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Ordinanza — n. 19537/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court rejects appeal confirming that a metal shed counts as a building for distance violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19537/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling that ordered the retraction of a metal shed violating building distance laws. The appellants argued the shed lacked walls and stability to qualify as a 'building' under the relevant decree, while the lower court found it firmly anchored and accatastated. The Supreme Court upheld the decision, establishing that a shed with a windowed wall and structural stability constitutes a building subject to distance regulations.

Regesto Legislator

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Art. 9 d.m. 1444/1968; A metal shed anchored to the ground with a windowed wall qualifies as a building for distance violation purposes, regardless of the absence of full walls.

Parole chiave

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building distance regulations metal shed classification windowed wall requirement structural stability criteria civil law construction art 9 d.m. 1444/1968 property boundary disputes violazione delle distanze legali

Disposizioni normative citate

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Art. 9 d.m. 1444/1968
873 c.c., dall’art. 9 d.m. 1444/1968 e dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Comune, le quali richiedono almeno 5 metri dal confine e 10 metri tra pareti finestrate.
Art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art.
Art. 1-bis dello stesso art. 13
115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
art. 873 c.c
Mastropietro, comproprietario di un fondo adiacente con fabbricato e autorimessa, allega che le nuove costruzioni non rispettino le distanze legali previste dall’art. 873 c.c., dall’art.
artt. 2697 c.c
- Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 2697 c.c.
art. 345 c.p
- Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 16975/2023
Italian court dismisses appeal claims for demolition and distance violations raised for the first time in second instance.
Cass. 5145/2019
16975/2023, nonché Cass. 5145/2019, in un caso di tettoia aperta su un lato, con copertura in lamiera grecata e montanti metallici cementati al suolo).Nel caso attuale, la Corte ha accertato che la tettoia era dotata di tali requisiti e ne ha quindi ritenuto correttamente la rilevanza ai fini dell’art.
Cass. 7744/2024
Court dismisses appeal regarding building distance violations where a single windowed wall triggers mandatory setback rules. Dismissed
Cass. 14294/2018
Cass. 21790/2024
Supreme Court dismisses appeal allowing local building rules to override mandatory national distance standards for windowed walls.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2716/2021 R.G. proposto da CIUFFETELLI ALESSANDRO, CIUFFETELLI GERMANO, difesi d agli avvocati ROSSI ADRIANO, ROSSI ANNA, CAMERINI FRANCESCO -ricorrenti- contro MASTROPIETRO UGO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIEGI 35/B, presso lo studio dell’avvocato COLAGRANDE ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato DE NARDIS FRANCESCO SA- VERIO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1669/2019 depositata il 14/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere REMO CAPONI.

FATTI DI CAUSA Nel 2006 Alessandro e Germano Ciuffetelli, proprietari di un lotto di terreno in una zona residenziale di ristrutturazione, presentano una denuncia di inizio attività per costruire due villette ad uso abitativo, denominate rispettivamente ‘villetta A’ e ‘villetta B’. I lavori iniziano nell’agosto 2007. Mastropietro, comproprietario di un fondo adiacente con fabbricato e autorimessa, allega che le nuove costruzioni non rispettino le distanze legali previste dall’art. 873 c.c., dall’art. 9 d.m. 1444/1968 e dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Comune, le quali richiedono almeno 5 metri dal confine e 10 metri tra pareti finestrate.

Lamenta inoltre una lesione delle condizioni di luce, aria e amenità della propria proprietà. Su questa base, domanda al Tribunale di L'Aquila la condanna all'arretramento delle parti di fabbricato realizzate a distanza irregolare, il risarcimento dei danni già cagionati nella misura minima di € 50.000 e la condanna a un ulteriore risarcimento giornaliero per la permanenza dell’abuso. I convenuti sostengono che non si applichi la distanza minima di 10 metri, poiché l’art. 45 delle norme tecniche locali prevedrebbe una deroga subordinata a un criterio di visuale libera.

Il Tribunale rigetta tutte le domande dell’attore. La Corte di appello ha accolto parzialmente l’appello dell’attore, condannando i convenuti, in solido, all’arretramento dei corpi di fabbrica nella misura necessaria al rispetto delle distanze, nonché al pagamento dell’importo risarcitorio di € 1.000. In particolare , la Corte ha accertato che i corpi di fabbrica realizzati dai convenuti violano la distanza minima di 10 metri dalle costruzioni del vicino per quanto riguarda il corpo denominato ‘Corpo 2’, e la distanza minima di 5 metri dal confine per quanto riguarda entrambi i corpi, se si tiene conto del rilievo in pianta della porzione seminterrata.

