Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary joinder of co-heirs in second-instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Anna Di Palma's appeal against a second-instance judgment that ruled solely in favor of her deceased parents' other co-heir, Emilia. The court found that the lower court ignored the necessary joinder of co-heirs required when heirs of deceased parties are involved in litigation. Consequently, the judgment was quashed and remanded to the Court of Appeal of Salerno for a new trial with proper party representation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 c.p.c.; Art. 102 c.p.c.; Art. 24 Cost.: When heirs of deceased parties are involved, the court must ensure all necessary co-heirs are joined; a judgment rendered against only one co-heir violates the principle of necessary joinder and is void.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2899/2021 R.G. proposto da DI PALMA ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 74, presso lo studio dell’avvocato PORPORA RAFFAELE, rappresentata,difes a dall'avvocato DE NICOLA FAUSTO -ricorrente- contro DI PALMA EMILIA, difesa dall'avvocato LANDI CARMELA -controricorrente- nonché WILSONEMILY -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 725/2020 depositata il 23/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere REMO CAPONI.
FATTI DI CAUSA La controversia concerne l'esecuzione di interventi edilizi da parte di Emily Wilson su un immobile di sua proprietà, situato in un cortile. I coniugi Salvatore Di Palma e Assunta Di Lauro, proprietari di una porzione confinante dello stesso cortile, deducono di esserne comproprietari e lamentano che la Wilson abbia realizzato opere in parte difformi rispetto al titolo edilizio. Il Tribunale di Nocera Inferiore accoglie parzialmente la domanda, condannando la convenuta tra l’altro al pagamento di un risarcimento di € 5.000. La Corte distrettuale ha accolto parzialmente l’appello proposto da Emily Wilson, riducendo tra l’altro il risarcimento a € 3.000.
Rileva per il giudizio di cassazione la circostanza chela causa era stata riassunta da Emily Wilsonnei confronti d elle due eredi ( Emilia e Anna Di Palma), dopo l’interruzione dovuta al decesso degli attori originarinel corso del processo di secondo grado. Solo Emilia si era costituitain giudizio. Ricorre in cassazione l’altra coerede, Anna Di Palma , c on tre motivi, illustrati da memoria. Resiste Emilia Di Palma con controricorso e memoria. Rimane intimata la parte convenuta. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 140 e 143 c.p.c., assumendo la nullità del procedimento e della sentenza per essere stata la notifica del ricorso per riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., anziché ai sensi dell’art. 140 c.p.c., sebbene l’indirizzo della ricorrente fosse conosciuto e corrispondente alla residenza anagrafica risultante da certificato.
Si afferma inoltre che la notifica sia stata eseguita oltre il termine perentorio fissato dalla Corte di appello per la notificazione ai successori dei de cuius, e che non risulti provata l’irreperibilità assoluta della destinatari a , né risult i no documentate nella relata le ricerche imposte dall’ordinaria diligenza. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost., per avere la Corte di appello pronunciato la sentenza solo nei confronti di Emilia Di Palma, pur essendo a conoscenza della qualità di coerede anche di Anna Di Palma, la quale era stata destinataria di una notifica nulla e non si era costituita.
Si censura pertanto la violazione del litisconsorzio necessario, in quanto trattandosi di domanda proposta da soggetti poi deceduti, il processo doveva proseguire nei confronti di tutti i coeredi, non potendosi decidere nei confronti di uno solo di essi. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 163 bis co. 1 c.p.c., per essere intercorsi solo 60 giorni tra la notifica del ricorso per riassunzione e il decreto di fissazione dell’udienza, e la data dell’udienza stessa, anziché i 90 giorni previsti dalla legge, tenendo conto che, trattandosi di notifica ex art. 143 c.p.c., essa si perfeziona per il destinatario solo al ventesimo giorno successivo al compimento delle formalità prescritte. 2.
–È da anteporre l’esame del secondo motivo , che è fondato. Infatti– pur essendosi il processo interrotto nel corso del giudizio di secondo grado per decesso dei coniugi appellati, la sentenza di appellonon menziona affatto Anna Di Palma, nemmeno come parte contumace. L’intestazione reca solo, quale parte appellata: « Di Palma Emilia ( quale erede del coniugi Di P alma S alvatore e D i Lauro Assunta)». Il dispositivo reca pronuncia solo nei confronti della coerede costituita, Emilia; vi si legge infatti: «condanna Emily Wilson al pagamento [...] in favore di Emilia Di Palma, nella qualità di erede dei defunti genitori [...]».
La sentenza è dunque emessa solo nei confronti dellacoerede presente ed ignora completamente l’esistenza dell’attuale ricorrente, coerede e quindi litisconsorte necessaria. 3. - L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del primo e del terzo motivo. 4. – La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , dichiara l'assorbimento del primo e del terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara l'assorbi- mento del primo e del terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Saler- no, in diversa composizione, anch