Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Marta Cangiano, did not act to preserve the right to a ruling after the lower court's proposal was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to terminate the case and order the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6640/2025 R.G. proposto da: CANGIANO MARTA, elettivamente domiciliata in GENOVA PIAZZA LEONARDO DA VINCI 2/3, presso lo studio dell’avvocato FIGONE ALBERTO (FGNLRT58H22D969R) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro COPPO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA PESCHIERA N. 33/A, presso lo studio dell’avvocato CANEPA PAOLO (CNPPLA61H04I138I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORONI ALESSANDRO (MRNLSN58C02I138W) -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.32682/2024 depositata il 16/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 6640/2025 Numero sezionale 771/2025 Numero di raccolta generale 19498/2025 Data pubblicazione 15/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 01/07/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 6640/2025 Numero sezionale 771/2025 Numero di raccolta generale 19498/2025 Data pubblicazione 15/07/2025