Ha però ritenuto che tali sporgenze non erano rilevanti ai fini delle distanze legali, in quanto prive dei requisiti di solidità e consistenza richiesti dalla nozione giuridica di costruzione, con la conseguenza che solo la parte in elevazione del Corpo 2 si trovava a distanza inferiore al minimo legale. Quanto alla disciplina normativa applicabile, la Corte ha escluso che l’art. 45 delle norme tecniche comunali potesse derogare al limite minimo di 10 metri tra pareti finestrate, in assenza di piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata, e ha ritenuto direttamente applicabile l’art. 9 del d.m. 1444/1968, di natura inderogabile e prevalente sulla disciplina locale.

Ha infine riconosciuto la natura edilizia anche dell’autorimessa pertinenziale, in quanto regolarmente condonata e stabile, con conseguente rilevanza ai fini del computo delle distanze. Quanto alla domanda risarcitoria, la Corte ha escluso la possibilità di determinare il danno sulla base della perdita di valore dell’immobile, in quanto destinata a venir meno con la rimozione dell’abuso, e ha optato per una liquidazione equitativa tenuto conto del lungo periodo di illegittima compressione del godimento e dell’esiguità della lesione concreta, determinando il danno in € 1.000, oltre rivalutazione e interessi dal luglio 2007.

Ricorrono in cassazione i convenuti con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste l’attore con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - In via preliminare, è accolta l’eccezione di tardività del controricorso. Secondo il ricorrente l a notifica del ricorso è avvenuta il 21 gennaio 2021 (rectius: dall’avviso di ricevimento risulta la data del 20 gennaio), mentre il controricorso è stato notificato il 3 marzo 2021. Pertanto il termine di 40 giorni per la notifica del controricorso è scaduto il 1° marzo 2021 ( il 2 marzo secondo la prospettazione dei ricorrenti).

In ogni caso il controricorso è tardivo. 2. - Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 2697 c.c. e 100 c.p.c. La Corte di appello ha ritenuto tardiva l’eccezione, sollevata in comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado, relativa al difetto di titolarità del diritto di proprietà in capo all’attore, qualificando la questione come di merito e non di rito (cioè non come difetto di legittimazione ad agire) . Il motivo censura tale qualificazione, deducendo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la titolarità della situazione giuridica azionata è elemento costitutivo della domanda e deve essere provata dall’attore, salva ammissione o difese incompatibili da parte del convenuto, che nella specie non si sono verificate.

Si argomenta che la Corte di appello ha errato nel non esaminare la questione nel merito e nel ritenere sanata la carenza per effetto della pretesa acquiescenza della controparte. Il primo motivo è rigettato. Opera il principio di non contestazione (art. 115 co. 1 seconda parte c.p.c.), come ha constatato dallaCorte di appello. Quest’ultima ha qualificato la questione relativa alla titolarità in capo all’attore del diritto azionato come di merito , ha rileva to che essa era stata sollevata tardivamente in primo grado, solo nella comparsa conclusionale, e che non era più proponibile in appello né rilevabile d’ufficio.

Ha precisato che la parte convenuta si era costituita in giudizio senza contestare la titolarità del diritto di proprietà in capo all’attore ed anzi aveva impostato la propria difesa su argomentazioni incompatibili con ciò. La Corte ha dunque ritenuto che la titolarità del diritto azionato dovesse considerarsi come non contestata, per cui la successiva contestazione in appello era tardiva. L’argomentazione della Corte territoriale applica correttamente al caso attuale la giurisprudenza di questa Corte sulla distinzione tra questione di merito attinente al la titolarità in capo all’attore del diritto azionato e questione di rito attinente alla legittimazione ad agire(cfr., fondamentalmente, Cass.

