenza ha proposto ricorso Ritsch Doris, sulla base di quattro motivi, contrastato con controricorso da Florian Richard; - la ricorrente ha dato atto che Sparer Narcisa è deceduta in data 07.05.2019, prima della proposizione dell'impugnazione, come da certificato di morte allegato al ricorso; - il ricorso non risulta tuttavia notificato agli eredi della Sparer, la quale non è stata estromessa dal giudizio a seguito dell'intervento della Ritsch, ed anzi è stata condannata in solido con quest'ultima al ripristino dei luoghi e al pagamento delle spese di lite; - inoltre, la sentenza impugnata in parte non è tradotta interamentein lingua italiana (v. le conclusioni della parte appellata da pag. 4 a pag. 6);

Ric. 2021n. 24331sez. S2 - ud. 17 /0 6 /202 5 - secondo il costante insegnamento di questa Corte, “ Il successore a titolo particolare di una delle parti nel rapporto giuridico controverso, il quale proponga impugnazione avverso la sentenza pronunciata nei confronti del suo autore, che non sia stato in precedenza estromesso e che perciò conservi la veste di litisconsorte necessario, deve chiamare nell'istituito giudizio di gravame detto suo dante causa” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11195 del 27/10/1995, Rv. 494420; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5000 del 05/06/1997, Rv. 504947). -il contraddittorio non può pertanto ritenersi correttamente instaurato, e se ne deve quindi ordinare l'integrazione nei confronti degli eredi di Sparer Narcisa;

P.Q.M La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio mediante la notifica del ricorso agli eredi di Sparer Narcisa nel termine di giorni 60dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo; manda altresì alla cancelleria per la richiesta alla Corte d’Appello di Trento, sez. dist. Di Bolzano della traduzione integrale della sentenza impugnatache risulta in lingua tedesca da pag. 4 a pag.

6. Così deciso i