SU 2951/2016). 2. - Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c. La sentenza impugnata ha accolto la domanda dell’attore sulla base della violazione dell’art. 9 del d.m. 1444/1968, ritenendo che tale norma imponesse comunque il rispetto della distanza di 10 metri tra pareti finestrate, anche in assenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 45 delle norme tecniche di attuazione del PRG locale. Si censura tale decisione assumendo che in primo grado l’attore aveva fondato la domanda esclusivamente sull’art. 45 delle norme tecniche di attuazione de l PRG, mentre la prospettazione fondata sull’art. 9 del d.m. 1444/1968 è stata introdotta solo in appello, con conseguente mutamento della causa petendi, vietato dall’art. 345 c.p.c.

Il secondo motivo è rigettato. La denuncia di error in procedendo è sufficientemente specifica e consente un accesso efficiente ai fascicoli di causa. Si constata che, sin dalla citazione introduttiva, l’attore ha fondato le sue domande non solo sull’art. 45 delle norme tecniche di attuazione del PRG comunale, ma anche sull’art. 9 del d.m. 1444/1968. Pertanto la censura di violazione dell’art. 345 c.p.c. è già infondata per questa ragione, a prescindere dalla considerazione di altri profili per i quali si potrebbe giungere alla stessa conclusione. 3. - Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 9 del d.m. 1444/1968.

La Corte di appello ha ritenuto che anche la tettoia- autorimessa di proprietà dell’attore costituisca costruzione rilevante ai fini del calcolo delle distanze, accogliendo la domanda anche per il mancato rispetto della distanza da tale manufatto. Si censura tale qualificazione, deducendo che la tettoia è una struttura priva di pareti, con copertura in lamiera, priva di veduta e utilizzata solo come ricovero per auto, come risulterebbe dalla documentazione progettuale allegata all’istanza di condono e dalle stesse osservazioni del consulente tecnico.

Si argomenta, sotto un primo profilo, che tale struttura non è qualificabile come costruzione ai sensi della giurisprudenza di legittimità e che, pertanto, non può darsi luogo ad applicazione dell’art. 9 del d.m. 1444/1968 nei suoi confronti. Si argomenta poi, sotto un distinto secondo profilo, che trattandosi di tettoia priva di pareti, mancherebbe comunque il presupposto della presenza di due pareti, necessario per l’applicazione dell’art. 9 cit. Il terzo motivo è rigettato. La Corte di appello ha accertato che il manufatto in questione risultava accatastato come corpo autonomo ed era stabilmente ancorato al suolo tramite pilastri in ferro.

Tali caratteristiche sono idonee a configurarlo come costruzione ai fini civilistici, secondo la giurisprudenza di questa Corte . È principio consolidato che anche un manufatto privo di pareti può costituire costruzione, ove presenti i caratteri della stabilità, consistenza e immobilizzazione al suolo (v. tra le altre Cass. 16975/2023, nonché Cass. 5145/2019, in un caso di tettoia aperta su un lato, con copertura in lamiera grecata e montanti metallici cementati al suolo).Nel caso attuale, la Corte ha accertato che la tettoia era dotata di tali requisiti e ne ha quindi ritenuto correttamente la rilevanza ai fini dell’art. 9 d.m. 1444/1968, in ragione della presenza di una parete finestrat a nel fabbricatodei convenuti .

Il motivo non può essere accolto nemmeno sotto il secondo profilo, alla stregua del qualetrattandosi di una costruzione priva di pareti, mancherebbe comunque il presupposto della presenza di due pareti, necessario per l’applicazione dell’art. 9 cit. Per tale applicazione è infatti sufficiente che vi sia una parete finestrata . Il principio è consolidato: v. tra le meno remote Cass. 7744/2024, nonché Cass.14294/2018 (pregnante per la somiglianza con quello attuale d i quel caso di specie, ove la parete finestrata era fronteggiata da una pensilina con struttura metallica ).

Né l’orientamento di questa Corte può essere tacciato di essere eccessivo rispetto alla ratio alla base dell’art. 9 d.m. 1444/1968 . Infatti, la finalità della norma non è solo quella di impedire intercapedini malsane tra due pareti , ma di assicurare anche un adeguato spazio libero, tutel ando così più in generale la salubrità degli ambienti(cfr. tra le meno remote Cass . 21790/2024 ). Va da sé che, anche in conseguenza di tutto ciò, la Corte territoriale ha correttamente confermato il carattere inderogabile dell’art. 9 d.m. 1444/1968. 4. - Il ricorso è rigettato.

Non vi è necessità di provvedere sulle spese in considerazione della conclusione raggiunta nel paragrafo n.

1. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti processuali pe